Sentenza del 29/06/2015 n. 5911 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Esterovestizione - Attività di direzione e coordinamento - Supervisione legittima vs. ingerenza illegittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la residenza fiscale estera della società, sostenendo che la sua sede effettiva fosse in Italia. A fondamento della tesi venivano valorizzati l'attività di controllo esercitata dalla capogruppo sull'operato della controllata e la facoltà della capogruppo di nominare propri dirigenti nel consiglio di amministrazione della controllata, elementi ritenuti indici di direzione effettiva e di ingerenza gestionale dall'Italia.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta sufficiente. Il controllo della controllante sull'attività della controllata è stato considerato fisiologico nei gruppi internazionali e, in assenza di ulteriori prove specifiche, non dimostra un'ingerenza illegittima né che la società estera sia fiscalmente residente in Italia. Analogamente, la nomina di dirigenti della capogruppo nel consiglio di amministrazione della controllata, da sola, non prova lo spostamento in Italia della sede effettiva o della direzione della società. La pretesa fondata esclusivamente su tali elementi è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Normativa italiana sulla residenza fiscale delle società e sull'esterovestizione
La residenza fiscale non può essere desunta automaticamente dall'esistenza di rapporti di controllo o coordinamento infragruppo; occorre provare concretamente che la direzione effettiva o il centro decisionale della società si trovino in Italia.
Disciplina dei gruppi societari e dell'attività di direzione e coordinamento
L'attività di supervisione, controllo e coordinamento della capogruppo costituisce, di regola, un comportamento fisiologico nei gruppi internazionali e non equivale necessariamente a un'ingerenza nella gestione ordinaria della controllata.
Massime di principio
- Nei gruppi internazionali, il controllo della capogruppo sulla controllata è normalmente compatibile con l'autonoma residenza fiscale della controllata.
- La presenza di amministratori o dirigenti nominati dalla capogruppo non dimostra, da sola, che la società estera sia diretta dall'Italia.
- Per contestare l'esterovestizione sono necessarie prove ulteriori e specifiche della gestione effettiva dall'Italia, come decisioni operative assunte stabilmente in Italia, assenza di autonomia degli organi esteri o localizzazione in Italia del centro decisionale.
- La distinzione essenziale è tra supervisione strategica e coordinamento infragruppo, normalmente leciti, e ingerenza concreta nella gestione quotidiana, che può invece costituire un indice di residenza fiscale italiana.
- Gli indizi devono essere valutati complessivamente e non possono fondarsi su elementi meramente formali o fisiologici dei rapporti tra capogruppo e controllata.
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