Cassazione Civile, Ordinanza n. 24033/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una struttura sanitaria privata accreditata/convenzionata di ottenere dall'azienda sanitaria locale il pagamento di ulteriori somme per prestazioni rese tra il 2003 e il 2008, assumendo che fossero stati errati i criteri di determinazione del tetto massimo di spesa e, di riflesso, degli importi liquidati. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ASL al pagamento di una somma maggiore. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e rigettato la domanda, rilevando che i tetti di spesa erano stati riportati nei contratti annuali sottoscritti dalla struttura sanitaria e che anche le delibere aziendali di determinazione di tali tetti erano vincolanti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dei contratti e degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 25 l.r. Puglia n. 28/2000, della delibera di Giunta Regionale n. 1003/1999 e della l.r. Puglia n. 14/2004, sostenendo che nei contratti 2004-2008 non vi fosse alcuna clausola di tacita remissione della facoltà di contestare errori di contabilizzazione e che il limite massimo invalicabile di remunerazione non fosse predeterminabile alla luce del meccanismo delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al tetto assegnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, violato il principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione perché la parte non aveva trascritto in modo essenziale le clausole contrattuali sulle quali fondava la censura, impedendo il controllo sulla doglianza; dall'altro, ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, fondata sulla vincolatività delle delibere dell'ASL di determinazione dei tetti di spesa, e che tale ratio non era stata specificamente censurata. Per tale ragione il ricorso non poteva condurre alla cassazione della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
impone il rispetto del principio di specificità/autosufficienza del ricorso, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti; la sua inosservanza comporta inammissibilità
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 25 l.r. Puglia 22 dicembre 2000, n. 28
norma richiamata dalla ricorrente quale base del preteso credito maggiore per prestazioni sanitarie convenzionate
delibera di Giunta Regionale n. 1003 del 15 luglio 1999
atto richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto convenzionale e della quantificazione delle prestazioni
l.r. Puglia 4 agosto 2004, n. 14
richiamata dalla ricorrente come fonte del meccanismo delle prestazioni eccedenti rispetto al tetto massimo assegnato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il parametro di riferimento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci una violazione di norme di diritto o di criteri ermeneutici contrattuali, il ricorrente deve indicare e trascrivere in modo essenziale il contenuto degli atti e delle clausole rilevanti, così da consentire il controllo della Corte sulla decisività della censura.
- La mancata osservanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del motivo, quando la doglianza non consenta alla Corte di verificare direttamente il fatto sostanziale controverso.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando non attacca tutte le ragioni poste a base della decisione.
- L'omessa censura di una ratio decidendi autonoma rende definitiva quella motivazione e impedisce comunque l'accoglimento del ricorso, anche se le altre censure fossero potenzialmente fondate.
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