Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3606/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 301/2025, depositata e resa pubblica il 25 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 380/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16 settembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 marzo 2026 – carta del docente – annualità unica;

Giustizia amministrativa202601220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'annualità scolastica 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 301/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente precario al beneficio economico della Carta elettronica del docente, nella misura di euro 500,00 per l'annualità scolastica 2024/2025, e aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta, oltre al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 16 settembre 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 31 marzo 2026, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per l'annualità indicata nel titolo. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per porre in essere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, incluso il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • legge n. 107/2015

    È la fonte del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto in esecuzione del giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi ed economici stabiliti dal titolo.
  • Per i titoli esecutivi comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni dello Stato, il ricorso all'esecuzione è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione allo scadere del termine assegnato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere agli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.