Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2911/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania a firma del Dirigente - Generoso Serpico - n. 227/2024, Reg. Part. N° ACQ/15/2024, del 06/11/2024, notificata in data 28 aprile 2025. 2)nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di trascrizione con cui veniva disposta l'acquisizione di detto immobile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 in data 06.11.2024, repertorio n. 227 - trascrizione n. 42412/1/2024, reparto PI di Napoli 2, in atti dal 08.11.2024.N. 42412 e, ove lesiva, l'ordinanza n. 06/2020, con cui si irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 10.500,00.

Giustizia amministrativa202503435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intero immobile per inottemperanza a un ordine di demolizione, relativa trascrizione e ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria di 10.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 227/2024, con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2/2015 e disposto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’intero immobile catastalmente individuato al foglio 64, particella 836, subalterno 3. L’abuso, secondo la prospettazione tecnica richiamata in sentenza e la stessa ordinanza comunale, era circoscritto alla sopraelevazione sul lastrico solare, comprendente modeste volumetrie e la trasformazione del lastrico in terrazzo praticabile. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, assumendo che la sentenza penale d’appello, divenuta irrevocabile, avesse fatto venir meno l’ordine di demolizione presupposto e, conseguentemente, il potere di procedere all’acquisizione. Il secondo motivo denunciava la violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, poiché il Comune aveva acquisito l’intera villetta, anziché la sola porzione interessata dagli abusi e la relativa area di sedime. Nel corso del giudizio il TAR aveva già rilevato, in sede cautelare, la sproporzione dell’acquisizione e ordinato al Comune di procedere alla migliore identificazione del bene mediante frazionamento dell’immobile e individuazione del lastrico solare. Il Comune aveva sostenuto l’impossibilità tecnica e catastale di procedere al frazionamento, ma il TAR aveva ritenuto tali ragioni non ostative, precisando che il frazionamento catastale poteva essere effettuato senza previo titolo edilizio. Successivamente il Comune aveva adottato l’ordinanza n. 43/2026, revocando solo in parte l’ordinanza acquisitiva e ordinando al proprietario la rimozione degli abusi, senza tuttavia modificare o eliminare la trascrizione dell’acquisizione.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato l’ordinanza acquisitiva n. 227/2024, la relativa nota di trascrizione e l’ordinanza n. 6/2020, con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria. La decisione si fonda soprattutto sulla manifesta sproporzione dell’acquisizione: a fronte di abusi edilizi modesti e localizzati sul lastrico solare, il Comune aveva acquisito l’intero immobile. Il Collegio ha ribadito che il lastrico solare, quale area di sedime degli abusi, era suscettibile di autonoma individuazione catastale e che le difficoltà rappresentate dall’amministrazione non giustificavano il mantenimento dell’acquisizione integrale. L’ordinanza comunale n. 43/2026 non è stata ritenuta idonea a sanare la situazione, poiché il Comune non aveva proceduto alla rettifica o alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole. Tale trascrizione impediva inoltre al proprietario di procedere alla demolizione degli abusi mediante le necessarie pratiche edilizie, esponendolo al rischio di realizzare ulteriori irregolarità. Il TAR ha quindi ritenuto che ordinanza acquisitiva e trascrizione costituissero un’unità inscindibile e dovessero essere annullate integralmente. Il bene deve tornare intestato all’originario proprietario, il quale potrà eliminare gli abusi e procedere all’accatastamento del lastrico solare; solo successivamente il Comune potrà valutare una nuova acquisizione, limitata al lastrico e agli eventuali manufatti abusivi, ove permanga l’inottemperanza. Anche l’ordinanza sanzionatoria n. 6/2020 è stata annullata per illegittimità derivata. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione deve essere circoscritta alle opere abusive e all’area di sedime necessaria, senza estendersi indiscriminatamente all’intero immobile quando l’abuso è limitato a una sua porzione. L’esercizio del potere acquisitivo è soggetto al principio di proporzionalità e richiede una corretta identificazione del bene acquisito.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell’ordinanza comunale n. 43/2026 quale base dell’ordine di rimozione degli abusi, senza costituire il fondamento principale della decisione.

  • art. 58 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata nel procedimento cautelare per esaminare l’istanza comunale di revoca o modifica della misura cautelare precedentemente adottata.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 deve rispettare il principio di proporzionalità e non può estendersi all’intero immobile quando l’inottemperanza riguarda opere abusive soltanto parziali e localizzate.
  • Quando l’abuso edilizio è concentrato su un lastrico solare o su altra porzione autonomamente individuabile, l’amministrazione deve procedere alla precisa identificazione catastale dell’area di sedime e delle opere da acquisire, evitando l’acquisizione dell’intero fabbricato.
  • Il frazionamento catastale finalizzato alla migliore identificazione dell’area oggetto di acquisizione non richiede, di per sé, un previo titolo edilizio, trattandosi di attività volta alla rappresentazione catastale e non alla realizzazione o regolarizzazione di opere.
  • La mancata rettifica o cancellazione della trascrizione di un’acquisizione sproporzionata mantiene un pregiudizio attuale sul diritto di proprietà e può impedire al proprietario di eseguire legittimamente gli interventi necessari alla rimozione degli abusi; in tal caso non è sufficiente una successiva revoca solo parziale dell’ordinanza acquisitiva.
  • Quando l’atto acquisitivo e la relativa trascrizione sono funzionalmente inscindibili e l’acquisizione è radicalmente sproporzionata rispetto all’abuso, l’annullamento può riguardare integralmente entrambi gli atti, lasciando all’amministrazione la possibilità di rieditare il potere dopo la restituzione del bene e la corretta delimitazione delle opere abusive.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.