Cassazione Civile, Ordinanza n. 01666/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in favore di una società per il pagamento della provvigione asseritamente dovuta per un'attività di intermediazione svolta nell'interesse dell'altra società. La destinataria del decreto proponeva opposizione, ma la Corte d'appello di Catania rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza la società opponente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, ritualmente comunicato in cancelleria, cui la controparte aderiva.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso in cassazione e dell'adesione della controparte. Richiamando l'art. 390 c.p.c., ha ribadito che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza necessità di accettazione della controparte; l'adesione rileva solo ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c. Poiché nella specie la rinuncia era stata sottoscritta per adesione dal procuratore della resistente, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza statuire sulle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti estintivi senza necessità di accettazione delle altre parti.
art. 391 c.p.c.
La condanna alle spese non è pronunciata se le altre parti o i loro avvocati autorizzati aderiscono alla rinuncia.
art. 306 c.p.c.
È richiamato in funzione comparativa: diversamente dall'estinzione per rinuncia nel giudizio ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione della controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, ove validamente compiuta, è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione delle altre parti.
- L'adesione della parte resistente alla rinuncia non incide sulla validità o efficacia estintiva dell'atto, ma assume rilievo soprattutto per escludere la condanna del rinunciante alle spese.
- Una volta intervenuta valida rinuncia al ricorso per cassazione, il giudice non deve pronunciarsi sul merito dell'impugnazione e la sentenza impugnata passa in giudicato.
Come è indicizzato
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