Cassazione Civile, Ordinanza n. 31109/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della società postale, di un assegno circolare non trasferibile nelle mani di un soggetto non legittimato. La compagnia assicurativa, indicata come beneficiaria del titolo e attrice in appello, aveva ottenuto dalla Corte d'appello la condanna della società postale al risarcimento del danno per avere consentito la negoziazione dell'assegno da parte del falso legittimato senza svolgere, secondo il giudice di merito, un'adeguata identificazione del portatore. In cassazione la società postale proponeva due motivi di ricorso, ma il testo dell'ordinanza non ne esplicita il contenuto, perché la Corte si arresta a una questione preliminare di rito: la sentenza impugnata era stata depositata in atti priva della data di pubblicazione; l'attestazione del difensore non compariva nel testo della sentenza prodotta; dalla sola sentenza era desumibile la data della decisione, 23 febbraio 2021. Poiché il ricorso era stato notificato il 24 settembre 2021, la Corte ha ritenuto superato il termine lungo di impugnazione e ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso della società postale. Ha ritenuto che la sentenza d'appello prodotta fosse priva di un elemento idoneo a comprovare la data di pubblicazione e che, in base all'unica data certa ricavabile dal testo, il ricorso notificato il 24 settembre 2021 fosse tardivo rispetto alla scadenza del termine lungo del 23 settembre 2021. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre attestato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la prova della tempestività del ricorso rispetto al termine lungo di impugnazione deve risultare in modo certo dagli atti; in mancanza di un dato affidabile sulla data di pubblicazione della sentenza impugnata, il ricorso può essere dichiarato improcedibile se risulta tardivo rispetto all'unica data certa desumibile dal provvedimento.
- La mera attestazione difensiva apposta in calce alla sentenza prodotta non è sufficiente, se non risulta incorporata nel testo depositato o comunque non consente di attribuire con certezza la data di pubblicazione necessaria al controllo di tempestività.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la parte intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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