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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33836/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per vizio di notifica: il ricorrente deduce la nullità della notifica dell'avviso d'udienza perché, essendo detenuto per altra causa, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen., mentre essa era stata effettuata presso il domicilio (con successiva consegna al difensore ex art. 161, comma 4). Si censura quindi l'inosservanza delle norme sulle notificazioni e si lamenta che la nullità non sia stata considerata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che al momento della fissazione dell'udienza non risultasse d'ufficio lo stato di detenzione dell'imputato, per cui non poteva applicarsi art. 156; dopo il primo insuccesso la notifica fu effettuata il 30.10.2023 mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4), modalità idonea a informare effettivamente l'imputato (provata anche dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). La comunicazione della detenzione pervenuta il 6.11.2023 non conteneva una specifica eccezione di nullità rituale e in udienza il difensore eccepì solo la tardività, ottenendo comunque il rinvio per integrare i termini; successivamente non sollevò la nullità entro i termini di deducibilità. La Corte ha inoltre ricordato che le nullità derivanti da notifiche rese con modalità diverse sono di regime "intermedio" e soggette a sanatoria ex art. 184 c.p.p. (non assolute come l'omessa citazione). Pertanto il provvedimento di revoca è stato confermato in sostanza e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, n. 1) cod. pen.

    Norma che consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando il condannato commette un altro reato nel periodo previsto; applicata dalla Corte d'Appello per revocare la sospensione dopo il nuovo reato commesso il 20.6.2022.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    "si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione"

    Disposizione che impone la notifica presso il luogo di detenzione quando l'imputato risulti detenuto dagli atti; la Corte ha interpretato che, se lo stato di detenzione non risulta dagli atti al momento della fissazione dell'udienza, la norma non si applica.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia in caso di inidoneità del domicilio o mancata reperibilità dell'imputato; nel caso concreto è stata utilizzata per informare efficacemente l'imputato tramite il difensore.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme ordinarie di notifica applicabili quando lo stato di detenzione non risulta dagli atti; la Corte ha affermato che in tal caso si procede con le forme ordinarie previste dall'art. 157.

  • art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria delle nullità quando la parte comparsa non le deduca nei termini; la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullità da notifica errata fosse di regime intermedio e potesse essere sanata se non tempestivamente eccepita dal difensore.

  • art. 182 e ss. cod. proc. pen.

    Inquadrano il regime di deducibilità e sanatoria delle nullità processuali: le nullità non assolute sono soggette a deducibilità e possono essere sanate dalla comparizione o mancata eccezione.

  • art. 78 DPR n. 115 del 2002

    "sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità"

    Richiesta quale prova indiretta che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza dell'atto (l'istanza per patrocinio a spese dello Stato risultante negli atti è stata valutata dalla Corte come indice della conoscenza effettiva della notifica).

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per inosservanza di norme processuali a pena di nullità; formula usata dal ricorrente per dedurre la violazione delle norme sulle notificazioni.

Massime di principio

  • Se al momento dell'adozione del provvedimento o della fissazione dell'udienza non risulta dagli atti lo stato di detenzione, non si applica l'obbligo di notifica nel luogo di detenzione previsto dall'art. 156 c.p.p.; si procede con le forme ordinarie (art. 157) e, in caso di irreperibilità, con la consegna al difensore (art. 161, comma 4).
  • La notifica al difensore di fiducia può essere idonea a realizzare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato e, se ciò avviene, eventuali vizi relativi alla modalità di notifica costituiscono una nullità di regime intermedio soggetta a deducibilità e a sanatoria (art. 184 c.p.p.).
  • La nullità assoluta (insanabile) si configura principalmente per l'omessa citazione; altri vizi di notifica, anche se non conformi alle forme prescritte, possono essere sanati se la parte comparsa non li eccepisce tempestivamente.
  • L'eccezione relativa alla nullità della notifica deve essere sollevata dal difensore nei termini previsti; la mera comunicazione dello stato di detenzione via PEC, se non accompagnata da una specifica e tempestiva eccezione di nullità, non impedisce la sanatoria.
  • Se si contesta la tempestività della notifica (e il giudice integra i termini o rinvia), la mancata successiva deduzione di nullità rituali comporta la perdita del vizio impugnabile.

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