Direttiva 2020/367
Direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2020/367 aggiorna l’allegato III della direttiva 2002/49/CE, introducendo nuovi metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale. Le relazioni dose-effetto sono ancorate alle linee guida OMS per la Regione europea e riguardano principalmente cardiopatia ischemica, fastidio forte e disturbi gravi del sonno. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2021.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2002/49/CE sui metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, con nuove relazioni dose-effetto basate sulle linee guida OMS.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale ai sensi della direttiva 2002/49/CE. Incide, in particolare, sui metodi tecnici da utilizzare per stimare gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore da traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, nonché sulle regole di futura revisione dell’allegato III; per il rumore industriale la direttiva segnala l’assenza, allo stato, di un metodo comune. È rilevante anche per il SEE, come indicato nel testo.
Direttiva (UE) 2020/367: metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale
La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, sostituendone l’allegato III. L’obiettivo è aggiornare i metodi di stima degli effetti nocivi del rumore alla luce del progresso tecnico-scientifico e, in particolare, delle linee guida OMS per la Regione europea del 2018.
Finalità e contesto
I considerando chiariscono che l’allegato III della direttiva 2002/49/CE deve basarsi su relazioni dose-effetto scientificamente solide e statisticamente significative. La Commissione prende come riferimento principale gli studi OMS, ritenuti idonei perché fondati su popolazioni rappresentative. È tuttavia lasciato spazio a relazioni dose-effetto alternative, purché anch’esse fondate su studi di alta qualità e statisticamente significativi.
Ambito applicativo
La direttiva riguarda i metodi da utilizzare per valutare gli effetti nocivi del rumore ambientale, con riferimento soprattutto al traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili. Il testo evidenzia che, per il rumore industriale, le conoscenze disponibili non consentono ancora di adottare un metodo comune; per alcuni ulteriori effetti sanitari del rumore ambientale esistono nessi scientifici, ma non elementi sufficienti per una quantificazione comune nel quadro dell’allegato.
Effetti nocivi considerati
Il nuovo allegato III limita la determinazione degli effetti nocivi a tre categorie:
- cardiopatia ischemica (IHD), con richiamo ai codici BA40-BA6Z della ICD-11 dell’OMS;
- fastidio forte (HA);
- disturbi gravi del sonno (HSD).
Metodi di calcolo
Gli effetti nocivi devono essere calcolati tramite formule di rischio relativo (RR) o di rischio assoluto (AR), secondo la tipologia di effetto. Per la cardiopatia ischemica si utilizza il rischio relativo; per fastidio forte e disturbi gravi del sonno il rischio assoluto. Il testo precisa che l’esposizione della popolazione va valutata separatamente per ciascuna sorgente e per ciascun effetto nocivo, e che, in caso di esposizione simultanea a più sorgenti, gli effetti nocivi non devono di regola essere cumulati, pur potendo essere confrontati per misurare l’importanza relativa delle diverse sorgenti.
Cardiopatia ischemica
Per il traffico veicolare, il numero di casi attribuibili si calcola partendo dalla frazione attribuibile nella popolazione (PAF), dalla distribuzione della popolazione nelle bande di esposizione e dal tasso di incidenza della patologia nella zona interessata, reperibile da statistiche sanitarie regionali o nazionali. Le bande di rumorosità devono avere ampiezza massima di 5 dB e il valore di rischio relativo va calcolato usando il valore centrale di ciascuna banda.
Per il traffico ferroviario e degli aeromobili, invece, il testo afferma che la popolazione esposta a livelli Lden superiori a quelli adeguati è esposta a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica, ma non è ancora possibile calcolare il numero preciso di casi attribuibili.
Fastidio forte e disturbi gravi del sonno
Per il fastidio forte e i disturbi gravi del sonno, il numero totale di casi attribuibili al traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili viene determinato applicando il rischio assoluto alle persone esposte in ciascuna banda di esposizione, sempre con riferimento al valore centrale della banda.
Sviluppi futuri
L’allegato indica esplicitamente che le future revisioni dovranno concentrarsi soprattutto sulla relazione tra fastidio e Lden per il rumore industriale e tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore industriale. Potranno inoltre essere introdotte relazioni specifiche per abitazioni con speciale insonorizzazione, abitazioni con facciata silenziosa, diversi climi o culture, gruppi vulnerabili della popolazione, rumore tonale e rumore impulsivo dell’attività industriale, nonché per altri casi speciali.
Recepimento e scadenze
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Va inoltre trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III della direttiva 2002/49/CE con l’allegato della direttiva (UE) 2020/367, ridefinendo i metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva quadro sul rumore ambientale.
Base tecnico-scientifica delle relazioni dose-effetto
I considerando precisano che le relazioni dose-effetto devono essere basate sulle informazioni di alta qualità e statisticamente significative disponibili, individuate nelle Environmental Noise Guidelines for the European Region dell’OMS (2018). È ammesso l’uso di relazioni dose-effetto alternative per il traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, purché fondate su studi di alta qualità e statisticamente significativi.
Ambito degli effetti nocivi considerati
Il nuovo allegato III considera tre effetti nocivi: cardiopatia ischemica (IHD, codici da BA40 a BA6Z della classificazione ICD-11 dell’OMS), fastidio forte (high annoyance, HA) e disturbi gravi del sonno (high sleep disturbance, HSD).
Metodi di calcolo degli effetti nocivi
Gli effetti nocivi sono calcolati mediante rischio relativo (RR) o rischio assoluto (AR), secondo le formule previste nell’allegato. Per la cardiopatia ischemica si utilizza il rischio relativo; per fastidio forte e disturbi gravi del sonno si utilizza il rischio assoluto.
Determinazione per tipologia di sorgente e di effetto
L’esposizione della popolazione va valutata separatamente per ciascuna sorgente di rumore e per ciascun effetto nocivo. In caso di esposizione simultanea a più sorgenti, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati, ma possono essere confrontati per valutarne l’importanza relativa.
Cardiopatia ischemica e rumore del traffico veicolare
Per il rumore del traffico veicolare, il numero totale di casi attribuibili è calcolato mediante una frazione attribuibile nella popolazione (PAF) applicata all’incidenza della patologia nella zona considerata. Il tasso di incidenza (I) può essere ricavato da statistiche sanitarie regionali o nazionali. Le bande di esposizione devono avere ampiezza massima di 5 dB e il rischio relativo per ciascuna banda è calcolato usando il valore centrale della banda.
Cardiopatia ischemica e traffico ferroviario o aeromobili
Per il traffico ferroviario e degli aeromobili, la popolazione esposta a livelli Lden superiori a quelli adeguati è ritenuta esposta a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica, ma il testo precisa che non è possibile calcolare il numero preciso di casi attribuibili.
Fastidio forte e disturbi gravi del sonno
Per fastidio forte e disturbi gravi del sonno, il numero totale di casi attribuibili al traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili si calcola applicando il rischio assoluto alle persone esposte nelle singole bande di esposizione, usando il valore centrale di ciascuna banda.
Limiti e assenza di metodo comune per il rumore industriale
I considerando affermano che le conoscenze sugli effetti nocivi del rumore industriale sono ancora limitate e non consentono di proporre un metodo comune. Analogamente, per alcuni effetti ulteriori del rumore ambientale non vi sono ancora elementi sufficienti per un metodo comune; il testo richiama nessi già individuati con ictus, ipertensione, diabete, disturbi metabolici, declino cognitivo nei bambini, salute mentale, disabilità uditiva, acufene e complicazioni alla nascita, ma senza introdurre regole di calcolo.
Revisioni future dell’allegato III
L’allegato prevede che future revisioni riguardino in particolare la relazione tra fastidio e Lden per il rumore dell’attività industriale e tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore dell’attività industriale. Potranno inoltre essere sviluppate relazioni specifiche per abitazioni con speciale insonorizzazione o facciata silenziosa, climi/culture diversi, gruppi vulnerabili, rumore tonale e rumore impulsivo dell’attività industriale e altri casi speciali.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri decidono le modalità del riferimento. Va inoltre comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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