Sentenza n. 8084/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento (i) della delibera ANAC n. 14 dell''11 gennaio 2023 (Fasc. ANAC n. 3145/2022), avente ad oggetto “Procedimento a carico della SOA UNISOA SpA per l''applicazione di una sanzione pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e massimo di euro 25.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1 lett. b) e 64, comma 5, del d.p.r. n. 207/2010 per il mancato adempimento degli obblighi comunicativi previsti in capo alla SOA nonché di una sanzione pecuniaria entro il limite minimo di euro 500,00 e massimo di euro 50.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 2 lett. b) e 70 comma 1 lett. d), del d.p.r. n. 207/2010 per non avere la SOA, nello svolgimento della propria attività, assicurato e mantenuto l''indipendenza”, trasmessa alla Società in data 19 gennaio 2023; (ii) della nota ANAC prot. 58200 del 14 luglio 2022 relativa alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della Società e alla contestazione degli addebiti; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall''odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC che ha irrogato sanzioni pecuniarie per violazione dell'obbligo informativo e del requisito di indipendenza, disponendo l'annotazione nel Casellario informatico, nonché atto di avvio del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera ANAC n. 14 dell'11 gennaio 2023, con cui le sono state irrogate una sanzione di 3.000 euro per violazione dell'obbligo informativo e una sanzione di 8.000 euro per violazione dell'obbligo di indipendenza, con conseguente annotazione nel Casellario informatico. La vicenda traeva origine dalla partecipazione del legale rappresentante della SOA, delegato dal mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese attestato dalla stessa SOA, a riunioni con la stazione appaltante. La ricorrente ha dedotto: la tardività dell'esercizio del potere sanzionatorio, sostenendo che il limite di 45 giorni previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio ANAC costituisse un limite complessivo per l'intero procedimento e fosse stato superato dalla sommatoria di due sospensioni; la lesione del contraddittorio per la mancata audizione dinanzi al Consiglio dell'ANAC e per la mancata trasmissione di parte del materiale istruttorio; l'insussistenza della violazione dell'indipendenza, assumendo che la delega riguardasse principalmente la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico e fosse sostanzialmente riconducibile alle imprese mandanti; il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'assenza di colpa grave e la sproporzione delle sanzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla durata del procedimento, ha interpretato l'art. 16, comma 2, del Regolamento sanzionatorio ANAC nel senso che il limite di 45 giorni opera per ciascuna autonoma causa di sospensione prevista dal comma 1, e non come tetto unitario riferito alla sommatoria di tutte le sospensioni. La stessa soglia si applica anche alla sospensione prevista dal comma 3 per l'acquisizione di documenti da altre amministrazioni, poiché il principio di temporizzazione dell'azione amministrativa impedisce sospensioni sine die. Nel caso concreto, la prima sospensione, relativa all'audizione, è durata 35 giorni e la seconda, relativa al supplemento istruttorio e al nuovo termine per le controdeduzioni, 32 giorni: nessuna ha superato il limite. La censura sul contraddittorio è stata respinta perché la società ha potuto difendersi per iscritto, è stata ascoltata dall'ufficio istruttore e ha ottenuto un ulteriore termine di trenta giorni dopo il supplemento istruttorio. La mancata audizione dinanzi al Consiglio non è, di per sé, invalidante, in assenza dell'indicazione di elementi ulteriori e decisivi che sarebbero stati introdotti oralmente. Nel merito, il TAR ha ritenuto incompatibile con l'indipendenza della SOA l'assunzione, da parte del suo legale rappresentante, della rappresentanza dell'operatore economico attestato nei rapporti con la stazione appaltante. Dalla documentazione risultava che le riunioni non riguardavano soltanto la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ma anche lo stato di avanzamento dei lavori e i ritardi nell'esecuzione. In ogni caso, anche limitando l'oggetto alle sole riunioni sul Collegio Consultivo Tecnico, la delega conferiva al legale rappresentante della SOA un ruolo di rappresentanza e interlocuzione nell'interesse dell'impresa attestata, determinando un avvicinamento di posizione incompatibile con la neutralità dell'organismo di attestazione. Era irrilevante che la designazione fosse stata promossa dalle imprese mandanti, poiché rilevava il dato obiettivo della rappresentanza esercitata nell'interesse di un operatore attestato dalla medesima SOA. Tale situazione era almeno potenzialmente idonea a compromettere l'indipendenza e imponeva comunque la tempestiva comunicazione all'ANAC. Il TAR ha escluso difetto di istruttoria e travisamento, rilevando che l'ANAC aveva esaminato le difese, svolto l'audizione, acquisito chiarimenti dalla stazione appaltante e valutato non illogicamente i fatti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione interpretativa e il contenuto delle difese.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, Regolamento sanzionatorio ANAC, Delibera n. 920 del 16 ottobre 2019
la sospensione del procedimento “opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi” di cui al comma 1 e la durata complessiva “non può eccedere i 45 giorni”
Il limite di 45 giorni si riferisce a ciascuna autonoma causa di sospensione prevista dal comma 1, e non alla sommatoria di tutte le sospensioni disposte nel procedimento.
art. 16, comma 3, Regolamento sanzionatorio ANAC, Delibera n. 920 del 16 ottobre 2019
Anche la sospensione per l'acquisizione di documenti da altre amministrazioni è soggetta, in assenza di un termine specifico, al limite di 45 giorni per ciascuna causa sospensiva, in applicazione del principio di temporizzazione dell'azione amministrativa.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
la sospensione del termine procedimentale “una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni”
Il confronto sistematico con questa disposizione conferma la distinzione tra una sospensione riferita a una fattispecie unitaria e la disciplina ANAC, che collega la sospensione a ciascuna delle diverse ipotesi previste.
art. 73, comma 1, lett. b), d.P.R. 207/2010
Base normativa della sanzione relativa al mancato adempimento degli obblighi comunicativi della SOA.
art. 64, comma 5, d.P.R. 207/2010
Norma richiamata quale fondamento dell'obbligo comunicativo sanzionato.
art. 73, comma 2, lett. b), d.P.R. 207/2010
Base normativa della sanzione relativa alla violazione dell'obbligo di indipendenza della SOA.
art. 70, comma 1, lett. d), d.P.R. 207/2010
Norma richiamata quale fondamento del requisito di indipendenza della SOA.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio disciplinato da una norma che prevede la sospensione una sola volta per ciascuna autonoma ipotesi e stabilisce un limite massimo di durata, il limite opera separatamente per ogni causa sospensiva e non come tetto complessivo riferito alla sommatoria delle sospensioni.
- Quando una disciplina speciale non stabilisce un termine specifico per una fase di sospensione finalizzata all'acquisizione di documenti da altra amministrazione, il termine deve essere ricavato dalla disciplina generale della sospensione e comunque interpretato alla luce del principio di temporizzazione dell'attività amministrativa, che vieta sospensioni sine die.
- La mancata audizione dell'incolpato davanti all'organo collegiale deliberante non invalida automaticamente il provvedimento sanzionatorio se il destinatario ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa mediante memorie, audizione davanti all'ufficio istruttore e ulteriori controdeduzioni, e non dimostra quali elementi decisivi avrebbe introdotto con l'audizione mancante.
- L'assunzione, da parte del legale rappresentante di una SOA, di una delega a rappresentare nei rapporti con la stazione appaltante un operatore economico attestato dalla medesima società è incompatibile con il requisito di indipendenza, poiché determina un avvicinamento di posizione contrario alla distanza e neutralità richieste all'organismo di attestazione.
- Ai fini dell'obbligo di comunicazione e della verifica dell'indipendenza della SOA rileva il dato obiettivo dell'assunzione di un ruolo di rappresentanza o interlocuzione nell'interesse dell'impresa attestata, non la provenienza interna della designazione né la circostanza che l'attività sia stata promossa dalle imprese mandanti del raggruppamento.
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