Cassazione Civile, Ordinanza n. 07706/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia trae origine dalla comunicazione, inviata al contribuente dall'agente della riscossione, dell'avvenuta iscrizione di ipoteca legale su un immobile di sua proprietà pro quota. Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria dinanzi al giudice tributario, ma sia la C.T.P. sia la C.T.R. avevano respinto le sue domande. In cassazione il ricorrente aveva proposto sette motivi contro la sentenza regionale. Prima della decisione, tuttavia, egli ha depositato memoria dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo cui l'ipoteca si riferiva e, per effetto dell'adesione alla procedura, ha anche rinunciato al ricorso, affermando di non avere più interesse alla decisione. La Corte ha rilevato di non poter verificare con certezza la corrispondenza tra le somme poste a base dell'ipoteca e i ruoli oggetto di definizione agevolata, ma ha ritenuto decisivo che la parte ricorrente avesse dichiarato di aver definito tutti i carichi e di rinunciare all'impugnazione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della definizione agevolata dei carichi e della rinuncia al ricorso formulata dal difensore del contribuente. Non ha pronunciato sulle spese, poiché l'agente della riscossione non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
La memoria è stata depositata in vista dell'adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando accompagnata dalla sopravvenuta definizione della posizione sostanziale che sorreggeva l'impugnazione, determina il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio e conduce all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In sede di legittimità, il giudice può prendere atto della sopravvenienza che estingue l'interesse alla decisione anche quando non sia verificabile in modo puntuale la perfetta corrispondenza contabile tra l'atto impugnato e i carichi definiti, se dalla dichiarazione della parte emerge comunque il venir meno della controversia.
- Quando la parte resistente non svolge attività difensiva, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
- La sopravvenuta definizione agevolata dei carichi e la conseguente rinuncia all'impugnazione incidono sul requisito dell'interesse ad agire e a impugnare, che deve permanere fino alla decisione.
Come è indicizzato
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