Cassazione Civile, Ordinanza n. 28497/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, avendo natura lato sensu sanzionatoria.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società, titolare di una centrale idroelettrica insistente in parte sul territorio comunale e accatastata con attribuzione di rendita nel catasto del Comune dal 2014, ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittimi avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009, notificati nel dicembre 2014. In Cassazione il ricorso era stato proposto avverso tale decisione, ma prima della definizione del giudizio le parti hanno depositato un atto con cui hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo/di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile o applicabile analogicamente all'estinzione del giudizio per accordo tra le parti, avendo natura lato sensu sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando le parti comunicano alla Corte di avere definito consensualmente la controversia, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per accordo delle parti, le spese possono essere compensate se così ritenuto dalla Corte in relazione alla vicenda processuale.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non può essere imposto fuori dai casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, poiché la previsione ha carattere sanzionatorio.
Come è indicizzato
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