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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04348/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato percepiva la pensione dal 1.1.2004. Dal 1.1.2019 la Cassa previdenziale applicava sulla pensione una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà, prevista da una delibera interna della Cassa. Il pensionato agiva per farne dichiarare l'illegittimità e ottenere la restituzione delle somme trattenute con interessi; il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. In Cassazione la Cassa proponeva quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo che il diritto a pensione era maturato dopo l'introduzione del contributo; 2) violazione di norme sul regime delle Casse privatizzate, dell'art. 23 Cost., dello statuto e del regolamento della Cassa, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; 3) in via subordinata, nullità per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. e erroneo mancato riconoscimento della legittimità del contributo almeno dal 2011; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante atti interni, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché tale prelievo non incide sui criteri di calcolo del trattamento pensionistico ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la Cassa alla restituzione delle somme. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della Cassa, con distrazione in favore del difensore del resistente dichiaratosi antistatario, ed è stato disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omesso esame di un fatto decisivo

    invocato dalla ricorrente per censurare il mancato rilievo della data di maturazione del diritto a pensione; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo.

  • d.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2

    richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri della Cassa privatizzata; la Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, ha escluso che consentano l'introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamato in relazione al rispetto del principio del pro rata; la Corte ha ribadito che il contributo contestato non è un criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla previdenza privatizzata; non è stato ritenuto idoneo a legittimare il prelievo.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamato come norma di interpretazione autentica nel ricorso; la Corte non ha ravvisato elementi nuovi rispetto alla giurisprudenza consolidata.

  • d.l. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24

    richiamato per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà; la Corte ha escluso che esso autorizzi la Cassa a imporre il prelievo contestato.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    l'art. 23 Cost. è stato richiamato come parametro decisivo: il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, quindi può essere introdotto solo dal legislatore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito, essendo il ricorso rigettato sulla base della questione di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in via subordinata; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità della sentenza di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni dei precedenti di legittimità senza ripetizione analitica.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dichiarare i presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberazioni interne, un contributo di solidarietà applicato a pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, perché un simile prelievo non modifica il metodo di calcolo della prestazione ma incide sul suo ammontare in via autonoma.
  • Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà, quando non è riconducibile a un criterio di determinazione della pensione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. e richiede una base legislativa espressa.
  • Il rispetto del principio del pro rata non può essere eluso mediante la veste formale attribuita al prelievo: occorre verificare la sua sostanza effettiva, e se esso opera come trattenuta su trattamenti già consolidati non può essere imposto dalla Cassa.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata e il ricorso non introduce elementi nuovi, la Corte può limitarsi a un richiamo adesivo ai precedenti senza sviluppare una motivazione ulteriore estesa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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