Sentenza n. 8504/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione e relativa comunicazione di non idoneità della Sottocommissione medica di primo accertamento del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza del 20 febbraio 2025; - della determinazione e relativa comunicazione di non idoneità della Sottocommissione per la visita medica di revisione dell'11 giugno 2025; - della conseguente determinazione di esclusione dal “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri - anno 2024” indetto con bando di concorso di cui alla determinazione n. 341650 del 20 novembre 2024; - dei verbali di visita medica di primo accertamento e di revisione; - di ogni altro provvedimento prodromico, connesso o conseguenziale, nonché per l'accertamento del diritto alla ammissione alle ulteriori fasi del concorso e al conseguente aggiornamento della graduatoria, se approvata; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4 dicembre 2025: - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; - in parte qua, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 321715, datata 22 ottobre 2025, registrata presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 novembre 2025 al n. 5882 con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito; - di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e\o conseguenziale; nonché per l’accertamento del diritto alla ammissione alle ulteriori fasi del concorso e al conseguente aggiornamento della graduatoria, se approvata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria, conseguente esclusione dal concorso per 1634 allievi finanzieri e graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'impiego per la presenza di un emiblocco anteriore sinistro con prolasso del lembo anteriore mitrale e lieve insufficienza mitralica, ritenuti riconducibili al titolo X, lettera C), n. 76, dell'allegato 1 alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016. Ha impugnato i giudizi di non idoneità, l'esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del bando e della disciplina tecnica richiamata, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La verificazione disposta dal TAR ha accertato che l'emiblocco non era associato ad altre anomalie del sistema di conduzione né ad alterazioni anatomo-funzionali del miocardio, che il minimo rigurgito mitralico era non emodinamicamente significativo e parafisiologico e che la condizione complessiva era compatibile con l'idoneità al servizio. L'Amministrazione ha sostenuto in giudizio che la coesistenza dell'emiblocco con il lieve rigurgito mitralico integrasse comunque una causa automatica di inidoneità ai sensi del titolo X, lettera B), punto 61, relativo alle malattie dell'apparato valvolare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto fondati i vizi di difetto di istruttoria e motivazione, poiché la disposizione effettivamente posta a fondamento dell'esclusione considera l'emiblocco anteriore sinistro causa di inidoneità soltanto quando sia causa o associato a una patologia cardiaca, mentre la verificazione ha escluso la natura patologica della condizione e qualificato il minimo rigurgito mitralico come parafisiologico e privo di rilevanza clinica ostativa. Il richiamo dell'Amministrazione, soltanto in giudizio, al diverso parametro relativo alle malattie dell'apparato valvolare non può sorreggere l'atto, configurando un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Sono stati quindi annullati il provvedimento di esclusione, i relativi atti presupposti e, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la graduatoria finale di merito, con obbligo di consentire la prosecuzione dell'iter selettivo. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 del bando di concorso
La disposizione del bando è stata esaminata quale parametro di legittimità dei giudizi di idoneità sanitaria e dell'esclusione dal concorso.
titolo X, lettera C), n. 76, allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016
è causa di esclusione solo quando sia causa o associato a patologia cardiaca
L'emiblocco anteriore sinistro determina l'inidoneità soltanto se riconducibile o associato a un'effettiva patologia cardiaca; non è sufficiente la mera rilevazione di un'anomalia priva di significato patologico.
titolo X, lettera B), punto 61, allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016
Il parametro relativo alle malattie dell'apparato valvolare, invocato dall'Amministrazione soltanto in giudizio, non può integrare ex post la motivazione di un provvedimento fondato su una diversa disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In un giudizio di idoneità sanitaria concorsuale, un'anomalia dell'apparato cardiaco può giustificare l'esclusione soltanto quando ricorrano concretamente i presupposti patologici previsti dalla specifica disposizione tecnica applicata; la mera presenza di un reperto parafisiologico o clinicamente irrilevante non è sufficiente.
- La legittimità del giudizio di inidoneità deve essere valutata sulla base del parametro normativo effettivamente indicato nel provvedimento e dei fatti ivi posti a fondamento; l'Amministrazione non può sostenere la legittimità dell'esclusione mediante il richiamo, soltanto in giudizio, a una diversa causa di inidoneità non esplicitata nell'atto.
- Quando una verificazione disposta dal giudice accerta, sulla base di valutazioni tecniche, che la condizione sanitaria dell'interessato è compatibile con il servizio e non integra il parametro escludente applicato, il provvedimento di esclusione è viziato per difetto di istruttoria e motivazione.
- L'annullamento dell'esclusione da una procedura concorsuale comporta, nei limiti dell'interesse del candidato, l'annullamento della graduatoria finale e la riammissione alla prosecuzione dell'iter selettivo.
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