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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-189/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017. — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck contro Pensionsmyndigheten. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46, paragrafo 2 – Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) – Articolo 50 – Pensione garantita – Prestazione minima – Calcolo dei diritti a pensione. — Causa C-189/16

Giurisprudenza europea62016CJ0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte qualifica la pensione garantita svedese come prestazione minima ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71. Da ciò deriva che non si applicano il calcolo prorata dell’articolo 46, paragrafo 2, né la regola della media fittizia dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d). La prestazione va invece calcolata secondo l’articolo 50 e la normativa nazionale, che può prendere in considerazione le pensioni effettivamente percepite in altri Stati membri.

Calcolo della pensione garantita svedese come prestazione minima: inapplicabilità del metodo prorata degli articoli 46 e 47 del regolamento n. 1408/71 e possibilità di considerare le pensioni effettivamente percepite da altri Stati membri ai fini dell’articolo 50

La questione giuridica

Se, nel calcolo della pensione garantita svedese, debbano applicarsi il metodo di calcolo prorata di cui all’articolo 46, paragrafo 2, e la regola della media fittizia di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71; in caso contrario, se il diritto dell’Unione osti a che l’istituzione competente tenga conto delle pensioni effettivamente percepite dall’interessato da altri Stati membri.

Principio di diritto

La pensione garantita svedese, in quanto prestazione minima volta ad assicurare un reddito minimo di base, non va liquidata applicando l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71; essa deve essere determinata secondo l’articolo 50 del medesimo regolamento e la normativa nazionale applicabile, senza ricorrere a meccanismi nazionali di calcolo prorata incompatibili con tale disciplina. Inoltre, l’articolo 50 non osta a che, nel calcolo di tale prestazione minima, l’istituzione competente tenga conto dell’importo effettivamente percepito dall’interessato a titolo di pensione in uno o più altri Stati membri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Regolamento (CE) n. 118/97
  • Regolamento (CE) n. 1606/98
  • Articolo 44 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 47 del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71

Pensione garantita svedese e coordinamento europeo delle prestazioni minime

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen svedese in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti. La Corte è chiamata a stabilire come vada calcolata la pensione garantita svedese, in rapporto al regolamento (CEE) n. 1408/71, e in particolare se essa debba essere trattata come prestazione da liquidare con il metodo prorata oppure come prestazione minima soggetta all’articolo 50.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Boguslawa Zaniewicz-Dybeck, cittadina polacca nata nel 1940, ha lavorato in Polonia per 19 anni e in Svezia per 23 anni, dopo essersi trasferita in Svezia nel 1980. Nel 2005 ha chiesto la pensione garantita svedese, domanda respinta dall’istituzione competente. In sede amministrativa e giurisdizionale nazionale, l’ufficio pensioni ha calcolato la prestazione sia secondo il diritto interno sia secondo il meccanismo di coordinamento del regolamento n. 1408/71, attribuendo ai periodi polacchi un valore pensionistico fittizio basato sulla media dei periodi svedesi, in applicazione delle istruzioni interne.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, sul cumulo dei periodi di assicurazione o residenza;
  • l’articolo 46, paragrafo 2, sul metodo di liquidazione prorata quando il diritto nasce solo grazie al cumulo;
  • l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), sulle regole complementari di calcolo quando la legislazione nazionale si basa su guadagni, contributi o maggiorazioni;
  • l’articolo 50, relativo al complemento fino alla prestazione minima nello Stato di residenza.

Disciplina svedese della pensione garantita

Nel sistema svedese la pensione generale comprende pensione proporzionale, pensione complementare e pensione garantita. Quest’ultima è finanziata fiscalmente, si basa sulla residenza ed è destinata a chi percepisce redditi modesti o nulli. Il suo importo dipende dalle altre pensioni percepite e si riduce in funzione della pensione basata sul reddito. Il diritto svedese prevede anche una riduzione proporzionale se non sono stati maturati 40 anni di periodi assicurativi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), consenta di attribuire ai periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro un valore pensionistico fittizio medio corrispondente a quello dei periodi svedesi, quando si applica il calcolo prorata dell’articolo 46, paragrafo 2;
  • in caso negativo, se l’istituzione competente possa comunque tener conto delle pensioni effettivamente percepite in altri Stati membri senza violare il regolamento n. 1408/71.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda anzitutto che il regolamento n. 1408/71 non istituisce un sistema uniforme, ma coordina regimi nazionali distinti. In linea di principio, spetta agli Stati membri definire le condizioni di accesso e il contenuto delle prestazioni, purché rispettino il diritto dell’Unione.

Esaminando la natura della pensione garantita, la Corte osserva che essa mira ad assicurare un livello di vita ragionevole mediante un reddito minimo e costituisce la copertura di base del sistema svedese. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte la qualifica come prestazione minima ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71.

Ne consegue che il diritto a tale prestazione non deve essere determinato applicando l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), perché queste disposizioni disciplinano il calcolo delle prestazioni ordinarie e non impongono regole specifiche e dettagliate per le prestazioni minime. Il calcolo della pensione garantita deve dunque avvenire secondo l’articolo 50 e la normativa nazionale pertinente, ma non mediante le disposizioni nazionali che riproducono un calcolo prorata del tipo previsto dall’articolo 46.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al secondo quesito, la Corte rileva che l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 è proprio la norma che mira a evitare che il lavoratore migrante, avendo maturato pensioni in più Stati membri, riceva complessivamente un importo inferiore alla soglia minima garantita nello Stato di residenza. Tale disposizione presuppone quindi che, nel confronto con la prestazione minima, si tenga conto della somma delle pensioni effettivamente dovute o percepite dagli altri Stati membri.

Di conseguenza, il regolamento non osta a una normativa nazionale che, nel calcolo della prestazione minima, consideri l’insieme delle pensioni effettivamente percepite dall’interessato da uno o più altri Stati membri.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • per una prestazione minima come la pensione garantita svedese non si applicano l’articolo 46, paragrafo 2, né l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71;
  • tale prestazione deve essere calcolata secondo l’articolo 50 e la normativa nazionale, senza applicare meccanismi nazionali di calcolo prorata incompatibili;
  • l’articolo 50 non osta a che si tenga conto delle pensioni effettivamente percepite in altri Stati membri.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori, la sentenza chiarisce che una prestazione nazionale di base, collegata a un reddito minimo e finanziata fiscalmente, può essere qualificata come prestazione minima nel sistema del regolamento n. 1408/71. In tal caso, non si applica il normale schema prorata del coordinamento delle pensioni, ma la logica specifica del complemento fino al minimo garantito. Inoltre, il cumulo delle pensioni estere effettivamente percepite può essere rilevante nel verificare il diritto alla prestazione minima, se lo prevede la normativa nazionale compatibile con l’articolo 50.

Come è indicizzato

Materieprevidenza sociale dei lavoratori migrantipensioni di vecchiaiaprestazioni minimecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialecalcolo prorata delle prestazioni

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