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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-329/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2017. — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) e Philips France contro Premier ministre e Ministre des Affaires sociales et de la Santé. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di “dispositivo medico” – Marcatura CE – Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un’autorità nazionale. — Causa C-329/16

Giurisprudenza europea62016CJ0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE ai software sanitari. Un programma che utilizza dati del paziente per analisi clinicamente rilevanti nella prescrizione farmacologica è un dispositivo medico se la sua finalità è specificamente medica, anche se non interviene materialmente sul corpo umano. Per tale funzionalità, il prodotto deve essere assoggettato al regime di marcatura CE e beneficia della libera circolazione nell’Unione, senza ulteriori certificazioni nazionali.

Qualificazione come dispositivo medico di un software di supporto alla prescrizione che analizza dati del paziente per segnalare controindicazioni, interazioni e dosaggi eccessivi, anche se non agisce direttamente sul corpo umano.

La questione giuridica

Se la direttiva 93/42/CEE debba essere interpretata nel senso che un software di supporto alla prescrizione medica, che utilizza dati personali del paziente per rilevare controindicazioni, interazioni farmacologiche e posologie eccessive, costituisca un dispositivo medico anche quando non agisce direttamente nel o sul corpo umano.

Principio di diritto

Un software è qualificabile come dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE quando, per volontà del fabbricante, è specificamente destinato a perseguire una finalità medica tra quelle indicate dalla direttiva, come la diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; ciò vale anche se il software non agisce direttamente nel o sul corpo umano. Ne consegue che un software di supporto alla prescrizione che analizza i dati del paziente per individuare controindicazioni, interazioni e dosaggi eccessivi rientra nella nozione di dispositivo medico per tale funzionalità e, se conforme, deve solo recare la marcatura CE, senza poter essere sottoposto a un’ulteriore certificazione nazionale per quella medesima funzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/42/CEE
  • Direttiva 2007/47/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 93/42/CEE
  • Allegato IX, direttiva 93/42/CEE
  • Articolo 34 TFUE

Qualificazione del software di supporto alla prescrizione come dispositivo medico

La pronuncia interviene in sede di rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese nell’ambito di una controversia promossa da Snitem e Philips France contro il Premier ministre e il Ministre des Affaires sociales et de la Santé. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva 93/42/CEE della normativa francese che impone una certificazione nazionale ai software di supporto alla prescrizione medica.

Fatti e procedimento principale

Lo Snitem e la Philips France contestavano il decreto n. 2014-1359 e le disposizioni del codice della previdenza sociale che assoggettano a certificazione obbligatoria i software di supporto alla prescrizione. Secondo i ricorrenti, alcuni di questi software rientrano nella nozione di dispositivo medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE e, se muniti di marcatura CE, non potrebbero essere sottoposti a un’ulteriore procedura nazionale. Il giudice del rinvio chiede quindi se un software che aiuta il medico nella prescrizione, segnalando controindicazioni, interazioni e dosaggi eccessivi, debba essere considerato dispositivo medico anche se non agisce direttamente nel o sul corpo umano.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE, che definisce il campo di applicazione e la nozione di dispositivo medico;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sulla nozione di accessorio;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, sulla libera circolazione dei dispositivi recanti marcatura CE;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, sulla clausola di salvaguardia;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, sulla marcatura CE;
  • l’allegato IX, in particolare il punto 2.3, relativo al software destinato a far funzionare un dispositivo o a influenzarne l’uso;
  • la direttiva 2007/47/CE, il cui considerando 6 chiarisce che il software è dispositivo medico solo se specificamente destinato a una finalità medica;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 34 TFUE, evocato dalle parti, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

Ragionamento della Corte sulla nozione di dispositivo medico

La Corte afferma che la nozione di dispositivo medico implica due condizioni cumulative:

  • una finalità specificamente medica, determinata dal fabbricante;
  • una destinazione all’uso sull’uomo per fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, o per altre finalità mediche previste dalla direttiva.

Richiamando il considerando 6 della direttiva 2007/47/CE e la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che non basta che un software sia utilizzato in ambito sanitario: è necessario che la sua destinazione, come definita dal fabbricante, sia medica in senso proprio. Un software che si limita ad archiviare, memorizzare o trasmettere dati non rientra nella nozione di dispositivo medico.

Nel caso concreto, invece, un software che incrocia i dati del paziente con i medicinali da prescrivere e fornisce automaticamente un’analisi per rilevare controindicazioni, interazioni e dosaggi eccessivi persegue uno scopo di prevenzione, controllo, terapia o attenuazione della malattia; quindi, per tale funzionalità, rientra nella nozione di dispositivo medico.

Irrilevanza dell’assenza di azione diretta sul corpo umano

La Corte respinge l’idea che sia necessario un intervento diretto del software nel o sul corpo umano. La direttiva richiede che l’azione principale del dispositivo non sia conseguita con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma non impone che il software agisca materialmente sul corpo. Interpretare diversamente la norma svuoterebbe di effetto utile la riforma introdotta dalla direttiva 2007/47/CE, che ha voluto includere i software autonomi specificamente destinati a fini medici.

Limiti della qualificazione e software multifunzionali

La Corte precisa che, se un software comprende moduli diversi, solo quelli che soddisfano la definizione di dispositivo medico rientrano nella direttiva e sono soggetti a marcatura CE. Gli altri moduli, se non costituiscono dispositivi medici né accessori, restano fuori dal suo ambito di applicazione. Spetta quindi al fabbricante individuare chiaramente i moduli rilevanti e i loro confini funzionali.

Effetti sul regime di marcatura CE e sulla disciplina nazionale

Una volta che la funzionalità considerata rientra nella direttiva 93/42/CEE, il software deve recare la marcatura CE al momento dell’immissione in commercio. Per tale funzionalità, il prodotto può circolare liberamente nell’Unione e non può essere sottoposto a un’ulteriore procedura nazionale di certificazione. La Corte richiama anche le linee guida della Commissione sui software stand-alone nel settore sanitario, che confermano questa impostazione interpretativa.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE deve essere interpretato nel senso che un software che, tra le altre funzionalità, consenta l’utilizzo di dati personali del paziente per rilevare controindicazioni, interazioni tra medicinali e posologie eccessive costituisce, per tale funzionalità, un dispositivo medico, anche se non agisce direttamente nel o sul corpo umano.

Come è indicizzato

Materiedispositivi medicisoftware sanitariomarcatura celibera circolazione delle mercicertificazione nazionale

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