Sentenza n. 2648/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 107.2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.03.2025, e notificata il 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, nonché la corresponsione dei relativi importi. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, documentando il passaggio in giudicato della pronuncia e il mancato adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato la mancata ottemperanza all'obbligo risultante dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha verificato anche il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale fondamento del diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni indicati.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione non adempie agli obblighi da essa derivanti.
- La prova documentale del passaggio in giudicato del titolo e la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione consentono al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Quando l'intervento commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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