Cassazione Penale, Sentenza n. 25783/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Gip che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva l'inefficacia del nuovo provvedimento per omessa rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.), sostenendo che il giudice competente (Gip di Milano) aveva ravvisato esigenze cautelari diverse (aggiungendo il pericolo di fuga) rispetto a quelle valutate dal Gip di Teramo, il quale in origine aveva escluso il pericolo di fuga
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che la rinnovazione dell'interrogatorio non è obbligatoria quando il giudice competente si limiti a una diversa valutazione di elementi già presenti negli atti e non introduca fatti o indizi nuovi. Ha inoltre precisato che, se fossero stati contestati fatti o esigenze cautelari nuovi, il mancato interrogatorio comporterebbe l'inefficacia della misura soltanto rispetto alle parti della contestazione per le quali l'interrogatorio non è stato effettuato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 294 cod. proc. pen.
Disciplina l'interrogatorio di garanzia; la sentenza conferma che la sua rinnovazione è necessaria solo se il giudice che emette la nuova ordinanza fonda il provvedimento su fatti, elementi di prova o esigenze cautelari nuovi o diversi rispetto al precedente
art. 302 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione di inefficacia della misura cautelare per mancato rispetto degli adempimenti procedurali (compreso l'interrogatorio): la Corte afferma che, se sussiste il vizio, l'inefficacia opera limitatamente alle parti di contestazione interessate dal vizio
art. 27 cod. proc. pen.
Regola l'efficacia delle misure adottate da giudici poi dichiarati incompetenti e la rinnovazione dell'ordinanza da parte del giudice competente; la Corte richiama che la misura può essere conservata salvo che il nuovo giudice abbia introdotto elementi nuovi
S. U., n. 39618 del 26/09/2001 (Zaccardi)
Principio secondo cui il giudice competente non altera l'efficacia delle misure precedenti salvo che siano stati contestati fatti nuovi o esigenze cautelari diverse che impongano nuovo interrogatorio
Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004 (Zainab)
Distinzione tra l'introduzione di esigenze o fatti effettivamente nuovi, che richiedono nuovo interrogatorio, e la mera aggiunta di esigenze cautelari che non modificano le originarie, per le quali l'interrogatorio può essere omesso
Sez. 3, n. 3512 del 16/10/1996 (Tsageris)
Conferma il principio della caducazione parziale dell'ordinanza cautelare: il vizio che riguarda solo una parte autonoma della contestazione determina inefficacia limitata a quella parte
Sez. 6, n. 2057 del 20/02/2017
Ribadisce che l'inefficacia per mancato interrogatorio è operativa solo con riferimento ai fatti-reato per i quali l'interrogatorio non è stato svolto
S.U. n. 28270 del 24/04 (Sandomenico) e Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2007 (Politi)
Decisioni richiamate a sostegno del principio secondo cui la rinnovazione è necessaria solo di fronte a elementi di prova o esigenze nuove
Massime di principio
- La rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice competente è necessaria quando il nuovo provvedimento si fonda su fatti, indizi o esigenze cautelari nuovi o diversi rispetto a quelli già rappresentati: in tal caso l'omissione determina l'inefficacia della misura per le parti interessate
- Se il giudice competente si limita a una diversa valutazione di elementi già presenti negli atti (senza introdurre nuovi fatti o circostanze), la rinnovazione dell'interrogatorio può essere omessa e la misura cautelare conserva efficacia
- L'inefficacia della misura per omesso interrogatorio è parziale: colpisce soltanto la porzione della contestazione per la quale l'interrogatorio sarebbe dovuto avvenire, mentre le altre parti restano valide
- In fase difensiva, verificare sempre se il nuovo provvedimento contiene nuove contestazioni o esigenze cautelari: se sì, chiedere subito la rinnovazione dell'interrogatorio o la declaratoria di inefficacia limitata; se no, l'attacco alla rinnovazione tende a essere infondato
- Il principio di conservazione degli atti opera come criterio favorevole alla permanenza dei provvedimenti cautelari quando non vi sia una innovazione degli elementi di accusa o delle esigenze cautelari
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