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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella relativa a IRPEF e altri tributi minori per l'anno 1996, deducendo la tardività della notifica e quindi la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione. In particolare, la cartella, emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, era stata notificata l'11 gennaio 2005, oltre il termine applicabile. È stata inoltre contestata la decisione della Commissione tributaria regionale secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al concessionario della riscossione anziché all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che, quando si contesta la tardiva notificazione della cartella e quindi la decadenza dal potere impositivo o di riscossione, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, non necessariamente al concessionario. Ha accolto anche il secondo motivo, applicando retroattivamente e ai giudizi pendenti i termini decadenziali introdotti dal D.L. n. 106/2005, convertito dalla L. n. 156/2005. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; essendo la dichiarazione presentata nel 1997, il termine scadeva il 31 dicembre 2002. La notifica dell'11 gennaio 2005 era quindi tardiva. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10 e 19, comma 3

    La contestazione della tardività della notifica della cartella può essere proposta nei confronti dell'ente titolare del credito tributario. Non sussiste un litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    Disciplina i termini relativi alla formazione dei ruoli, la cui tempestività era stata ritenuta dalla Commissione regionale sufficiente, ma non ha impedito la successiva verifica del distinto termine per la notifica della cartella.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Riguarda i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi; nel caso concreto la Corte ha distinto tali termini da quello specifico previsto per la notifica della cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. Per le somme risultanti da tale attività, la cartella è soggetta a termini decadenziali specifici di notificazione.

  • D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005

    Ha introdotto termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e ha previsto, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. La disciplina ha natura transitoria e si applica anche a situazioni anteriori e a giudizi pendenti.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 36, comma 2, come sostituito dal D.L. n. 106/2005, art. 1, comma 5-ter

    Stabilisce il termine decadenziale per la notifica delle cartelle relative alle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Quando si contesta la tardiva notifica della cartella per decadenza dell'Amministrazione, il ricorso può essere proposto contro l'ente titolare del credito tributario; il concessionario non è necessariamente un contraddittore indispensabile.
  • Occorre distinguere il termine per la formazione o consegna del ruolo dal termine autonomo per la notificazione della cartella: il rispetto del primo non sana la tardività del secondo.
  • Per le cartelle derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione devono essere verificati i termini decadenziali specifici previsti dalla normativa applicabile ratione temporis, anche se la dichiarazione o il rapporto tributario sono anteriori alla legge che li ha introdotti.
  • Le norme transitorie sui termini di notifica possono applicarsi anche ai rapporti anteriori e ai giudizi pendenti, quando la loro formulazione e la giurisprudenza ne riconoscano la natura transitoria.
  • Per valutare la decadenza è essenziale ricostruire con precisione l'anno di presentazione della dichiarazione, la natura della pretesa, la data di formazione del ruolo e soprattutto la data di effettiva notificazione della cartella.

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