Direttiva 2020/432
Direttiva di esecuzione (UE) 2020/432 della Commissione del 23 marzo 2020 che modifica la direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l’elenco dei generi e delle specie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2020/432 interviene in modo puntuale sulla direttiva 2002/55/CE per correggere un errore introdotto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/990, che aveva soppresso per errore la definizione di "ortaggi". La modifica ristabilisce tale definizione e aggiorna l’elenco delle specie e dei gruppi interessati, con effetto dal 1° luglio 2020. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 giugno 2020, in coerenza con quello della direttiva del 2019, e lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Rettifica della direttiva 2002/55/CE sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi, con ripristino della definizione di "ortaggi" e aggiornamento dell’elenco dei generi e delle specie rilevanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, per il recepimento nel diritto interno della modifica della direttiva 2002/55/CE in materia di sementi di ortaggi. Incide sulla definizione di "ortaggi" ai fini della disciplina della commercializzazione delle sementi e sull’elenco dei generi e delle specie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), includendo anche tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi elencati. Non risultano esclusioni ulteriori rispetto all’esclusione degli usi ornamentali prevista nella definizione stessa.
Direttiva di esecuzione (UE) 2020/432: rettifica della disciplina sulle sementi di ortaggi
La direttiva interviene sulla direttiva 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi. Il suo obiettivo è puramente correttivo: ripristinare, dopo la soppressione involontaria avvenuta con la direttiva di esecuzione (UE) 2019/990, la definizione di "ortaggi" nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e riallineare l’elenco dei generi e delle specie pertinenti. Il considerando evidenzia l’esigenza di certezza del diritto e la volontà di mantenere coerente la data di recepimento con quella prevista per la direttiva del 2019.
Finalità e contesto della modifica
La Commissione precisa che nella direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 la definizione di "ortaggi" era stata erroneamente soppressa. Poiché tale definizione costituisce un elemento essenziale della direttiva 2002/55/CE, la presente direttiva di esecuzione opera una rettifica tecnica per garantire la continuità e la precisione del quadro normativo in materia di sementi di ortaggi.
Contenuto sostanziale della rettifica
L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 2002/55/CE secondo quanto riportato nell’allegato. L’allegato sostituisce la lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 1, con una nuova definizione di "ortaggi" come piante di determinate specie destinate alla produzione agricola od orticola, con esclusione degli usi ornamentali.
La definizione aggiornata include un elenco articolato di specie e gruppi, tra cui, a titolo esemplificativo:
- specie del genere Allium, come cipolla, scalogno, cipolletta, porro, aglio ed erba cipollina;
- varie specie di Brassica, tra cui cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavoletti di Bruxelles, broccolo e cavolo rapa;
- altre colture orticole quali sedano, asparago, barbabietola rossa, peperone, indivia, cicoria, cocomero, melone, cetriolo, zucchina, carciofo, carota, finocchio, lattuga, pomodoro, prezzemolo, fagioli, piselli, ravanello, rabarbaro, scorzonera, melanzana, spinacio, valerianella, fava e mais dolce o da popcorn.
È espressamente previsto che la definizione comprenda anche tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi elencati.
Ambito applicativo
La direttiva si rivolge agli Stati membri, che devono recepire la modifica nel diritto nazionale. Sul piano materiale, incide sulla disciplina della commercializzazione delle sementi di ortaggi contenuta nella direttiva 2002/55/CE, in particolare sulla delimitazione delle specie considerate "ortaggi" ai fini dell’applicazione della normativa settoriale. L’unica esclusione espressamente richiamata nella definizione è quella degli usi ornamentali.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone un termine di trasposizione preciso:
- adozione e pubblicazione delle misure di recepimento entro il 30 giugno 2020;
- applicazione delle misure dal 1° luglio 2020.
Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate;
- inserire un riferimento alla presente direttiva nelle misure nazionali, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, secondo la natura tipica della direttiva UE, limitandosi a vincolarli al risultato da conseguire entro il termine fissato.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore sementiero e per i professionisti che assistono imprese agricole e orticole, la direttiva ha rilievo principalmente interpretativo e di coordinamento normativo. Essa assicura che la nozione di "ortaggi" e l’elenco delle specie rilevanti tornino ad essere utilizzabili in modo coerente nell’applicazione della direttiva 2002/55/CE, evitando incertezze sulla qualificazione di sementi e varietà interessate dalla disciplina europea.
Disposizioni principali
Rettifica della direttiva 2002/55/CE
L’articolo 1 dispone che la direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all’allegato della direttiva. L’allegato sostituisce la lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 1, ripristinando la definizione di "ortaggi" come piante di determinate specie destinate alla produzione agricola od orticola, con esclusione degli usi ornamentali, e aggiornando l’elenco dei generi, specie, gruppi e ibridi compresi.
Definizione di ortaggi ed elenco delle specie
La nuova lettera b) dell’articolo 2, paragrafo 1, elenca in modo dettagliato i gruppi/specie considerati ortaggi, tra cui varie specie di Allium, Brassica, Cucumis, Solanum, Phaseolus, Pisum, Zea mays e altre, includendo tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi indicati. La modifica è rilevante ai fini dell’ambito oggettivo della direttiva 2002/55/CE sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020. È richiesto che tali disposizioni contengano un riferimento alla presente direttiva o siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione delle misure adottate. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Destinatari e base di adozione
L’articolo 3 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri. Il testo è adottato dalla Commissione il 23 marzo 2020 ed è dichiarato rilevante ai fini del SEE.
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