Cassazione Penale, Sentenza n. 7028/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. perché la pena effettivamente applicata (1 anno di reclusione e €300 di multa, dopo la riduzione prevista per il rito) era inferiore al minimo edittale previsto per il reato ritenuto in sentenza (furto aggravato per violenza sulle cose e per esposizione della res alla pubblica fede), il cui minimo è pari a 3 anni di reclusione e €206 di multa. Il Procuratore Generale ha dedotto che si tratta di una pena "illegale" in quanto sotto il limite edittale minimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi, diversa persona fisica, per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio per cui la sanzione è illegale quando è inferiore al minimo edittale o superiore al massimo edittale; ha distinto inoltre tra illegittà originaria e sopravvenuta della pena e richiamato la giurisprudenza secondo cui errori di calcolo che rimangono nei limiti edittali non costituiscono pena illegale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena mediante il rito dell'accordo (c.d. patteggiamento); consente l'applicazione della pena concordata tra difensore e pubblico ministero, con la riduzione prevista per il rito
art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita i mezzi di impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444: la sentenza è impugnabile in Cassazione quando la pena applicata sia illegale (es. fuori dai limiti edittali)
artt. 99, co. 2, n. 2; 624; 625, co. 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
artt. 99 co.2 n.2; 624; 625 co.1 nn.2 e 7 c.p.
Norme sostanziali richiamate nella sentenza: nel caso concreto rilevava la qualificazione di furto aggravato (con le aggravanti indicate) che fissa il relativo trattamento edittale, determinando un minimo di pena qui non rispettato
Giurisprudenza (Sez. U. Sent. n. 47182/2022 e precedenti citati)
Sez. U. n. 47182 del 31/03/2022 e altre pronunce richiamate
Principio consolidato che distingue tra illegittimità originaria e sopravvenuta della pena; la pena è illegale quando eccede i limiti edittali; errori di calcolo o vizi argomentativi che non incidono sui limiti edittali non costituiscono pena illegale
Massime di principio
- La pena risultante da un accordo ex art. 444 c.p.p. è impugnabile in Cassazione dal pubblico ministero se è "illegale", e cioè se è inferiore al minimo edittale o superiore al massimo edittale previsto per la fattispecie.
- La distinzione tra illegittimità originaria e sopravvenuta è rilevante: modifiche normative o declaratorie successive possono creare illegittimità sopravvenute; tuttavia, se la pena è originariamente inferiore al minimo previsto dalla legge per la fattispecie applicata, si configura illegittimità originaria, con annullamento possibile.
- Errori nel calcolo della pena o vizi argomentativi che non determinano il superamento o la violazione dei limiti edittali (es. errata sequenza di incremento per recidiva/continuazione o applicazione non corretta di circostanze) non costituiscono generalmente "pena illegale" e non sono motivo valido per cassazione sul punto della illegittimità della pena.
- Prima di ratificare un accordo di applicazione della pena è indispensabile verificare attentamente i limiti edittali della fattispecie (tenendo conto di tutte le aggravanti/attenuanti eventualmente riconosciute) perché la riduzione prevista dal rito non può portare la pena finale al di sotto del minimo legale previsto.
- Se la Corte di cassazione annulla senza rinvio per pena illegale, il procedimento viene comunque rimesso al tribunale di primo grado per nuovo giudizio (spesso con diversa composizione), con possibilità di nuovo svolgimento del rito.
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