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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27079/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato per vizio di difetto di motivazione, deducendo che il Tribunale non abbia precisato se, per rendere valutabili atti investigativi depositati dopo la richiesta di misura, fosse necessario richiamarli esplicitamente nella stessa richiesta o se fosse sufficiente allegarli all'istanza. In sostanza la censura riguarda l'obbligo di richiamo esplicito degli atti integrativi nella domanda cautelare per renderli utilizzabili ai fini della valutazione della gravità indiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato l'art. 291, comma 1, c.p.p., precisando che la normativa richiede l'indicazione degli elementi d'indagine su cui si fonda la richiesta ma non la trascrizione puntuale del materiale investigativo nella stessa domanda; è sufficiente che gli atti siano allegati e che dalla richiesta emerga l'indicazione degli elementi che fondano il fumus commissi delicti. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale per il riesame ha esaminato analiticamente gli atti integrativi, ha valutato diffusamente e logicamente il quadro indiziario e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari applicando gli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    La norma impone che la richiesta di misure cautelari contenga gli elementi su cui essa si fonda (indicazione degli elementi di indagine), senza però richiedere la trascrizione integrale del materiale investigativo nella sola richiesta; gli atti allegati e richiamabili consentono la valutazione del fumus commissi delicti.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamata come criterio per la verifica integrale delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura cautelare; il giudice d'appello ha i medesimi poteri di cognizione previsti per il giudice della cautela.

  • Giurisprudenza citata - Sez. F, n. 34201 del 25/08/2009 (Trovato)

    Conferma che la domanda cautelare deve essere qualificata dall'allegazione degli atti su cui si fonda ma che la specifica e puntuale motivazione è obbligo del giudice e non necessariamente della parte nella richiesta.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019 (PMT c/Romano Calogero)

    Affermata la piena cognizione del giudice dell'impugnazione sull'integrale verifica delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, con i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice.

Massime di principio

  • La richiesta di misura cautelare deve indicare gli elementi di indagine che la fondano; non è obbligatorio trascrivere integralmente il materiale investigativo nella richiesta se tale materiale è allegato agli atti.
  • Per rendere utilizzabili atti integrativi depositati successivamente non è sempre necessario che la parte li richiami testualmente nella richiesta: è sufficiente che risultino dagli atti allegati e che emerga l'indicazione degli elementi rilevanti.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla misura cautelare ha l'obbligo di motivare compiutamente; il difetto di motivazione dedotto dalla parte deve essere concreto e non consistere in mere questioni formali manifestamente infondate.
  • Il giudice dell'impugnazione (Tribunale per il riesame) ha piena cognizione e può riesaminare integralmente i presupposti della misura cautelare, valutando autonomamente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
  • Prassi consigliata: quando si depositano atti integrativi, è comunque prudente richiamarli esplicitamente nella richiesta o nel memoriale per evitare contestazioni formali; allegare e sintetizzare i principali riscontri probatori nella domanda riduce il rischio di obiezioni procedurali.
  • Attenzione alle impugnazioni infondate: la cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare condanne per spese e ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.

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