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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19156/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato d'ufficio la mancanza del deposito della copia autentica della sentenza impugnata e, per tale ragione, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., senza esaminare il motivo proposto sull'indeducibilità dei costi. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non si è costituita.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione e successivo avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l'anno d'imposta 2011. L'Ufficio contestava l'indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, dell'ammortamento di costi specialistici relativi al software "Sanità", ritenendo insussistenti i presupposti di deducibilità previsti dagli artt. 103 e 109 del TUIR, e irrogava la correlata sanzione amministrativa unica. La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente sul profilo dell'inerenza del costo, e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo, ma la Corte non esaminava il merito perché rilevava la mancata produzione, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se intervenuta, e comunque la sua assenza sia dagli allegati al ricorso sia dal sommario dei documenti prodotti.

Norme richiamate

  • art. 103 TUIR

    Richiamato come norma posta a fondamento della contestazione fiscale sulla deducibilità/ammortamento dei costi specialistici relativi al software; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come ulteriore parametro normativo della ripresa a tassazione; la Corte non si pronuncia sul contenuto sostanziale della norma.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, insieme alla relazione di notificazione ove intervenuta, entro il termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione e preclude l'esame dei motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se la sentenza è stata notificata, costituisce onere processuale imprescindibile: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata è rilievo ostativo all'esame di qualunque motivo di ricorso, anche se il ricorso è affidato a un solo motivo e la questione sostanziale sarebbe altrimenti scrutinabile.
  • Se la parte intimata non si costituisce, in caso di improcedibilità del ricorso non vengono adottati provvedimenti sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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