Cassazione Civile, Ordinanza n. 22454/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un difensore, dopo aver rinunciato al mandato, chiedeva la liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento camerale relativo all'affidamento della prole e al mantenimento dei figli minori. Il Tribunale aveva liquidato il compenso applicando la tabella prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione. L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 era stata rigettata, ritenendosi irrilevante la natura contenziosa o meno della controversia e valorizzandosi soltanto il rito camerale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sulla liquidazione dei compensi del difensore del patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che, poiché la controversia era camerale ma contenziosa, andava applicata la tabella relativa ai giudizi ordinari e sommari davanti al Tribunale, non quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle anticipazioni sostenute dal difensore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, ai fini della liquidazione del compenso del difensore in un procedimento camerale, non rileva il solo rito camerale in sé, ma occorre verificare se il procedimento abbia natura contenziosa oppure di volontaria giurisdizione. Poiché la controversia riguardava affidamento e mantenimento dei figli minori, il giudice di merito avrebbe dovuto accertarne la natura contenziosa e applicare la tabella corrispondente ai giudizi contenziosi davanti al Tribunale. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione per nuovo esame del compenso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
richiamato tra le norme sulla determinazione del compenso professionale
art. 12 preleggi
richiamato ai fini interpretativi della disciplina applicabile
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato tra le norme sulla liquidazione del compenso dell'avvocato
art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato
artt. 1-3 e 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
richiamati per la determinazione dei parametri e delle tabelle di liquidazione
tabelle 2 e 7 allegate al D.M. n. 55/2014
la tabella 2 si applica ai giudizi ordinari e sommari avanti il Tribunale; la tabella 7 ai procedimenti di volontaria giurisdizione
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale rimedio di opposizione contro il decreto di liquidazione
art. 38 disp. att. c.c.
individua le controversie sull'affidamento e mantenimento dei figli minori devolute al tribunale ordinario
artt. 737 ss. c.p.c.
disciplinano il rito camerale, qui qualificato come contenitore neutro
art. 111 Cost., comma 7
richiamato in relazione alla ricorribilità per cassazione di provvedimenti camerali in controversie contenziose
art. 5-ter, comma 3, L. n. 89/2001
menzionato come esempio di giudizio contenzioso trattato con rito camerale
art. 317-bis c.c.
richiamato come precedente ambito di controversie contenziose trattate con rito camerale
artt. 330, 333 e 336 c.c.
citati per confronto rispetto ai procedimenti camerali in materia di affidamento dei figli
art. 112 c.p.c.
richiamato con riguardo alla dedotta omessa pronuncia
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002
richiamati dalla parte ricorrente in relazione alla domanda di rifusione delle anticipazioni
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro dell'opposizione
art. 702-bis c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro dell'opposizione
Massime di principio
- Per stabilire la tabella parametrica applicabile alla liquidazione del compenso dell'avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non basta il dato formale del rito camerale: occorre verificare la natura sostanziale del procedimento, distinguendo tra volontaria giurisdizione e controversia contenziosa.
- Il rito camerale può fungere da mero contenitore processuale neutro anche per controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi; in tali casi la liquidazione del compenso deve seguire la tabella coerente con la natura contenziosa del giudizio.
- Nei procedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, la natura camerale del rito non esclude di per sé la contenziosità della lite, che va accertata in concreto.
- Se il giudice di merito omette di compiere tale verifica e applica la tabella dei procedimenti di volontaria giurisdizione solo perché il procedimento è camerale, la decisione è cassabile per errore di diritto.
- Quando un motivo di ricorso investe la qualificazione del procedimento e la corretta tabella di liquidazione, le ulteriori censure sul medesimo provvedimento possono restare assorbite se il primo motivo è accolto.
- rami
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