Sentenza del 20/04/2021 n. 560 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.C.I. - immobile - attività religiose non cattoliche - presupposto di esclusione - effettivo esercizio di culto. Esercizio di culto - prova - appartenenza dell'immobile ad ente religioso - non è sufficiente - prova concreta - effettività - è necessaria - onere - incombe sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esenzione I.C.I. per un immobile adibito ad attività religiose non cattoliche (Comunità ebraica). Si contestava la decisione dell'ente impositore che aveva negato l'esenzione ritenendo non sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per le esenzioni fiscali.
La decisione
La sentenza ha rigettato la richiesta di esenzione: le esenzioni I.C.I. per motivi religiosi sono previste da legge e vanno interpretate in modo restrittivo. Non è sufficiente la sola qualità soggettiva dell'ente proprietario; è necessario anche un requisito oggettivo consistente nello svolgimento esclusivo e diretto nell'immobile di attività di culto/assistenza o di altre attività espressamente equiparate dalla norma. Tale requisito deve essere dimostrato in concreto e non può ricavarsi solo da atti che descrivono la destinazione a priori; occorre verificare che l'attività si svolga realmente e non con modalità riconducibili ad attività commerciali. L'onere della prova circa l'effettivo esercizio del culto/incompatibilità con attività commerciale grava sul contribuente, per cui il ricorso è stato respinto e l'ente impositore è risultato vincente.
Norme richiamate
normativa I.C.I. (esenzioni per enti religiosi)
L'esenzione è subordinata a espressa previsione normativa e va interpretata restrittivamente; richiede oltre al requisito soggettivo (ente religioso) anche un requisito oggettivo (esercizio esclusivo e diretto di attività di culto/assistenza o attività equiparate).
principio civile/processuale sull'onere della prova
L'onere di provare l'effettivo esercizio dell'attività esente e la non commercialità dell'attività grava sul contribuente; documenti che attestano solo la destinazione a priori non sono sufficienti.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali (come l'I.C.I.) sono di stretta interpretazione: non bastano lo status o la titolarità dell'ente, serve prova dell'attività effettivamente svolta.
- Per ottenere l'esenzione occorre dimostrare che l'immobile è utilizzato in modo esclusivo e diretto per attività di culto o per attività espressamente equiparate dalla legge; attività con caratteristiche commerciali escludono l'esenzione.
- Il contribuente deve raccogliere e presentare prove concrete e documentazione probatoria dell'attività effettiva (orari, registri attività, bilanci, dichiarazioni di socio/assistiti, assenza di fatturazione commerciale, ecc.).
- Documenti che attestano solo la destinazione d'uso o progetti non sono sufficienti: è necessaria la verifica della concreta fruizione e modalità operative.
- In caso di dubbio sulla qualificazione (religiosa vs commerciale) è utile ottenere preventivamente atti certificativi o provvedimenti amministrativi che chiariscano la natura dell'attività.
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