Cassazione Civile, Ordinanza n. 12499/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
La lite nasce da una controversia in materia di brevetto per invenzione industriale relativo a una tasca per indumento, al metodo di confezionamento della tasca e al relativo pantalone. In primo grado era stata accertata la contraffazione del brevetto da parte di due società convenute, con inibitoria, ritiro dal mercato, penale giornaliera, restituzione degli utili e pubblicazione della sentenza. In appello, su impugnazione di una delle convenute, la Corte territoriale ha invece ritenuto parzialmente nullo il brevetto nella formulazione originaria, ne ha consentito la limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i., e ha poi escluso la contraffazione del modello di pantalone contestato, revocando le condanne. La società titolare del brevetto ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nei primi tre ha censurato l'interpretazione delle rivendicazioni brevettuali e la consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel non affidare l'interpretazione a un esperto del settore sartoriale e nell'avere utilizzato un ingegnere, oltre ad aver motivato in modo apodittico; nei motivi quarto e quinto ha contestato la limitazione dell'ambito della rivendicazione attraverso il richiamo a un disegno del brevetto, assumendo che il disegno valesse solo come illustrazione e non come elemento limitativo; con il sesto motivo ha sostenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la contraffazione per equivalenti, poiché la variazione introdotta nel pantalone concorrente non avrebbe escluso l'utilizzazione dell'insegnamento brevettuale. La resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale, deducendo l'invalidità del brevetto per difetto di requisiti inventivi rispetto alle invenzioni di combinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure sulla consulenza tecnica e sull'interpretazione del brevetto, affermando che la scelta del consulente tecnico rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, e che l'interpretazione delle rivendicazioni può essere compiuta anche con l'ausilio di un ingegnere, purché siano considerati descrizione e disegni, secondo i criteri dell'art. 51 e 52 c.p.i. e del principio di contemperamento tra tutela del titolare e sicurezza dei terzi. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della contraffazione per equivalenti, poiché il giudice di merito aveva accertato che il prodotto contestato non utilizzava i mezzi essenziali rivendicati dal brevetto per ottenere il risultato tecnico perseguito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione impugnata e mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 79, comma 3, cod. propr. ind.
consente la limitazione del brevetto nel corso del giudizio, con sostituzione del testo originario con quello riformulato in dispositivo.
art. 51, commi 1 e 2, cod. propr. ind.
richiede che l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo e che alla domanda siano allegati descrizione, rivendicazioni e disegni necessari alla sua intelligenza.
art. 52, commi 2 e 3, cod. propr. ind.
stabilisce che descrizione e disegni interpretano le rivendicazioni e che l'interpretazione deve contemperare equa protezione del titolare e ragionevole sicurezza giuridica dei terzi.
art. 52, comma 3-bis, cod. propr. ind.
impone, nella verifica della contraffazione per equivalenza, di considerare ogni elemento equivalente a quello indicato nelle rivendicazioni.
art. 48 cod. propr. ind.
richiamato dal ricorso incidentale in tema di invenzioni di combinazione; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione, dichiarando inammissibile il motivo.
art. 76 cod. propr. ind.
richiamato dal ricorso incidentale per contestare la validità del brevetto; la Corte non esamina nel merito la censura.
art. 69 C.b.e.
utilizzato come parametro interpretativo per delimitare la protezione brevettuale e la contraffazione per equivalenti.
Protocollo sull'interpretazione dell'art. 69 C.b.e.
richiamato per confermare un'interpretazione che bilanci protezione effettiva del brevetto e certezza giuridica per i terzi.
art. 8.3 Conv. Strasburgo del 27 novembre 1963
richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'interpretazione del brevetto.
art. 61 c.p.c.
le norme sulla scelta del consulente tecnico hanno natura direttiva e lasciano al giudice discrezionalità nella nomina.
art. 157, comma 2, c.p.c.
l'eventuale invalidità della nomina del c.t.u. deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata.
art. 88 c.p.c.
richiamato per affermare il dovere di lealtà processuale e la necessità di sollevare subito le obiezioni alla nomina del c.t.u.
Massime di principio
- La nomina del consulente tecnico d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la scelta della categoria professionale del consulente non è di regola sindacabile in cassazione, salvo tempestiva e specifica eccezione della parte interessata.
- Nell'interpretazione di un brevetto per invenzione industriale, rivendicazioni, descrizione e disegni devono essere letti congiuntamente, in modo da bilanciare l'equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi.
- L'interpretazione brevettuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di interpretazione.
- Ai fini della contraffazione per equivalenti, occorre identificare le singole caratteristiche rivendicate dal brevetto e verificare se esse siano presenti nel prodotto contestato, anche in forma equivalente; non ogni variante tecnica configura contraffazione, se il diverso mezzo non realizza l'uso degli elementi essenziali rivendicati.
- Il ricorso incidentale è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto.
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