Sentenza n. 4/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza definitiva n. 620/2024, irrevocabile il 3/12/2024, con la quale il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Trapani ha liquidato in favore della Società intimante l’importo complessivo di € 460.592,32 comprensivi di IVA e di acconti, oltre interessi di cui all’art. 1284 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile definitiva che aveva liquidato alla società un’indennità di custodia, oltre interessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. chiedendo l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, irrevocabile, che aveva liquidato in suo favore € 460.592,32, comprensivi di IVA e acconti, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento ministeriale e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR, con ordinanza istruttoria, ha richiesto la prova documentale della notificazione della sentenza da eseguire all’amministrazione intimata, effettuata almeno centoventi giorni prima della proposizione del giudizio, ai fini della verifica del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla notificazione, nonostante l’ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto necessaria, ai fini dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice, la notificazione della sentenza azionata all’amministrazione, non necessariamente in forma esecutiva, presso la sede reale dell’amministrazione, in modo da consentire il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Tale notificazione è richiesta anche quando il creditore agisce in ottemperanza, poiché l’ottemperanza è assimilata agli atti esecutivi ai fini della disposizione. Poiché la ricorrente non ha dimostrato la notificazione, neppure dopo l’ordinanza istruttoria, è mancata la prova della possibilità di procedere utilmente all’esecuzione del titolo e l’azione è stata dichiarata inammissibile. Non sono state esaminate nel merito le richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora. Le spese sono state compensate per il carattere meramente formale della decisione e per l’assenza di difese sostanziali dell’amministrazione.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza proposta dalla società per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa richiesta non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1999, n. 669
Impone, per l’esecuzione di titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione; il rispetto di tale termine è necessario anche per proporre l’ottemperanza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata produzione documentale o dalla mancata collaborazione processuale; nel caso concreto l’ordinanza istruttoria aveva richiamato tale disposizione.
art. 1284 c.c.
È richiamato dal titolo giudiziale azionato quale base per la corresponsione degli interessi sulla somma liquidata.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione di ottemperanza proposta contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento, il creditore deve provare la notificazione del titolo all’amministrazione intimata presso la sua sede reale e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La notificazione del titolo necessaria ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non deve necessariamente riguardare una copia in forma esecutiva, ma deve comunque consentire all’amministrazione di conoscere il titolo e far decorrere il termine per l’adempimento spontaneo.
- L’ottemperanza è assimilata agli atti esecutivi ai fini dell’applicazione del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996; la mancata prova della notificazione del titolo e del decorso del termine comporta l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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