Sentenza n. 2366/2026 - Milano, Sezione 1
in punto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.4.2024 – carta docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro n. 203/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari e al pagamento delle somme accessorie e delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 17 agosto 2024, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800 di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto il suo inutile decorso ha consentito il ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nell'ambito della sentenza da eseguire, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non ha posto in essere gli adempimenti necessari all'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro un termine determinato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale questi dovrà intervenire su richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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