Sentenza n. 731/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui la Prefettura di Venezia-Sportello Unico per l’Immigrazione in data 14 luglio 2025 ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Venezia-Sportello Unico per l’Immigrazione che ha ritirato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale e successivamente assunto dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, aveva presentato istanza di conversione del titolo di soggiorno. Lo Sportello Unico di Venezia aveva rilasciato il nulla osta alla conversione il 5 febbraio 2025, ma lo aveva poi ritirato il 14 luglio 2025, richiamando la precedente revoca, disposta da altro Sportello Unico il 23 gennaio 2024, del nulla osta originario al lavoro stagionale. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999, anche in relazione al d.l. n. 145/2024; difetto di istruttoria, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che la revoca del nulla osta originario non gli era stata notificata e che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare il rapporto di lavoro stabile, il reddito documentato e la regolarità contributiva; difetto di motivazione e violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, poiché l’atto si sarebbe limitato a richiamare la revoca precedente senza spiegare la sua incidenza sulla conversione e senza valutare la documentazione prodotta; violazione del principio di tutela dell’affidamento, essendosi consolidata la posizione lavorativa del ricorrente dopo il rilascio del nulla osta alla conversione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha riqualificato il provvedimento impugnato: benché formalmente qualificato come revoca, esso mirava sostanzialmente a rimuovere il nulla osta alla conversione ritenuto illegittimo ab origine per la preesistenza della revoca del nulla osta stagionale. Si trattava quindi di annullamento d’ufficio e non di revoca. Tale riqualificazione ha radicato la competenza territoriale del TAR Veneto, poiché la controversia riguardava esclusivamente l’esercizio del potere di autotutela dello Sportello Unico di Venezia; non era necessario acquisire l’atto di revoca del nulla osta stagionale, non contestato dal ricorrente. Nel merito, il TAR ha accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio di un atto ampliativo richiede la motivata individuazione dell’illegittimità originaria, di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la comparazione tra tale interesse e l’affidamento del destinatario. Il provvedimento impugnato si limitava invece a richiamare la revoca del nulla osta stagionale, senza motivare sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del nulla osta alla conversione e senza valutare l’affidamento maturato dal ricorrente, il quale lavorava senza interruzioni dal 2024 e aveva ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. L’omessa valutazione comparativa ha determinato difetto di motivazione, violazione delle regole sull’autotutela e lesione dell’affidamento. Il primo gruppo di censure è stato assorbito perché il suo accoglimento non avrebbe arrecato al ricorrente un’utilità maggiore. Il provvedimento è stato annullato; il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste e le parti sono state sentite.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento illegittimo richiede un interesse pubblico concreto e attuale e una valutazione comparativa tra l’interesse alla rimozione e l’affidamento del destinatario, particolarmente intenso quando l’atto rimosso è ampliativo e la posizione del destinatario si è consolidata.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti e le ragioni della decisione amministrativa; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non esplicitava l’interesse pubblico alla rimozione né ponderava l’affidamento.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, ma la decisione di accoglimento è fondata principalmente sul difetto di motivazione e sull’omessa comparazione degli interessi.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente quale disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
È stato invocato dal ricorrente insieme alla disciplina della conversione del titolo di soggiorno; la censura fondata su tale disposizione è stata assorbita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può riqualificare il provvedimento impugnato in base al suo contenuto sostanziale e alla funzione effettivamente esercitata, senza essere vincolato dalla qualificazione formale attribuita dall’Amministrazione.
- Quando l’Amministrazione ritira un proprio provvedimento ampliativo ritenendolo illegittimo ab origine, il potere esercitato è l’annullamento d’ufficio, anche se l’atto è formalmente qualificato come revoca.
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento ampliativo non può fondarsi sul solo richiamo all’illegittimità originaria o alla sopravvenuta conoscenza di un atto ostativo: l’Amministrazione deve motivare l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione.
- Nel procedimento di annullamento d’ufficio deve essere effettuata una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla rimozione e l’affidamento del destinatario; tale valutazione assume particolare rilievo quando il destinatario abbia consolidato la propria posizione sulla base dell’atto favorevole.
- Nel valutare l’affidamento di uno straniero in materia di conversione del titolo di soggiorno per lavoro, l’Amministrazione deve considerare anche l’effettivo inserimento lavorativo, la continuità del rapporto, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e la documentata capacità reddituale.
- L’omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e dell’affidamento del destinatario vizia l’annullamento d’ufficio per difetto di motivazione e violazione delle regole sull’autotutela, con conseguente annullabilità del provvedimento.
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