Direttiva 2020/177
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 modifica un ampio insieme di direttive settoriali sul commercio di sementi e materiale riproduttivo vegetale per adeguarle al nuovo quadro fitosanitario dell’Unione. L’obiettivo centrale è assicurare coerenza con il regolamento (UE) 2016/2031, introducendo o aggiornando elenchi di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, soglie di tolleranza, requisiti di ispezione, campionamento, analisi e misure di contenimento. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 31 maggio 2020 e di applicarle dal 1° giugno 2020.
Aggiornamento delle norme fitosanitarie per sementi e materiale riproduttivo vegetale per allinearle al regime del regolamento (UE) 2016/2031 sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori che commercializzano sementi, tuberi-seme di patate, piantine e altri materiali di moltiplicazione di piante foraggere, cereali, vite, piante ornamentali, ortaggi, patate, piante oleaginose e da fibra, nonché materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. Interviene sulle direttive settoriali 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE, 2014/21/UE e 2014/98/UE, aggiornandone gli allegati e alcune disposizioni sostanziali. È adottata nel contesto del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; non introduce un regime autonomo, ma armonizza i requisiti fitosanitari settoriali con il nuovo quadro UE. Sono rilevanti le esclusioni implicite o specifiche previste per talune prove, per la crioconservazione e, nel caso della soia, per la materia inerte relativa a due organismi del suolo non inclusi tra gli ORNQ.
Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177: organismi nocivi su sementi e materiale riproduttivo vegetale
La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione interviene sul quadro settoriale della commercializzazione di sementi e materiale di moltiplicazione vegetale per adeguarlo al regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il provvedimento nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di rendere pienamente operativo il nuovo regime fitosanitario UE, aggiornando elenchi, soglie e misure tecniche alla luce delle rivalutazioni EFSA ed EPPO e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva mira a garantire coerenza tra le direttive settoriali sulla commercializzazione di sementi e materiale riproduttivo e il sistema unificato introdotto dal regolamento (UE) 2016/2031. In particolare:
- recepisce nei vari atti settoriali la nozione di ORNQ (organismi nocivi regolamentati non da quarantena);
- allinea i requisiti fitosanitari ai nuovi elenchi e alle soglie contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
- chiarisce che il materiale commerciale deve rispettare, oltre ai requisiti specifici settoriali, anche quelli relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e per le zone protette.
I considerando sottolineano inoltre la distinzione, introdotta o rafforzata, tra:
- requisiti applicabili ai materiali presenti nei siti di produzione;
- requisiti più rigorosi per i materiali destinati alla commercializzazione;
- misure di contenimento o rimozione dei materiali infetti quando vengono accertati sintomi o positività analitiche.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica norme relative a:
- sementi di piante foraggere, cereali, ortaggi, piante oleaginose e da fibra;
- tuberi-seme di patate;
- materiali di moltiplicazione della vite;
- materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;
- piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi;
- materiali di moltiplicazione e piante da frutto.
L’intervento riguarda quindi operatori della filiera sementiera e vivaistica, autorità competenti nazionali e organismi ufficiali responsabili dei controlli. Il testo contiene anche esclusioni o precisazioni puntuali, ad esempio:
- per la soia, la materia inerte non è più oggetto della specifica prescrizione collegata a due organismi del suolo che non figurano tra gli ORNQ;
- in più punti i requisiti non si applicano durante la crioconservazione;
- per taluni materiali da frutto si prevede una distinzione tra piante madri nei siti di produzione e materiali destinati alla commercializzazione.
Modifiche trasversali alle direttive sulle sementi
Per le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, la direttiva aggiorna gli allegati con nuovi elenchi di organismi nocivi e soglie di tolleranza. In sintesi:
- viene ribadito che la coltura/sementi devono essere praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità;
- si aggiunge il richiamo ai requisiti del regolamento (UE) 2016/2031 sugli ORNQ e sulle misure attuative;
- sono introdotte o sostituite tabelle con ORNQ specifici e soglie percentuali o di assenza totale, spesso pari allo 0 %.
Per la direttiva 66/402/CEE, relativa ai cereali, vengono aggiornati anche i requisiti per Oryza sativa, con limiti specifici per piante selvatiche o a grani rossi e per organismi come Gibberella fujikuroi e Aphelenchoides besseyi. È inoltre introdotto un nuovo punto sugli “corpi fungini” con limiti numerici per sclerozi o ergot.
Per la direttiva 2002/55/CE, relativa agli ortaggi, vengono aggiornati requisiti fitosanitari e soglie per sementi di ortaggi, includendo ad esempio vari batteri del genere Xanthomonas, Acanthoscelides obtectus, Bruchus spp., Ditylenchus dipsaci, Pepino mosaic virus e Potato spindle tuber viroid.
Per la direttiva 2002/57/CE, su piante oleaginose e da fibra, sono aggiornati i requisiti per Helianthus annuus, Linum usitatissimum, Glycine max e Brassica/Sinapis, con soglie per funghi e oomiceti, come Plasmopara halstedii e Sclerotinia sclerotiorum, e con tolleranze specifiche per i lotti.
Vite: nuovi requisiti fitosanitari e di produzione
La direttiva 68/193/CEE viene riscritta in modo molto ampio. Il nuovo allegato I disciplina:
- identità e purezza varietale e clonale;
- requisiti fitosanitari per vigneti di viti-madri e vivai;
- requisiti relativi al terreno e alle condizioni di produzione;
- requisiti sul sito di produzione, sul luogo di produzione o sulla zona;
- ispezioni ufficiali annuali.
Vengono elencati gli ORNQ rilevanti per la vite, tra cui:
- Viteus vitifoliae;
- Xylophilus ampelinus;
- Candidatus Phytoplasma solani;
- virus come Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 e 3, Grapevine fleck virus.
Il testo distingue inoltre i controlli per categorie di materiale di moltiplicazione iniziali, di base, certificati e standard, prevedendo:
- campionamenti periodici con cadenze diverse a seconda della categoria;
- uso di protocolli EPPO o altri protocolli internazionali;
- obbligo di estirpare o distruggere il materiale infetto;
- requisiti di isolamento o di zona indenne per alcuni ORNQ.
Piante ornamentali e orticole: aggiornamento degli elenchi ORNQ
Le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE sono modificate per rendere coerenti gli allegati con il nuovo quadro ORNQ. In particolare:
- per le piante ornamentali, il materiale di moltiplicazione deve risultare praticamente esente da organismi nocivi e rispettare le soglie di presenza degli ORNQ in commercializzazione;
- si richiamano espressamente anche gli ORNQ da quarantena e le misure del regolamento (UE) 2016/2031;
- gli allegati vengono sostituiti con nuove tabelle che elencano batteri, funghi, oomiceti, insetti, acari, nematodi, virus, viroidi e fitoplasmi con soglia zero o con soglie specifiche.
Per gli ortaggi, il nuovo allegato include, tra gli altri, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas spp., Leek yellow stripe virus, Onion yellow dwarf virus, Tomato spotted wilt tospovirus e Tomato yellow leaf curl virus.
Patate: requisiti più dettagliati per i tuberi-seme
La direttiva modifica sia la direttiva 2002/56/CE sia la direttiva di esecuzione 2014/21/UE.
Per i tuberi-seme di patate di base e certificati, vengono fissati:
- limiti alla percentuale di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà diversa;
- limiti su generazioni massime consentite;
- soglie per ORNQ e per sintomi associati a specifici organismi, tra cui gamba nera, Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, virus del mosaico e Potato leaf roll virus, Potato spindle tuber viroid;
- tolleranze di lotto per terra, corpi estranei, marciumi, difetti esterni, scabbia comune, tuberi raggrinziti e presenza di ORNQ nei lotti.
Per i tuberi-seme pre-base, la direttiva di esecuzione 2014/21/UE introduce due classi dell’Unione:
- classe PBTC dell’Unione;
- classe PB dell’Unione.
Per ciascuna classe sono fissati requisiti concernenti:
- metodo di produzione, con micropropagazione e uso di struttura protetta per PBTC;
- limiti di generazione;
- soglie fitosanitarie su piante in crescita e discendenza diretta;
- tolleranze di lotto e soglie per ORNQ come Ditylenchus destructor, croste nere e scabbia pulverulenta.
Materiali di moltiplicazione e piante da frutto: regime rafforzato
La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è riformulata in profondità. Gli articoli 10, 16, 21 e 26 vengono riscritti per categorie di materiale:
- piante madri e materiali di pre-base;
- piante madri e materiali di base;
- piante madri e materiali certificati;
- materiali CAC.
Il sistema ruota attorno a tre pilastri:
- ispezione visiva da parte dell’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, del fornitore;
- campionamento e analisi per ORNQ elencati negli allegati I e II;
- misure di rimozione, isolamento o distruzione in caso di positività.
È stabilito che gli Stati membri applichino protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale; se questi non esistono, si possono usare protocolli nazionali, che devono essere messi a disposizione su richiesta degli altri Stati membri e della Commissione.
Il nuovo articolo 27 bis impone che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano prodotti anche nel rispetto dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all’allegato IV, per limitare la presenza degli ORNQ elencati per genere o specie.
Regole specifiche per generi e specie frutticole
L’allegato X contiene un regime particolarmente dettagliato per numerosi generi/specie, tra cui:
- Castanea sativa;
- Citrus, Fortunella, Poncirus;
- Corylus avellana;
- Cydonia oblonga e Pyrus;
- Fragaria;
- Juglans regia;
- Malus;
- Olea europaea;
- Pistacia vera;
- diverse specie di Prunus;
- Ribes;
- Rubus;
- Vaccinium.
Per ciascun gruppo vengono stabiliti:
- frequenza delle ispezioni visive;
- frequenza e momento dei campionamenti;
- requisiti di assenza o soglia per specifici ORNQ;
- condizioni sul sito di produzione o sulla zona, spesso basate su zone notoriamente indenni oppure su assenza di sintomi nel corso dell’ultimo periodo vegetativo;
- obblighi di estirpazione e distruzione dei materiali sintomatici, talvolta anche delle piante ospiti circostanti;
- limiti percentuali di sintomi per categorie base, certificate e CAC.
Sono particolarmente articolate le regole per:
- Fragaria, con controlli su numerosi virus, viroidi, fitoplasmi, nematodi e funghi, nonché pause colturali in caso di contaminazione del terreno;
- Prunus spp., con test su Plum pox virus, Candidatus Phytoplasma prunorum, Xanthomonas arboricola pv. pruni e altri patogeni, e con requisiti differenziati per materiale in strutture a prova di insetto e non;
- Citrus, con controlli periodici su Citrus tristeza virus, Spiroplasma citri e Plenodomus tracheiphilus;
- Malus e Pyrus, con approfonditi cicli di campionamento e condizioni di zona indenne o di sintomatologia molto limitata.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 31 maggio 2020 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° giugno 2020.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori sementieri e vivaistici, il punto centrale è che la direttiva non istituisce soltanto nuovi elenchi tecnici, ma impone un allineamento strutturale dei processi di produzione e controllo:
- revisione delle procedure di ispezione e campionamento;
- aggiornamento della documentazione tecnica e delle certificazioni di categoria;
- verifica delle soglie per i lotti e dei protocolli di laboratorio utilizzati;
- controllo delle condizioni del sito di produzione e delle eventuali misure di eradicazione o isolamento;
- verifica della coerenza tra disciplina nazionale di recepimento e requisiti UE applicabili dal 1° giugno 2020.
In termini pratici, la direttiva comporta un rafforzamento degli obblighi di conformità lungo l’intera filiera del materiale di propagazione vegetale, con impatti su contratti di fornitura, sistemi di qualità, audit interni, responsabilità dell’operatore e interfaccia con i controlli ufficiali.
Disposizioni principali
Allineamento al regolamento (UE) 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
La direttiva aggiorna le direttive settoriali sui materiali di moltiplicazione e sulle sementi per recepire il nuovo lessico e la nuova architettura fitosanitaria dell’Unione. In particolare, i materiali disciplinati devono soddisfare anche i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, a quelli rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti dagli atti di esecuzione del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
Modifiche alle direttive su sementi e materiali di moltiplicazione
Sono modificati gli allegati e, in alcuni casi, le disposizioni sostanziali delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE e 93/61/CEE, con aggiornamento degli elenchi di organismi nocivi, delle soglie e dei requisiti di produzione e commercializzazione. Per la vite e per il materiale da frutto sono introdotti requisiti più articolati relativi a sito di produzione, terreno, ispezioni e analisi.
Requisiti specifici per i tuberi-seme di patate pre-base e per l’immissione sul mercato
La direttiva modifica la direttiva di esecuzione 2014/21/UE introducendo requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base, con limiti percentuali di non conformità varietale, numero massimo di generazioni, e soglie per specifici ORNQ come Dickeya/Pectobacterium, Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato leaf roll virus e Potato spindle tuber viroid. È disciplinata anche la commercializzazione come classe PBTC dell’Unione e classe PB dell’Unione.
Requisiti per materiali di moltiplicazione e piante da frutto
La direttiva riscrive la disciplina della direttiva di esecuzione 2014/98/UE imponendo ispezioni visive, campionamento e analisi per specifici ORNQ, con protocolli EPPO o altri protocolli internazionali, e prevedendo misure di rimozione dei materiali infetti. Introduce inoltre un articolo 27 bis sui requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro il 31 maggio 2020 e comunicarle alla Commissione. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 1° giugno 2020.
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