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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02004/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provati due episodi di cessione, mentre gli episodi sarebbero stati uno solo, con conseguente indebita applicazione dell'aumento di pena per continuazione; 2) che era illegittimo il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché il primo era generico e sollecitava una nuova valutazione del compendio probatorio, mentre il secondo richiedeva un giudizio di fatto riservato al merito e non confrontava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del fatto contestato, relativa alla detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, la cui condanna è stata confermata in appello e non scalfita dal ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente tramite il riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro diniego è legittimo quando manchino elementi positivamente valutabili e non basta invocare la mera assenza di profili negativi.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa di esclusione della colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti o a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio, se non si confrontano specificamente con tutti gli elementi posti a base della decisione impugnata.
  • La censura sulla distinzione tra un episodio e più episodi di cessione di stupefacenti non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle emergenze processuali, trattandosi di valutazione di merito sottratta alla cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivamente valutabili; non è sufficiente, per contestarlo, dedurre la sola mancanza di precedenti o di profili negativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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