Ordinanza n. 1362/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- dell'Ordinanza di Demolizione n. 35/2026 del Comune di Terzigno, protocollo n. 9209 del 26/03/2026, notificata il 26/03/26, con la quale è stata ordinata la demolizione della tettoia e di altre opere realizzate sull'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Terzigno, Via Rampa Campitelli n. 11, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 12, particella 667, sub 104; - del verbale di sopralluogo e relazione istruttoria prot. 8600/2025 del 19/03/2026; - della documentazione depositata dal sig. Boccia Antonio in data 28/09/2022 prot. 22030/2022 di cui non si conosce il contenuto; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti alla loro piena conoscenza.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una tettoia e di altre opere realizzate su un immobile di proprietà del ricorrente, unitamente agli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Terzigno, nonché il verbale di sopralluogo, la relazione istruttoria e altra documentazione presupposta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo, riservandosi il ricorrente la proposizione di motivi aggiunti dopo la piena conoscenza degli atti non conosciuti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. Ha quindi sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione, in attesa della definizione del giudizio di merito, ritenendo opportuno mantenere integra la situazione controversa attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti. La decisione non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza né sui motivi di ricorso. È stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del merito e le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
La sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile costituisce, secondo il TAR, il presupposto per concedere la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l'efficacia di un'ordinanza di demolizione, senza definire in via definitiva la legittimità dell'atto.
- La tutela cautelare può essere concessa mediante bilanciamento degli interessi contrapposti quando sia necessario mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione sul merito.
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