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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) della determinazione del Comune di Latina, a firma del dirigente responsabile del Dipartimento X Patrimonio e Demanio, n. 554 del 12 aprile 2026 - trasmessa con nota prot. n. 62926 del 13/04/2026 al Servizio gare e contratti che l’ha comunicata alla ricorrente il 17 aprile 2026 - recante aggiudicazione della gara alla A.S.D. Boxe Latina e la sua conseguente approvazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi inclusi: 2) la determinazione - e la sua conseguente approvazione - descritta nel verbale n. 1 del 12 novembre 2025 con cui il RUP e il seggio di gara hanno ammesso alla gara con riserva l’ASD boxe Latina disponendo il soccorso istruttorio e senza rilevare la sussistenza della causa di esclusione per il mancato pagamento dei canoni da indennità di occupazione abusiva della medesima struttura “Palaboxe”; accertati dal Comune di Latina 3) la determinazione - e la sua conseguente approvazione - descritta nel verbale n. 2 del 18 novembre 2025 con cui il RUP e il seggio di gara hanno accolto i chiarimenti resi dall’ASD boxe Latina in sede di soccorso istruttorio; 4) la determinazione - e la sua conseguente approvazione - descritta nel verbale n. 5 del 5 dicembre 2025 con cui la commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche sopravvalutando quella di ASD boxe Latina e sottovalutando quella della ricorrente; 5) la determinazione - e la sua conseguente approvazione - descritta nel verbale n. 6 del 18 dicembre 2025 con cui la commissione giudicatrice non ha escluso l’offerta economica della ASD priva del piano economico e finanziario, disponendo il soccorso istruttorio per produrlo; 6) l’atto del Comune di Latina - Protocollo (U) n.0259013/2025 del 18-12-2025, con cui si recepisce la decisione sub 6) di disporre il soccorso istruttorio per l’ASD Boxe Latina; 7) la determinazione - e la sua conseguente approvazione - descritta nel verbale n. 7 dell’8 gennaio 2026, prot.n. 3670 del 12/01/2026, con cui la commissione giudicatrice ha ritenuto validamente eseguito il soccorso istruttorio di ASD e ha attribuito i punteggi definitivi alla ricorrente e ASD, formulando la relativa graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore dell’ASD boxe Latina; 8) la nota prot. 5326 del 13/01/2026 con cui il Servizio Gare e Contratti ha, tra l’altro, precisato che <<Il Servizio proponente dovrà provvedere a: ... b. adottare la determinazione di aggiudicazione dell’appalto o della concessione immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice>>; 9) la nota prot. n. 29976 del 19/02/2026 con cui l’Ufficio Appalti e Contratti ha trasmesso le risultanze dei controlli sulle dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nella fase di partecipazione alla gara dall’operatore sopra riportato, a seguito dell’acquisizione dei seguenti certificati; 10) la nota prot.n. 34524 del 26/02/2026 con cui il RUP ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità tecniche e professionali dichiarati dall’operatore economico a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione; 11) l’atto con cui è stato accertato l’esito positivo della suddetta verifica, giusta documentazione acquisita al prot. n. 39227 del 05/03/2026; 12) il parere favorevole di regolarità contabile; 13) il parere favorevole di regolarità amministrativa; 14) i seguenti atti e provvedimenti contestati nel ricorso anche ove interpretati nel senso di consentire la legittima adozione dei superiori atti da 1) a 13) e nel senso di qualificare la gara in questione quale affidamento della concessione di un servizio pubblico, affidabile all’occupante privo di valida concessione che non abbia pagato i relativi canoni per l’occupazione; 15) la d.d. n. 768 del 02/04/2025 con la quale è stata approvata la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta” ex art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 201/2022; 16) la d.d. n.1474 del 18/06/2025, recante indizione della gara e approvazione dello schema di contratto e del capitolato prestazionale; 17) le ignote note prot.n.184392 del 05.09.2025 e prot.n.185924 del 09.09.2025 con cui il Servizio proponente ha fornito i chiarimenti sulla documentazione progettuale e prodotto le integrazioni richieste dal Servizio Gare e Contratti giusta nota prot.n.173949 del 21.08.2025, anch’essa impugnata; 18) la d.d. n. 2276 del 23/09/2025, recante approvazione degli atti di gara, anch’essi impugnati in parte qua: - Schema Bando di gara - Schema Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati: - • Modello A – Domanda - • Modello B – Adesione Protocollo Legalità - • Modello C – Offerta economica - • Modello D – Avvalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria - • Modello E – Dichiarazione costituzione RTI 19) la d.d. n. 2407 dell’8 ottobre 2025, recante accertamento dei canoni di occupazione abusiva dovuti dalla controinteressata; 20) la nota prot. n. 141135 del 02/07/2025; 21) il regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del comune di Latina approvato con d.c.c. n. 27 del 17 aprile 2018 e modificato con d.c.c. n. 29 del 19 giugno 2020; per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. a) dell’obbligo del Comune di Latina di non rilasciare la concessione alla controinteressata aggiudicataria - o di revocare quella eventualmente rilasciata - per morosità nel pagamento dei canoni da occupazione abusiva in applicazione dell’art. 29 del vigente regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del comune di Latina; b) del diritto della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione, la concessione del Palaboxe per quindici anni, la stipulazione del relativo contratto e il subentro nel rapporto anche per il risarcimento in forma specifica; per la declaratoria di inefficacia I. del contratto di concessione ove nelle more stipulato tra il Comune e l’ASD boxe Latina; II. di ogni provvedimento conseguente a quelli impugnati e soggetto a caducazione automatica per effetto dell’annullamento di quelli impugnati; per il subentro nel rapporto contrattuale anche per il risarcimento in forma specifica; per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati e dalla condotta della p.a., da disporsi per equivalente e comprensivo anche del danno curriculare, del danno da perdita di chance, del danno all’immagine, oltre che il danno derivante dalla responsabilità precontrattuale.

Giustizia amministrativa202600388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione del Palaboxe all'Associazione Sportiva Dilettantistica Boxe Latina e gli atti presupposti, inclusi quelli relativi all'ammissione, al soccorso istruttorio, alla valutazione delle offerte e alla verifica dei requisiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune di non rilasciare o di revocare la concessione per la morosità della controinteressata nel pagamento dei canoni dovuti per l'occupazione abusiva dell'impianto. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto all'aggiudicazione e alla concessione quindicennale del Palaboxe, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro e il risarcimento dei danni, anche per perdita di chance, danno curriculare, danno all'immagine e responsabilità precontrattuale. Tra le censure dedotte figuravano, in particolare, l'illegittima ammissione della controinteressata nonostante la morosità, l'illegittimo ricorso al soccorso istruttorio per la produzione del piano economico e finanziario, la sopravvalutazione dell'offerta tecnica della controinteressata e la sottovalutazione di quella della ricorrente, nonché l'illegittimità degli atti di gara e della qualificazione del rapporto come concessione di servizio pubblico.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il disciplinare di gara non prevedeva, a pena di esclusione, il deposito del piano economico e finanziario, ma richiedeva soltanto che tale elemento fosse indicato nell'offerta economica, come fatto dalla controinteressata. Ha inoltre considerato rilevante che, mediante il soccorso istruttorio, la controinteressata avesse dimostrato che il PEF era stato predisposto entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e che costituiva oggetto dell'atto di asseverazione prodotto in gara. La domanda cautelare è stata quindi respinta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 133 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato la giurisdizione esclusiva per le domande di accertamento e di subentro, ma l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata negli atti di gara, ma l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis non prescrive il deposito di un documento a pena di esclusione, ma richiede soltanto che il relativo contenuto sia indicato nell'offerta economica, la mancata produzione materiale del documento non determina automaticamente l'esclusione del concorrente.
  • Il soccorso istruttorio è compatibile con la regolarizzazione documentale quando il concorrente dimostri che il documento era già stato predisposto entro il termine di presentazione delle offerte e che la produzione successiva non comporta la formazione ex novo o la modifica sostanziale dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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