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Direttiva 2020/284

Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento

Normativa europea32020L0284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE introducendo obblighi specifici per i prestatori di servizi di pagamento, al fine di mettere a disposizione delle autorità fiscali informazioni utili a individuare e contrastare le frodi IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli obblighi riguardano la conservazione elettronica, per tre anni civili, di dati dettagliati su beneficiari e pagamenti transfrontalieri che superino determinate soglie. La disciplina coordina tali dati con il sistema di cooperazione amministrativa previsto dal regolamento (UE) n. 904/2010 e richiama espressamente le esigenze di proporzionalità e protezione dei dati personali.

Introduzione di obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi a taluni pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento, per rafforzare la lotta contro le frodi IVA nel commercio elettronico.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi di pagamento rientranti nella direttiva (UE) 2015/2366, compresi i soggetti esentati ex articolo 32 di tale direttiva, quando prestano servizi di pagamento relativi a pagamenti transfrontalieri. I pagamenti rilevanti sono quelli in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. Gli obblighi sorgono solo al superamento della soglia di più di 25 pagamenti transfrontalieri nello stesso trimestre civile destinati al medesimo beneficiario; restano esclusi i prestatori di servizi di pagamento non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366. Quando sia il prestatore del pagatore sia quello del beneficiario siano localizzati in uno Stato membro, la documentazione è in linea di principio conservata solo dal prestatore del beneficiario.

Introduzione di obblighi per i prestatori di servizi di pagamento in materia IVA

La direttiva (UE) 2020/284 modifica la direttiva 2006/112/CE introducendo una sezione specifica sugli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la lotta contro le frodi IVA connesse al commercio elettronico transfrontaliero, fornendo alle autorità fiscali informazioni più puntuali sui flussi di pagamento rilevanti.

Finalità e contesto

Il legislatore unionale evidenzia che l’espansione dell’e-commerce facilita vendite transfrontaliere ai consumatori finali e che operatori fraudolenti possono sfruttare tali operazioni per eludere gli obblighi IVA. Poiché i pagamenti online avvengono in larga parte tramite prestatori di servizi di pagamento, questi soggetti dispongono di informazioni essenziali per identificare pagatore, beneficiario, importi, date e localizzazione dei pagamenti. La direttiva mira dunque a rendere tali dati disponibili alle autorità fiscali in modo proporzionato e limitato a quanto necessario, nel rispetto del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Gli obblighi si applicano ai prestatori di servizi di pagamento rientranti nella direttiva (UE) 2015/2366, inclusi i soggetti che beneficiano di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva. La disciplina riguarda solo i pagamenti transfrontalieri, definiti come pagamenti in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

Gli obblighi di conservazione della documentazione scattano soltanto oltre una soglia quantitativa: più di 25 pagamenti transfrontalieri nello stesso trimestre civile destinati al medesimo beneficiario. Il conteggio è effettuato per Stato membro e per identificativo, sulla base delle regole dell’articolo 243 quater; se il prestatore dispone di elementi che indicano più identificativi del beneficiario, il calcolo va eseguito per beneficiario.

Definizioni rilevanti

L’articolo 243 bis inserisce definizioni funzionali all’applicazione della nuova sezione, richiamando le categorie della direttiva (UE) 2015/2366. In particolare, vengono definiti prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento, pagamento, pagatore, beneficiario, Stato membro di origine, Stato membro ospitante, conto di pagamento, IBAN e BIC. Tali definizioni sono centrali perché determinano i soggetti obbligati, i dati da raccogliere e i criteri di localizzazione territoriale.

Obbligo di conservazione e logica di attivazione

L’articolo 243 ter, paragrafo 1, impone agli Stati membri di far sì che i prestatori conservino una documentazione sufficientemente dettagliata sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi prestati per ciascun trimestre civile, con finalità di controllo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi considerate effettuate nel territorio di uno Stato membro ai sensi del titolo V della direttiva 2006/112/CE.

L’obbligo si applica soltanto ai servizi di pagamento relativi a pagamenti transfrontalieri. Il paragrafo 2 introduce la soglia di più di 25 pagamenti transfrontalieri nello stesso trimestre civile destinati allo stesso beneficiario, quale indicatore della probabilità che i pagamenti siano collegati a un’attività economica e non a pagamenti di natura non commerciale.

Riparto degli obblighi tra prestatori coinvolti nello stesso pagamento

La direttiva considera il caso in cui più prestatori siano coinvolti in un unico pagamento. In tale ipotesi, tutti i prestatori coinvolti possono essere assoggettati agli obblighi di conservazione e comunicazione, salvo le specifiche esclusioni previste. Tuttavia, la documentazione e le informazioni da comunicare devono riguardare il pagamento tra pagatore iniziale e beneficiario finale, non i trasferimenti intermedi tra prestatori.

L’articolo 243 ter, paragrafo 3, chiarisce inoltre che, quando almeno uno dei prestatori del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, l’obbligo non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori del pagatore per quel pagamento; resta però fermo il computo di tali operazioni ai fini del raggiungimento della soglia quantitativa. La localizzazione di un prestatore è determinata tramite BIC o altro codice identificativo d’azienda che ne consenta l’individuazione univoca.

Localizzazione del pagatore e del beneficiario

L’articolo 243 quater stabilisce i criteri per individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario. In via principale, la localizzazione è ricavata dall’IBAN del conto di pagamento o da altro identificativo univoco che indichi il soggetto e la sua localizzazione. In assenza di tale elemento, si ricorre al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario.

Queste regole sono funzionali a determinare se un pagamento è transfrontaliero e, quindi, se ricorre l’obbligo di conservazione della documentazione.

Contenuto minimo della documentazione da conservare

L’articolo 243 quinquies elenca in modo dettagliato i dati che devono essere conservati. Tra questi figurano:

  • il BIC o altro codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento;
  • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario;
  • se disponibile, il numero di identificazione IVA o altro codice fiscale nazionale del beneficiario;
  • l’IBAN o, in mancanza, altro identificativo univoco del beneficiario e della sua localizzazione;
  • il BIC o altro codice identificativo del prestatore che agisce per conto del beneficiario quando quest’ultimo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
  • l’indirizzo del beneficiario, se disponibile;
  • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri rilevanti;
  • i dettagli degli eventuali rimborsi di tali pagamenti.

Per i pagamenti e i rimborsi devono essere conservati anche data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine o di destinazione e informazioni utilizzate per determinarli, un riferimento univoco del pagamento e, se del caso, l’indicazione che il pagamento è stato disposto nei locali dell’esercente.

Durata della conservazione e messa a disposizione delle informazioni

La documentazione deve essere conservata in formato elettronico per tre anni civili, a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento. La scelta del termine è motivata nei considerando con esigenze di proporzionalità e con la necessità di consentire controlli efficaci e indagini sulle frodi IVA.

Le informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti in conformità dell’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, ossia nell’ambito del sistema di cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia di IVA.

Protezione dei dati e proporzionalità

La direttiva insiste sul fatto che il trattamento delle informazioni deve rimanere proporzionato e limitato a quanto necessario per la lotta contro le frodi IVA. I dati relativi al pagatore sono circoscritti alla sua localizzazione; per il beneficiario e per il pagamento si conservano solo le informazioni strettamente necessarie all’individuazione degli autori di frodi e ai controlli fiscali. I considerando richiamano espressamente il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725, nonché il parere del Garante europeo della protezione dei dati.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2023 e applicarle dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per gli operatori dei pagamenti e per i soggetti che assistono imprese attive nell’e-commerce transfrontaliero. Essa impone di verificare i flussi di pagamento, i criteri di localizzazione dei soggetti coinvolti e l’eventuale superamento della soglia trimestrale che fa scattare gli obblighi di conservazione. Occorre inoltre presidiare i profili di compliance documentale, conservazione elettronica, data governance e coordinamento con gli adempimenti IVA e con la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’articolo 243 bis inserisce le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento, pagamento, pagatore, beneficiario, Stato membro di origine, Stato membro ospitante, conto di pagamento, IBAN e BIC, richiamando in larga parte la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento (UE) n. 260/2012.

Obbligo di conservazione per pagamenti transfrontalieri

L’articolo 243 ter, paragrafo 1, impone agli Stati membri di obbligare i prestatori di servizi di pagamento a conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi prestati per ogni trimestre civile, limitatamente ai pagamenti transfrontalieri, per consentire i controlli IVA.

Soglia di attivazione dell’obbligo

L’obbligo si applica solo quando, nel corso di un trimestre civile, il prestatore fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario. Il conteggio è effettuato per Stato membro e per identificativo di cui all’articolo 243 quater, paragrafo 2, e, se il prestatore dispone di informazioni su più identificativi del beneficiario, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Riparto degli obblighi tra prestatori del pagatore e del beneficiario

L’articolo 243 ter, paragrafo 3, esclude dall’obbligo i servizi di pagamento forniti dai prestatori del pagatore quando almeno uno dei prestatori del beneficiario è localizzato in uno Stato membro; in tal caso il prestatore del pagatore include comunque tali servizi nel conteggio della soglia. La localizzazione del prestatore è determinata tramite BIC o altro codice identificativo d’azienda che ne consenta l’individuazione univoca.

Durata e disponibilità della documentazione

L’articolo 243 ter, paragrafo 4, lettera a), stabilisce che la documentazione sia conservata in formato elettronico per tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento. La lettera b) dispone che la documentazione sia messa a disposizione dello Stato membro di origine o, se del caso, degli Stati membri ospitanti secondo l’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

Criteri per individuare la localizzazione di pagatore e beneficiario

L’articolo 243 quater prevede che la localizzazione del pagatore e del beneficiario sia determinata, in primo luogo, tramite IBAN o altro identificativo univoco che ne indichi la localizzazione e, in mancanza, tramite BIC o altro codice identificativo d’azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del soggetto interessato.

Contenuto minimo della documentazione

L’articolo 243 quinquies elenca i dati da conservare: BIC o altro codice identificativo del prestatore; nome o denominazione commerciale del beneficiario; eventuale numero di partita IVA o altro codice fiscale nazionale; IBAN o altro identificativo del beneficiario; BIC del prestatore che agisce per conto del beneficiario, se il beneficiario riceve fondi senza conto di pagamento; indirizzo del beneficiario, se disponibile; dettagli dei pagamenti transfrontalieri e degli eventuali rimborsi ad essi relativi.

Dettaglio delle informazioni sui pagamenti

Per ciascun pagamento o rimborso, devono essere conservati data e ora, importo e valuta, Stato membro di origine o di destinazione e informazioni usate per determinarli, un riferimento univoco del pagamento e, se del caso, l’indicazione che il pagamento è stato disposto nei locali dell’esercente.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2023 e applicarle dal 1° gennaio 2024. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativaservizi di pagamentocommercio elettronicoprotezione dei dati

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