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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 37910 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al periodo 2006: contestazione del disconoscimento di costi per servizi infragruppo riaddebitati dalla consolidante alla consolidata (costi ritenuti non inerenti). Argomentazioni difensive comprendevano anche la nullità dell'avviso per superamento del termine di verifica ex L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, e doglianze processuali e di prova (inerenza, effettività, non duplicazione dei costi, onere della prova). In cassazione sono stati sollevati numerosi motivi di diritto (violazione di norme processuali e tributarie, vizio di motivazione, errata imputazione dell'onere probatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei tre procedimenti. Ha dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio relativo all'avviso di secondo livello (n. 10370/2015 R.G.) in quanto le parti private hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e hanno perfezionato il pagamento; per effetto di tale estinzione la Corte ha rilevato la mancanza di interesse all'esame delle questioni sostanziali e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse gli altri giudizi riuniti (nn. 6617/2014 e 28953/2015 R.G.). Non è stata pertanto pronunciata decisione di merito sulla questione dell'inerenza dei costi infragruppo. Sul piano delle spese: nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; per gli altri giudizi le spese sono integralmente compensate. Non è applicato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) artt. 117 e ss.

    Regime del consolidato fiscale nazionale rilevante per la determinazione del reddito globale; la Corte rileva che, essendo stata definita la liquidazione dell'imposta di secondo livello, viene meno l'interesse a discutere le rettifiche di primo livello sul reddito consolidato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 109

    Norma sulla deducibilità dei componenti negativi: citata nelle doglianze del contribuente circa l'onere probatorio relativo all'inerenza dei costi; la Corte non si è pronunciata sul merito per estinzione della controversia.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) artt. 118, 163, 190, 9, 110 (co.7)

    Richiamate nei motivi di censura connessi al regime del consolidato, alla determinazione del reddito e al calcolo degli elementi finanziari; la pronuncia sottolinea la rilevanza del consolidato ma evita decisioni di merito per sopravvenuta estinzione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 40-bis

    Richiamato per indicare che gli avvisi erano stati notificati prima dell'entrata in vigore della norma (quindi non applicabile al caso concreto).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 12, comma 5

    Termine massimo per lo svolgimento della verifica: il contribuente aveva eccepito la nullità dell'avviso per superamento del termine; la questione non è stata decisa in Cassazione per cessazione della materia del contendere.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 art. 6

    Previsione della definizione agevolata che le parti private hanno utilizzato per estinguere la controversia relativa alla liquidazione d'imposta di secondo livello; adesione alla definizione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 artt. 36, 46, 56, 61, 23

    Richiamate norme processuali tributarie: art. 36 (motivi della decisione), art. 46 (effetti dell'estinzione, comp. co.3), art. 56 e 61 (istruttoria e motivazione). La Corte ha applicato l'art. 46, co.3 per la ripartizione delle spese in caso di estinzione per definizione agevolata e ha richiamato principi sul contenuto motivazionale, pur non decidendo sul merito.

  • Codice Civile art. 2697

    Norma sull'onere della prova invocata nelle censure del contribuente (sosteneva che l'Ufficio non aveva contestato specificamente alcuni fatti); la Corte non si è pronunciata definitivamente sul tema per estinzione della controversia.

  • Codice di Procedura Civile artt. 112, 115, 132, 274, 360, 395

    Art. 274 CPC (riunione di cause) applicato dalla Corte; art. 360 CPC indicato come riferimento per i motivi di cassazione; altre norme processuali menzionate nelle censure relative a motivazione, ammissibilità e revocazione; la Corte ha risolto le questioni processuali con la riunione e la declaratoria di estinzione/inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze sostanziali.

  • Costituzione art. 111 e art. 53

    Art. 111 richiamato in relazione ai profili di giusto processo e motivazione; art. 53 evocato nelle questioni, in via subordinata, sulla capacità contributiva in relazione al regime del consolidato; la Corte non si è pronunciata su eventuali profili di legittimità costituzionale per assenza di interesse concreto.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata che definisce la liquidazione d'imposta, la controversia principale può estinguersi per cessazione della materia del contendere e rendere irrilevanti i ricorsi afferenti questioni collegate; in tal caso la Cassazione non entrerà nel merito.
  • La riunione di giudizi connessi (art. 274 c.p.c.) è strumento ordinario per evitare decisioni contrastanti e per ragioni di economia processuale; la decisione sulla riunione può precedere l'esame nel merito.
  • L'estinzione per adesione alla definizione agevolata comporta effetti sulle spese processuali: il giudizio estinto può lasciare le spese a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 46, co.3 D.Lgs. 546/1992) mentre altri giudizi collegati possono vedere le spese compensate.
  • La mancata decisione di merito per sopravvenuta estinzione non preclude il riproporsi delle stesse questioni in futuro solo se permangono condizioni di interesse concreto e rimangono questioni non definite da giudicato.
  • Le eccezioni procedurali (es. nullità per superamento del termine di verifica) devono essere sollevate e, se decisive, possono determinare l'annullamento dell'atto; tuttavia, l'adesione del contribuente a una definizione può rendere accademica la loro trattazione.
  • Sul piano probatorio e di inerenza dei costi infragruppo, la giurisprudenza richiede documentazione e elementi di fatto idonei a dimostrare effettività, non duplicazione e nesso causale con l'attività della consolidata; il presente caso non ha fornito un indirizzo definitivo della Suprema Corte perché estinto per definizione.

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