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Ordinanza

Ordinanza n. 3129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante apparissero manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. Non è stata accordata alcuna misura cautelare. Le spese del grado sono state integralmente compensate per giusti motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lombardia - Brescia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non indica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né specifica i motivi di merito dedotti; riferisce soltanto che l’appellante ha contestato la decisione cautelare e che le sue doglianze sono state valutate, in questa fase sommaria, sotto il profilo del fumus boni iuris.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare il giudice amministrativo valuta le doglianze secondo il grado di cognizione sommaria proprio della tutela cautelare; l’appello deve essere respinto quando, a tale prima delibazione, i motivi risultino manifestamente infondati sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • La manifesta infondatezza delle doglianze quanto al fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello cautelare, senza necessità di riconoscere una misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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