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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20629/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il delitto di falsità ideologica e concorso nella predisposizione di una polizza fideiussoria falsa (artt. 110, 48, 479 c.p.). L'imputato, ex dipendente/mediatore collegato a Cariparma e referente di Venture Funding Facilitator LTD, è ritenuto aver predisposto la polizza fideiussoria n. 534768/17 utilizzata da Finworld s.p.a. nel contenzioso amministrativo. Le censure in Cassazione contestavano travisamento della prova (sosteneva che le email e gli elementi probatori si riferissero ad altra polizza n. 34987/17), mancata prova che la polizza in causa fosse effettivamente predisposta dall'imputato, la presunta 'grossolanità' del falso (logo/denominazione aziendale non aggiornata) e vizi nella determinazione della pena (eccessiva distanza dal minimo edittale e mancata attribuzione massima delle circostanze generiche).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito ritenendo che non spettasse al giudice di legittimità riesaminare le risultanze di fatto. La motivazione di merito è stata ritenuta logica e completa: sono stati ritenuti probanti la sequenza di email, le dichiarazioni di due coimputati che indicarono il ricorrente come soggetto coinvolto, due bonifici da 50.000 euro ciascuno su conto estero a lui riconducibile, messaggi in cui il ricorrente ammetteva responsabilità e la falsità del lavoro, nonché l'accertamento tecnico che ha dimostrato la falsità della polizza. Sulla questione della 'grossolanità' la Corte ha ricordato che la falsità è emersa solo dopo accertamenti e che la polizza non era riconoscibile ictu oculi come falsa; pertanto non si configura il reato impossibile. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito in ordine ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Provvedimenti: conferma della condanna a anni 2 di reclusione, condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la partecipazione concorsuale è stata ritenuta dimostrata dalla complessità degli elementi probatori (email, dichiarazioni di coimputati, bonifici, ammissioni).

  • art. 48 cod. pen.

    Riferimento alla falsità ideologica mediante induzione di autore esterno: applicata la nozione che anche in atti giurisdizionali può sussistere falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva presupposto dell'atto.

  • art. 479 cod. pen.

    Falsità in atti giudiziari: contestata la predisposizione di una polizza utilizzata in un procedimento amministrativo come elemento decisivo per la decisione.

  • art. 49 cod. pen.

    Rilevanza dei profili soggettivi e della partecipazione: la Corte ha valutato la responsabilità individuale alla luce degli elementi probatori.

  • art. 132 cod. pen.

    Determinazione del trattamento sanzionatorio: il giudice di merito ha discrezionalità nella valutazione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.; la Cassazione non sostituisce tale valutazione se motivata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: può censurare la motivazione solo se è manchevole, illogica o contiene un travisamento di prova consistente (introduzione di fatti non presenti o omissione di prova decisiva).
  • Il vizio del travisamento della prova è configurabile solo se l'errore motivazionale è idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio; mere deduzioni alternative non sono sufficienti.
  • La fattispecie della falsità ideologica può riguardare anche atti con contenuto dispositiv o, quando vi sia una parte descrittiva che costituisce presupposto per l'atto: la Corte applica la nozione estesa (Sez. U.).
  • La 'grossolanità' del falso e la conseguente configurabilità del reato impossibile si apprezzano ictu oculi: è esclusa quando la falsità risulta solo dopo accertamenti tecnici e non appare evidente dalla mera disamina del documento.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se illustra, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione interviene solo in caso di palese sproporzione o carenza motivazionale.
  • In casi simili, elementi come corrispondenza sistematica di email tra coindagati, dichiarazioni accusatorie di collaboratori, movimenti bancari anomali e ammissioni dell'imputato costituiscono un quadro probatorio coerente che può sorreggere una condanna se la motivazione dei giudici di merito li articola logicamente.

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