Sentenza n. 1725/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale e, secondo l'amministrazione, anche di accesso civico, relativo agli atti della selezione conclusa con il conferimento dell'incarico a una controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dirigente avvocato in servizio presso un policlinico, aveva presentato la propria candidatura per un incarico dirigenziale nell'ambito di una prima procedura selettiva. L'amministrazione aveva successivamente prorogato i termini e poi adottato un nuovo avviso per la medesima posizione, dichiarando che esso avrebbe annullato e sostituito i precedenti; la ricorrente sostiene che il nuovo avviso non le fosse stato individualmente comunicato e che non fosse stato adeguatamente pubblicizzato. L'incarico è stato quindi conferito a un'altra candidata nell'ambito della nuova procedura, alla quale la ricorrente non aveva partecipato. Nel gennaio 2026 la ricorrente ha chiesto di accedere all'istanza della candidata nominata, alla proposta di conferimento, all'accettazione dell'incarico e agli atti dai quali risultasse l'esame delle candidature, dichiarando di voler valutare la legittimità dell'azione amministrativa e tutelare le proprie ragioni, anche mediante un'eventuale azione risarcitoria per la perdita della chance. L'amministrazione ha respinto l'istanza ritenendo che gli atti riguardassero la seconda procedura, alla quale la ricorrente non aveva partecipato, e che mancasse un interesse difensivo concreto e attuale, anche in ragione del decorso dei termini per impugnare la procedura. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che l'accesso documentale presuppone la legittimazione, una motivazione non meramente emulativa e un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Ha precisato che l'amministrazione e il giudice dell'accesso non devono normalmente verificare in anticipo l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nell'eventuale giudizio principale, né possono subordinare l'accesso alla valutazione della proponibilità o dell'ammissibilità di future azioni giudiziarie; tale verifica è esclusa soltanto quando manchi in modo evidente e assoluto il collegamento tra documenti ed esigenze difensive, con accesso pretestuoso o temerario. Nel caso concreto, tuttavia, tale collegamento radicalmente mancava. La ricorrente non aveva chiesto gli atti relativi alla revoca o all'annullamento della prima procedura, né quelli concernenti la pubblicazione del nuovo avviso, che avrebbero potuto essere pertinenti all'eventuale azione risarcitoria prospettata. Aveva invece richiesto documenti successivi, concernenti la conclusione della nuova selezione, alla quale non aveva partecipato e rispetto alla quale non vantava un interesse concreto e attuale. La domanda risultava quindi diretta a verificare la legittimità del conferimento dell'incarico alla controinteressata e integrava un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, non consentito dall'art. 22 della legge n. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
ai sensi dell’art. 22, L. 241/1990, comma 1, lett. b), l’accesso agli atti amministrativi è consentito a tutti i soggetti privati [...] che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La norma richiede un interesse personale, concreto, attuale e qualificato, collegato alla documentazione richiesta, e non consente un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
art. 24 l. 241/1990
È richiamato quale parametro della disciplina dei limiti all'accesso; la decisione non sviluppa uno specifico ulteriore profilo interpretativo.
art. 25 l. 241/1990
La motivazione della richiesta consente di verificare l'astratta inerenza dei documenti alla posizione soggettiva e agli scopi perseguiti, senza che l'amministrazione possa sostituirsi al giudice competente nel valutare la futura azione giudiziaria.
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
È richiamato quale fondamento della separata istanza di accesso civico generalizzato; la sentenza decide il ricorso con riferimento al diniego dell'accesso documentale.
art. 116 c.p.a.
È richiamato nel principio secondo cui il giudizio sull'accesso non deve anticipare la valutazione di ammissibilità o decisività dei documenti nell'eventuale giudizio principale, salvo l'assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
Massime di principio
- L'accesso documentale richiede un interesse personale, concreto, attuale e qualificato, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e specificamente collegato ai documenti richiesti; non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
- Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione e il giudice non devono normalmente anticipare la valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività dei documenti rispetto a un eventuale giudizio principale, né possono negare l'accesso perché ritengono già decorsi i termini o non proponibile l'azione prospettata.
- L'accesso difensivo può essere negato quando risulti evidente e assoluta la mancanza di collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze di tutela dichiarate, poiché in tale ipotesi l'istanza è priva dei presupposti legittimanti o assume carattere pretestuoso.
- Quando il richiedente intende contestare la revoca o l'annullamento di una procedura selettiva cui aveva partecipato, il collegamento difensivo deve riguardare gli atti relativi a tali vicende e alla pubblicazione della nuova procedura; non sussiste invece un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti conclusivi di una successiva selezione alla quale il richiedente non abbia partecipato, se l'accesso è finalizzato a sindacare il conferimento dell'incarico a un altro candidato.
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