Cassazione Civile, Ordinanza n. 07596/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro una sentenza della Corte d'appello. Ha dedotto che la Corte, nella motivazione del rigetto del primo motivo, aveva erroneamente affermato che la domanda giudiziale originaria, diretta alla demolizione di una sopraelevazione in violazione delle distanze legali, fosse stata trascritta, mentre invece non lo era mai stata. Ha inoltre segnalato che la mancata trascrizione era già stata affermata in altro punto della stessa decisione. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento. La controversia di merito riguardava una domanda di demolizione di una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze, accolta in primo grado e confermata in appello; nel ricorso originario era stata anche dedotta, tra l'altro, la carenza di interesse ad agire e la qualificazione della domanda come actio negatoria servitutis, con conseguente tema dell'opponibilità ai terzi acquirenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha riconosciuto che nella motivazione della precedente ordinanza vi era un'antinomia solo apparente: da un lato si affermava che la domanda era stata trascritta, dall'altro che la mancata trascrizione non faceva venir meno l'interesse ad agire. Dalla lettura complessiva risultava che la domanda non era stata trascritta e che l'errore era meramente materiale. La Corte ha quindi ordinato la correzione dell'ordinanza n. 23037/2023, inserendo la parola "non" prima di "fu trascritta". Inoltre, rilevato d'ufficio un ulteriore errore materiale, ha disposto anche l'inserimento della parola "trasferito" nella frase successiva. Non vi è stata una nuova decisione sul merito della controversia originaria, ma soltanto la rettifica del testo dell'ordinanza precedente.
Norme richiamate
art. 106 c.p.c.
richiamato implicitamente dal tema dell'actio negatoria servitutis e della tutela delle distanze, ma non espressamente nel testo fornito; il testo consente solo di rilevare il riferimento alla tutela reale contro le turbative del fondo
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile con certezza
art. 395 c.p.c.
non citato espressamente nel testo; la sentenza riguarda però il procedimento di correzione di errore materiale, istituto processuale distinto dall'impugnazione
art. 287 c.p.c.
base del procedimento di correzione dell'errore materiale; la Corte vi fa applicazione disponendo la rettifica del testo dell'ordinanza precedente
Massime di principio
- L'errore materiale nella motivazione di un provvedimento può essere corretto quando, dalla lettura complessiva del testo, emerga in modo univoco una discordanza meramente testuale rispetto al ragionamento svolto dalla Corte.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche d'ufficio quando il vizio sia immediatamente percepibile dagli atti e dal contenuto logico della motivazione, senza incidere sul decisum sostanziale.
- Se il dispositivo o la motivazione contengono un'apparente antinomia, il giudice deve verificare se si tratti di mero lapsus calami o errore di scrittura, correggibile senza riaprire il giudizio di merito.
- Ai fini dell'interesse ad agire in una domanda di demolizione collegata alla violazione delle distanze, la mancata trascrizione della domanda non esclude di per sé l'interesse quando la pronuncia richiesta comprende anche una statuizione risarcitoria.
- L'opponibilità ai terzi aventi causa di una pronuncia demolitoria è questione che attiene ai terzi stessi e non può essere opposta, di regola, dal convenuto originario per negare l'interesse dell'attore alla decisione di merito.
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