Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28497/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, avendo natura lato sensu sanzionatoria.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società, titolare di una centrale idroelettrica insistente in parte sul territorio comunale e accatastata con attribuzione di rendita nel catasto del Comune dal 2014, ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto legittimi avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009, notificati nel dicembre 2014. In Cassazione il ricorso era stato proposto avverso tale decisione, ma prima della definizione del giudizio le parti hanno depositato un atto con cui hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo/di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile o applicabile analogicamente all'estinzione del giudizio per accordo tra le parti, avendo natura lato sensu sanzionatoria.

Massime di principio

  • Quando le parti comunicano alla Corte di avere definito consensualmente la controversia, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
  • In caso di estinzione del giudizio per accordo delle parti, le spese possono essere compensate se così ritenuto dalla Corte in relazione alla vicenda processuale.
  • L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non può essere imposto fuori dai casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, poiché la previsione ha carattere sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.