Sentenza n. 973/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 432/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo, statuito con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 432/2025, di accreditare euro 500 sulla carta elettronica dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 432/2025, notificata il 23 aprile 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad accreditargli euro 500 sulla carta elettronica dei docenti. Ha chiesto di assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di rifondere le spese di lite. Ha inoltre richiesto gli interessi dalla maturazione del credito.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto, essendo provati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero è tenuto a dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. In caso di ulteriore inadempimento, è nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Cassino o un funzionario delegato, che provvederà nei successivi sessanta giorni su richiesta del ricorrente. La richiesta di interessi dalla maturazione del credito è respinta: il giudice dell'ottemperanza non può ampliare o modificare il precetto della sentenza del giudice ordinario, che non aveva riconosciuto tali interessi; sono dovuti soltanto gli interessi al saggio legale dalla notifica del ricorso per ottemperanza sino al soddisfo. Il Ministero è condannato a pagare euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario, e euro 800,00 per il compenso del commissario, salvo conguaglio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in data 14.09.2023.
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando risultano il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in data 14.09.2023.
L'azione esecutiva in ottemperanza può essere accolta dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione per l'adempimento dell'Amministrazione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Gli interessi sono invece dovuti -nella misura del saggio legale- esclusivamente dalla notifica del presente ricorso sino al soddisfo, secondo quanto disposto all’art. 112 co. 3 del cod.proc.amm., atteso che la sentenza ottemperanda non riconosce gli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito, come richiesto nel ricorso.
Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi possono essere riconosciuti dalla proposizione del ricorso sino al soddisfo, ma non possono essere attribuiti con decorrenza anteriore se tale statuizione non è contenuta nel titolo.
art. 2909 c.c.
In questo secondo caso, quando la decisione abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudizio di ottemperanza assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia sottostante al giudicato azionato, sicché il giudice dell’ottemperanza svolge una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice ordinario e non può alterare il suo precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 c.c.
Il giudice amministrativo in sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria del giudice ordinario svolge una funzione esecutiva e deve rispettare il contenuto del giudicato, senza limitarne né ampliarne gli effetti.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo svolge una funzione prevalentemente esecutiva e deve attuare la statuizione concreta senza modificarne o ampliarne il precetto.
- Se il titolo azionato non riconosce interessi dalla maturazione del credito, il giudice dell'ottemperanza non può attribuirli con tale decorrenza; sono dovuti, nella misura legale, dalla notifica del ricorso per ottemperanza sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine per l'adempimento, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire la statuizione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
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