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Sentenza

Sentenza n. 2036/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune all’obbligo di eseguire il decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola del 6 maggio 2020, n. 160

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società creditrice ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato al Comune il 21 settembre 2021. Il titolo ingiungeva il pagamento di € 326.103,05, oltre agli interessi moratori previsti dalla normativa richiamata nel decreto, € 58,32 per spese notarili e le spese procedurali liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 4.185,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Il Comune ha eccepito che il decreto sarebbe stato notificato a un soggetto non idoneo e nel periodo di emergenza COVID, circostanze che gli avrebbero impedito di proporre opposizione tempestiva o di chiedere una rateizzazione; ha inoltre invocato il predissesto e il vincolo derivante dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La decisione

Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza. Esclude che operi il divieto di procedure esecutive individuali previsto per la procedura di riequilibrio, poiché il Comune non risulta in stato di dissesto e il piano di riequilibrio è stato approvato dalla Corte dei conti. Ritiene che le contestazioni sulla notificazione del decreto ingiuntivo non possano essere fatte valere nel giudizio di ottemperanza, essendo disponibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; rileva inoltre che resta possibile un accordo transattivo per la rateizzazione, ma ciò non elimina l’obbligo di adempiere il titolo esecutivo. Poiché il Comune non ha provato di aver pagato, gli ordina di eseguire integralmente il decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Accoglie anche la domanda di penalità di mora: per ogni mese o frazione di mese di ritardo è dovuta una somma pari agli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del Commissario ad acta. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario comunale di Praia a Mare, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Condanna il Comune alle spese di giudizio, liquidate in € 3.772,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 243-bis d.lgs. 267/2000

    non opera, quindi, il divieto di procedure esecutive individuali di cui all’art. 243-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si applica dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3;

    Il divieto di procedure esecutive individuali opera soltanto nell’intervallo temporale previsto dalla disposizione, dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all’approvazione o al diniego del piano; nel caso deciso, il piano risultava già approvato e il divieto non impediva l’ottemperanza.

  • art. 650 c.p.c.

    quanto agli eventuali vizi della notificazione del decreto ingiuntivo, non è il giudizio d’ottemperanza la sede corretta in cui farlo valere, avendo avuto l’Ente la disponibilità del rimedio dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c.;

    Le contestazioni circa vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere introdotte nel giudizio di ottemperanza quando l’ente disponeva del rimedio dell’opposizione tardiva previsto dall’art. 650 c.p.c.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

    La mancata esecuzione di un titolo giurisdizionale definitivamente esecutivo, non superata dalle difese dell’amministrazione e non smentita dalla prova del pagamento, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;

    In sede di ottemperanza, la penalità di mora può essere riconosciuta anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro; può essere fissata in misura pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge agli interessi dovuti sul credito, avendo funzione sanzionatoria.

Massime di principio

  • Il divieto di procedure esecutive individuali connesso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale opera nel periodo compreso tra la deliberazione di ricorso alla procedura e l’approvazione o il diniego di approvazione del piano; una volta approvato il piano, tale divieto non impedisce l’esecuzione individuale del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è la sede per contestare vizi della notificazione del decreto ingiuntivo quando il debitore disponeva del rimedio dell’opposizione tardiva previsto dall’art. 650 c.p.c.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche all’inadempimento di una condanna pecuniaria, se non ricorrono ragioni di iniquità o altre cause ostative; può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si aggiunge agli interessi sul credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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