Cassazione Civile, Sentenza n. 3023/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma n. 51723/2020 relativo al giudizio di equa riparazione ex l. 89/2001 (c.d. Pinto). Il ricorrente deduce errori nel calcolo della durata ragionevole del processo presupposto (fasi di cognizione e di ottemperanza), sostenendo che la Corte d'appello ha valutato la durata del grado di merito in 1 anno e 6 mesi anziché in 1 anno, con conseguente sottostima del periodo indennizzabile e dell'importo dell'equo indennizzo; denuncia altresì vizii di motivazione e di omissione di fatti decisivi e censura la liquidazione dell'indennizzo (importo base di €400 per anno) e la mancata disposizione del rimborso di €1 di commissione bancaria per pagamento telematico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso (relativi al computo della durata ragionevole del processo di equa riparazione nel grado di merito) ritenendo che la durata ragionevole del grado di merito (cognizione + esecuzione) sia pari ad un anno e non ad un anno e sei mesi. Ne consegue che il periodo indennizzabile va ricalcolato: il processo presupposto, fino alla data del pagamento, si è protratto per 5 anni, 6 mesi e 7 giorni, con durata non ragionevole di 4 anni, 6 mesi e 7 giorni che deve essere arrotondata e computata come indennizzabile per 5 anni (anziché per 4). I restanti motivi sono dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il ricalcolo e la liquidazione dell'indennizzo, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia/Finanze e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001 n. 89 (Pinto)
art. 2 co. 2, art. 2-bis, art. 2-quater, art. 3 co. 6, art. 5-ter co. 5, art. 5-sexies co. 1, artt. 5 e 7
Disciplina l'equo indennizzo per la durata irragionevole del processo; la Corte interpreta che nel grado di merito (cognizione + esecuzione) la durata ragionevole è di 1 anno e che il periodo intercorrente tra fine cognizione e inizio esecuzione non è "tempo del processo" ai fini dell'indennizzo
Costituzione
art. 111, art. 117, art. 24 co. 2
Tutela del giusto processo e del diritto di difesa; art. 24, co.2 giustifica la possibilità di integrare il contraddittorio verso altro dicastero anche se lo stesso è patrocinato dallo stesso Avvocatura dello Stato
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
art. 6 (diritto a un equo processo); art. 13, art. 34, art. 41 CEDU menzionati nei motivi
La giurisprudenza individua rimedi diversi: ritardi amministrativi nel pagamento possono dar luogo a responsabilità davanti alla Cedu ma non sono indennizzabili ex l. 89/2001, che tutela il "tempo del processo" (ruolo del giudice)
Codice di procedura civile
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme sui requisiti della motivazione delle decisioni e sulle disposizioni transitorie; critiche mosse alla motivazione della Corte d'appello sono state ritenute assorbite o non fondate
decreto-legge 14 settembre 1996 n. 669, conv. l. 30/1997
art. 14 (termine dilatorio per l'esecuzione forzata dopo la notifica del titolo)
Nel caso di espropriazione forzata il creditore deve rispettare il termine dilatorio; principio usato per distinguere le forme di esecuzione
legge 9 aprile 1958 n. 260
Consente l'integrazione del contraddittorio d'ufficio e la rimessione in termini per chiamare in giudizio l'amministrazione non ancora parte (qui Ministero dell'Economia/Finanze)
varia normativa amministrativa e procedurale
art. 91 c.p.c.; d.p.r. 115/2002 art. 30 co.1; l. 247/2012 art. 13 co.10; d.m. 55/2014 art.2 co.2; d.l. 34/2020 art.221 co.3 conv. l.77/2020
Richiamate a supporto della censura sul rimborso della commissione bancaria per pagamento telematico; la Corte ha però dichiarato assorbiti i motivi non decisivi per il ricalcolo dell'indennizzo
Massime di principio
- Per un processo di equa riparazione ex l. 89/2001 il grado di merito (unitario nelle sue due fasi: cognizione ed esecuzione/ottemperanza) ha durata ragionevole pari a 1 anno: eventuali conteggi inferiori o maggiori devono essere giustificati con motivazione fondata.
- Il periodo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non è "tempo del processo" e quindi non si computa ai fini dell'indennizzo ex l. 89/2001; eventuali ritardi amministrativi nel pagamento vanno distinti e possono rilevare soltanto per rimedi davanti alla Cedu o per responsabilità amministrativa, non per l'indennizzo Pinto.
- Se la fase esecutiva è svolta mediante procedimento di ottemperanza e il ritardo è riconducibile all'amministrazione finanziaria, il giudice deve, se necessario, chiamare in causa il Ministero dell'Economia/Finanze per ripartire la responsabilità indennitaria; l'omessa partecipazione di tale dicastero è sanabile con integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 4 l. 260/1958.
- In caso di errore nel computo della durata ragionevole o del periodo indennizzabile, la Corte di legittimità può cassare e rinviare la causa per il ricalcolo; per il ricorrente è quindi fondamentale contestare con precisione il perimetro temporale delle singole fasi processuali.
- Le contestazioni relative alla misura dell'indennizzo (criteri di liquidazione, rilevanza della complessità della causa, valore della controversia, condizioni personali) devono essere adeguatamente motivate: se la motivazione del giudice di merito è carente o contraddittoria tali censure possono condurre alla riforma o al rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2960/2024 del 01/02/2024
- Sentenza civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2985/2024 del 01/02/2024
- Sentenza civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2988/2024 del 01/02/2024
- Sentenza civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2990/2024 del 01/02/2024
- Sentenza civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2993/2024 del 01/02/2024
- Sentenza civile · 1 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3002/2024 del 01/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →