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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19997/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di un immobile per ritenuta pericolosità generica ai sensi dell'art.1, lett. b) d.lgs. n.159/2011. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art.649 cod.proc.pen. per preclusione/processuale in quanto lo stesso immobile era già stato oggetto di precedente procedimento di prevenzione nei confronti del fratello, con diverso inquadramento (intestazione fittizia); (2) violazione dell'art.166 cod.pen. perché la pericolosità sarebbe stata fondata essenzialmente su due condanne con sospensione condizionale della pena (art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990) senza altri elementi aggiuntivi; (3) violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'art.1 lett. b) d.lgs. 159/2011 e alla sentenza Corte cost. n.24/2019, sostenendo che i reati erano di minimo rilievo (fatto lieve), che non si è valutata la sproporzione tra presunti proventi illeciti e valore dell'immobile e che la Corte non ha considerato documentazione probatoria (vendita di altro immobile quale provvista).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo (nessa violazione del ne bis in idem / preclusione in quanto i procedimenti avevano presupposti diversi: nel primo il ricorrente era solo indicato come intestatario fittizio, nel secondo è stato ritenuto soggetto pericoloso). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha illegittimamente fondato la pericolosità principalmente su condanne con sospensione condizionale senza indicare elementi concreti e distinti a fondamento della pericolosità; ha operato una indebita sovrapposizione tra mancanza di redditi leciti e accertamento della pericolosità sociale. Ha altresì accolto il terzo motivo: omessa valutazione e motivazione circa la documentazione (vendita di immobili) e mancata verifica della proporzionalità tra presunti profitti illeciti e valore dell'immobile oggetto di confisca, come richiesto dalla Corte costituzionale (sent. n.24/2019). Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e quello di primo grado, ordinando la restituzione dei beni sequestrati.

Norme richiamate

  • art.649 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per eccepire preclusione in relazione a precedente procedimento; la Corte ha ritenuto che non operi preclusione perché i procedimenti avevano presupposti sostanzialmente diversi (diversa qualificazione e diverso soggetto della misura)

  • art.166 cod. pen.

    Stabilisce che la condanna con sospensione condizionale non può da sola fondare misure di prevenzione; la Corte ha richiamato il principio per affermare che la pericolosità non può essere accertata solo sulla base di condanne con pena sospesa senza elementi fattuali concreti e ulteriori profili di pericolosità

  • art.1 lett. b) d.lgs. n.159/2011

    Disciplina la pericolosità sociale come presupposto per misure patrimoniali preventive; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richiede un concreto accertamento dell'abitualità a vivere dei proventi illeciti e collegamento proporzionale tra profitti illeciti e valore dei beni

  • Corte costituzionale, sentenza n.24/2019

    Precisa che la confisca mafiosa/preventiva è giustificata solo se i profitti illeciti accertati risultano ragionevolmente congrui rispetto al valore dei beni e la loro origine lecita non è giustificata; la Corte di cassazione ha richiamato questo principio per esigere verifica di proporzionalità e istruttoria sulla provvista

  • art.73 comma 5 D.P.R. n.309/1990

    Rilevato come norma sanzionatoria dei fatti di detenzione a fine di spaccio; nel caso le condanne riferite a tali illeciti sono state qualificate come fatto lieve, elemento che attenua la rilevanza ai fini della prova dell'abitualità e dei profitti

Massime di principio

  • Non è sufficiente per disporre misure di prevenzione patrimoniali basarsi esclusivamente su condanne con sospensione condizionale: il giudice deve indicare elementi fattuali concreti e ulteriori profili di pericolosità.
  • La verifica della pericolosità sociale e la verifica della sproporzione patrimoniale sono distinti piani di accertamento: non si può trasformare automaticamente la mancanza di redditi leciti in prova di abitualità a vivere di proventi illeciti.
  • Il giudice deve esaminare e motivare espressamente eventuali prove di provvista lecita (es. vendite immobiliari) prima di ritenere la provenienza illecita dei beni e ordinarne la confisca.
  • Reati di minimo rilievo o qualificati come fatto lieve rendono più debole la presunzione di abitualità nel ricorso a proventi illeciti; occorrono elementi che colleghino tali reati a profitti congrui rispetto al valore dei beni.
  • Il principio del ne bis in idem/processuale non opera automaticamente quando i procedimenti hanno presupposti diversi (diversa qualificazione del ruolo e diversa finalità della misura): decisioni favorevoli sulla titolarità non precludono un diverso giudizio fondato sulla pericolosità personale se i fatti e la qualificazione sono differenti.
  • L'omessa o insufficiente motivazione circa i presupposti dell'ablazione patrimoniale (pericolosità e sproporzione) conduce all'annullamento del provvedimento.

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