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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del 30 settembre 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria -OMISSIS-l'aggiudicazione della procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per le prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa - -OMISSIS-(CIG n. -OMISSIS-); - della nota del 1° agosto 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria-OMISSIS-. che è risultato primo nella graduatoria della procedura di gara in questione, con un punteggio totale di 90,73/100; - della nota del 3 luglio 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha richiesto al costituendo raggruppamento di imprese con mandataria-OMISSIS-. una relazione giustificativa del ribasso complessivamente offerto sulla base d'asta; - della nota del 1° ottobre 2025, conosciuta dalla ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, in data 7 novembre 2025, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. ha comunicato alla Società-OMISSIS- che il 1° dicembre 2025 è la data prevista per l'avvio del servizio oggetto della gara de qua da parte dell'aggiudicatario costituendo raggruppamento di imprese con mandataria -OMISSIS-.; - della nota del 7 ottobre 2025, comunicata in pari data alla ricorrente, con la quale la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A., in qualità di Stazione appaltante, ha comunicato “che, in ragione dell'annullamento dell'aggiudicazione a suo tempo disposta a favore di-OMISSIS-per effetto della sentenza n. -OMISSIS- resa dal Consiglio di Stato in data 13 giugno 2025” la ricorrente “si è classificata al 2° posto della graduatoria definitiva” della procedura negoziata in questione; - della graduatoria definitiva della procedura negoziata in questione, allegata alla nota adottata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. il 7 ottobre 2025; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice, nella parte in cui non hanno rilevato che a carico di-OMISSIS-sussiste una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione, nella parte in cui non hanno rilevato che a carico di -OMISSIS-sussiste una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione in capo alle Società controinteressate, nella parte in cui non ha rilevato che a carico di-OMISSIS- sussiste una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici; - dell'atto di aggiudicazione provvisoria, della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua, nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara delle Società controinteressate in ragione dell'esistenza a carico di-OMISSIS- di una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici; - del bando di gara, della lettera di invito, del disciplinare di gara, del capitolato di gara e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione, ivi compresi i relativi allegati, in tutte le parti in cui possano essere interpretati nel senso di giustificare la mancata esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle Società controinteressate dalla gara de qua in ragione dell'esistenza a carico di -OMISSIS- di una causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché - per la declaratoria di inefficacia e/o per l'annullamento, con conseguente caducazione, del contratto/Accordo Quadro (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.; - per la declaratoria di inefficacia e/o per l'annullamento, con conseguente caducazione, dei Contratti Applicativi eventualmente medio tempore stipulati, in relazione ai quali la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della loro inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.; e per la condanna - della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A. alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente e con il conseguente subentro ex tunc mediante la stipula di un contratto/Accordo Quadro sostitutivo del precedente annullato; ovvero, in via subordinata, mediante il subentro ex nunc (anche nei Contratti Applicativi) con consequenziale risarcimento, per equivalente, dei danni subiti in ragione della parte di appalto illegittimamente eseguita dall'originario aggiudicatario; - in via ulteriormente gradata, in caso di mancato subentro, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (a titolo esemplificativo: mancato utile; nocumento curriculare, in relazione al mancato incremento delle capacità economiche/finanziarie e tecnico/professionali, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché, ex articolo 116 C.p.a., per l'accertamento della sussistenza del diritto di accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente in data 10 ottobre 2025, privi di qualsiasi omissis, e per la conseguente condanna al rilascio dei documenti richiesti, non avendo la Stazione appaltante inviato gli atti de quibus privi di omissis.

Giustizia amministrativa202504749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione e atti della procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro relativo a servizi di supporto alla sicurezza negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nonché eventuali contratti applicativi e atti connessi

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione comunicata dalla stazione appaltante a un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per la mancata esclusione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici. Sono stati contestati anche gli atti di gara, le verifiche dei requisiti, eventuali soccorsi istruttori, la graduatoria e gli atti presupposti. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale accordo quadro e dei contratti applicativi, il subentro, la tutela in forma specifica, in subordine il risarcimento del danno o l’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990, nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accesso integrale alla documentazione richiesta senza oscuramenti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, in parte qua, all’impugnazione dei provvedimenti contestati.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito i vizi dedotti, la legittimità dell’aggiudicazione, le domande di subentro o risarcitorie e la domanda di accesso. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificate ragioni. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti interessate, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la decisione della causa in forma semplificata nella camera di consiglio, previa audizione delle parti.

  • art. 116 c.p.a.

    Indicato quale fondamento della domanda di accertamento del diritto di accesso e di condanna al rilascio dei documenti.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.

    Indicati quali fondamenti delle domande di inefficacia del contratto e di subentro, non esaminate per effetto della rinuncia.

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    causa di esclusione ex articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento della contestata causa di esclusione dell’aggiudicatario; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato in via subordinata per una domanda indennitaria, non esaminata a seguito della rinuncia.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando è ritualmente acquisita e non vi è opposizione rilevante, comporta l’estinzione del giudizio e preclude l’esame nel merito degli atti impugnati e delle domande consequenziali, comprese quelle di inefficacia del contratto, subentro, risarcimento e accesso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione integrale ove il giudice ravvisi giustificate ragioni.
  • La tutela dell’identità delle parti può giustificare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella pubblicazione della pronuncia, ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblica

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