Direttiva 2020/285
Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo significativo il regime speciale IVA per le piccole imprese, rendendo possibile la franchigia anche per soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e fissando nuove soglie e nuove regole di calcolo del volume d’affari. Introduce inoltre obblighi di notifica e comunicazione armonizzati, ma al tempo stesso prevede importanti semplificazioni per le piccole imprese che beneficiano della franchigia. Sul piano dell’applicazione pratica, rafforza lo scambio automatizzato di informazioni tra amministrazioni fiscali attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010.
Riforma del regime speciale IVA per le piccole imprese, con ampliamento della franchigia, semplificazioni procedurali e rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle piccole imprese/soggetti passivi IVA nell’Unione europea, sia stabiliti nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA sia stabiliti in altri Stati membri che intendano avvalersi della franchigia in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Incide sul sistema comune IVA di cui alla direttiva 2006/112/CE e, sul piano amministrativo, sul regolamento (UE) n. 904/2010 in materia di cooperazione e scambio di informazioni. Restano rilevanti le esclusioni e limitazioni connesse al superamento delle soglie nazionali o dell’Unione, alle operazioni escluse dal regime speciale e agli obblighi generalizzati per chi non rispetta gli obblighi di comunicazione previsti.
Riforma del regime speciale IVA per le piccole imprese
La direttiva (UE) 2020/285 interviene sul sistema comune IVA per aggiornare il regime speciale delle piccole imprese, ritenuto non più coerente con l’attuale assetto del mercato interno e poco efficace nel ridurre gli oneri di conformità. La riforma mira a semplificare gli adempimenti, favorire la crescita delle piccole imprese e aprire la franchigia anche a soggetti stabiliti in altri Stati membri, accompagnando il tutto con un rafforzamento degli scambi informativi tra amministrazioni fiscali.
Obiettivi e logica della riforma
I considerando evidenziano che il precedente regime era costruito su un modello di imposizione nello Stato membro di origine e risultava ormai obsoleto. La nuova disciplina intende:
- ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese;
- assicurare condizioni più eque nel mercato interno;
- attenuare le distorsioni concorrenziali derivanti dal fatto che la franchigia fosse, in pratica, collegata solo allo Stato membro di stabilimento;
- mantenere la tutela delle entrate fiscali attraverso soglie armonizzate e controlli più efficaci.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
La direttiva si applica ai soggetti passivi IVA che siano piccole imprese, sia stabiliti nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta sia stabiliti in altri Stati membri. La franchigia può essere concessa solo entro i limiti fissati dalla direttiva e dalle soglie nazionali; per l’accesso transfrontaliero è richiesto che il soggetto passivo:
- sia stabilito in uno Stato membro;
- presenti una previa notifica allo Stato membro di stabilimento;
- rientri nelle soglie di volume d’affari previste.
La disciplina incide anche sul regolamento (UE) n. 904/2010, per consentire alle autorità fiscali lo scambio automatico di dati necessari al controllo del regime.
Definizioni e grandezze rilevanti
L’articolo 280 bis introduce due definizioni chiave:
- "volume d’affari annuo nello Stato membro": valore totale annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo in uno Stato membro nel corso di un anno civile;
- "volume d’affari annuo nell’Unione": valore totale annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile.
L’articolo 288 specifica che, ai fini della franchigia, il volume d’affari annuo comprende anche talune operazioni esenti o assimilate, tra cui:
- operazioni esenti con diritto a detrazione a norma degli articoli 110, 111 o 125, paragrafo 1;
- operazioni esenti ai sensi degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
- operazioni esenti ai sensi dell’articolo 138 nei casi in cui si applichi la franchigia di cui a tale articolo;
- operazioni immobiliari, operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e prestazioni di assicurazione e riassicurazione, salvo che abbiano carattere accessorio.
Non si computano, invece, le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali.
Franchigia per soggetti stabiliti e non stabiliti
L’articolo 284 è il fulcro della riforma. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in tale territorio, purché il volume d’affari annuo nello Stato membro non superi 85 000 EUR. È consentito stabilire soglie differenziate per diversi settori di attività, ma solo sulla base di criteri oggettivi e sempre entro il limite di 85 000 EUR.
La novità più rilevante è che gli Stati membri che applicano la franchigia devono riconoscerla anche alle imprese stabilite in altri Stati membri, a condizione che:
- il volume d’affari annuo nell’Unione non superi 100 000 EUR;
- il volume delle cessioni e prestazioni nello Stato membro di esenzione non superi la soglia applicabile a livello nazionale.
Le soglie nazionali non possono distinguere tra soggetti stabiliti e non stabiliti.
Notifica preventiva, identificazione e termini di applicazione
Per accedere alla franchigia in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, il soggetto passivo deve fare previa notifica allo Stato membro di stabilimento e ottenere un numero individuale di identificazione valido esclusivamente in quello Stato, contraddistinto dal suffisso "EX". Gli Stati membri possono riutilizzare il numero IVA già attribuito oppure usare altra struttura di identificazione, purché il sistema consenta l’identificazione univoca.
Gli aggiornamenti della notifica devono includere le modifiche rilevanti, in particolare l’estensione della franchigia ad altri Stati membri o la cessazione dell’adesione in uno o più Stati. La cessazione decorre, di regola, dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione dell’aggiornamento; se l’aggiornamento arriva nell’ultimo mese del trimestre, la decorrenza è dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo.
La franchigia nello Stato membro di esenzione decorre dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento comunica il numero individuale o conferma il numero dopo l’aggiornamento. Tale data non può essere posteriore di oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, salvo casi specifici di controlli necessari per prevenire evasione o elusione fiscale.
Obblighi di comunicazione periodica e cessazione del regime
L’articolo 284 ter impone al soggetto passivo che si avvale della franchigia in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento una comunicazione trimestrale allo Stato membro di stabilimento, entro un mese dalla fine del trimestre. La comunicazione deve contenere:
- il valore totale delle cessioni e prestazioni nel trimestre nello Stato membro di stabilimento, oppure "0" se non vi sono state operazioni;
- il valore totale delle cessioni e prestazioni nel trimestre in ciascuno degli altri Stati membri, oppure "0" se non vi sono state operazioni.
Se nel corso dell’anno viene superata la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione, il soggetto passivo deve informare lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi e comunicare anche il valore delle operazioni effettuate dall’inizio del trimestre fino al superamento.
L’articolo 284 sexies prevede che lo Stato membro di stabilimento disattivi senza indugio il numero di identificazione, o aggiorni i dati, quando ricorre uno dei seguenti casi:
- superamento della soglia comunicata;
- notifica dello Stato membro di esenzione che il soggetto passivo non può beneficiare della franchigia o che la franchigia è cessata;
- rinuncia volontaria del soggetto passivo;
- cessazione delle attività o presunzione di cessazione.
Superamento delle soglie e periodo di tolleranza
L’articolo 288 bis disciplina gli effetti del superamento delle soglie. In linea generale:
- se la soglia nazionale è superata nell’anno civile precedente, il soggetto passivo non può beneficiare della franchigia per un anno civile; lo Stato membro può estendere questo periodo a due anni civili;
- se durante l’anno il superamento della soglia nazionale non eccede il 10 %, il soggetto passivo può continuare ad avvalersi della franchigia per quell’anno;
- se il superamento è superiore al 10 %, la franchigia cessa da quel momento;
- gli Stati membri possono prevedere un massimale del 25 % o consentire il mantenimento della franchigia senza massimale durante l’anno del superamento, ma non possono riconoscere la franchigia se il volume d’affari nello Stato membro supera 100 000 EUR;
- in deroga, gli Stati membri possono stabilire che la franchigia cessi immediatamente al superamento della soglia.
Per i soggetti non stabiliti, il superamento della soglia del volume d’affari annuo nell’Unione nell’anno precedente impedisce l’accesso alla franchigia; se la soglia è superata in corso d’anno, la franchigia cessa da quel momento.
Semplificazioni per le piccole imprese in franchigia nello Stato membro di stabilimento
La nuova sezione 2 bis introduce un pacchetto di semplificazioni opzionali per le piccole imprese che beneficiano della franchigia nel proprio Stato membro e la utilizzano solo in tale territorio. Gli Stati membri possono dispensarle:
- dalla dichiarazione di inizio attività ex articolo 213 e dall’identificazione tramite numero individuale ex articolo 214, salvo alcune operazioni specifiche;
- dalla presentazione della dichiarazione IVA ex articolo 250;
- da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271.
Se non concedono l’esonero dalla dichiarazione IVA, devono almeno consentire una dichiarazione semplificata su base annuale. Le imprese restano comunque libere di optare per il periodo d’imposta previsto dall’articolo 252.
Regime opzionale e altre modifiche alla direttiva 2006/112/CE
La direttiva modifica anche altre disposizioni connesse:
- l’articolo 167 bis, relativo a un regime opzionale, viene aggiornato con un limite di 2 000 000 EUR per la soglia del volume d’affari annuo;
- l’articolo 169 viene riformulato per coordinare il diritto alla detrazione con le nuove esenzioni;
- l’articolo 220 bis prevede l’emissione della fattura in taluni casi in cui il soggetto passivo benefici della franchigia;
- gli articoli 272, 285, 286, 287, 291 e 292 sono soppressi;
- gli articoli 314 e 334 sono modificati per coordinare il trattamento delle cessioni di beni effettuate da soggetti in franchigia e riguardanti beni d’investimento.
Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni
L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per rendere effettivo il controllo del nuovo regime. In particolare, vengono introdotte informazioni specifiche che devono essere raccolte e rese accessibili, tra cui:
- dati identificativi dei soggetti passivi;
- Stati membri in cui si applica la franchigia;
- data di inizio applicazione della franchigia;
- valori trimestrali delle operazioni;
- data di superamento della soglia UE;
- data di cessazione volontaria o di cessazione dell’attività.
Lo Stato membro di stabilimento deve trasmettere elettronicamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla loro disponibilità. Lo Stato membro che concede la franchigia deve poi confermare, entro 15 giorni lavorativi, che le condizioni sono soddisfatte e comunicare senza indugio la data di cessazione del beneficio quando ricorrono i presupposti.
La Commissione deve adottare atti di esecuzione per definire i dettagli tecnici, compreso un messaggio elettronico comune, sia per la ricerca automatizzata delle informazioni sia per la trasmissione tra autorità fiscali.
Pubblicità delle regole nazionali e informazioni alla Commissione
Il regolamento modificato prevede che la Commissione pubblichi sul proprio sito internet i dettagli delle disposizioni nazionali di recepimento riguardanti il regime speciale per le piccole imprese. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dall’articolo 1 della direttiva.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento dell’articolo 1 entro il 31 dicembre 2024 e applicarle dal 1º gennaio 2025. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
L’articolo 2, relativo alle modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010, si applica dal 1º gennaio 2025. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rilievi pratici per il professionista
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta un’importante revisione operativa del regime IVA delle micro e piccole imprese:
- amplia le ipotesi di esenzione/franchigia anche in contesto transfrontaliero;
- introduce nuove soglie e nuove verifiche sul volume d’affari nazionale e unionale;
- impone controlli e flussi informativi più strutturati tra Stati membri;
- lascia tuttavia agli Stati membri margini significativi sulla scelta di soglie settoriali, sulla disciplina delle opzioni e su alcune semplificazioni amministrative.
In prospettiva applicativa, il punto centrale sarà il coordinamento tra recepimento nazionale, procedure informatiche e disciplina concreta delle dichiarazioni/comunicazioni richieste alle imprese che intendono operare in franchigia in più Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo della riforma del regime speciale per le piccole imprese
La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per superare un sistema ritenuto obsoleto e sproporzionato rispetto agli oneri di conformità delle piccole imprese. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi, favorire la crescita e gli scambi transfrontalieri e consentire anche alle piccole imprese stabilite in altri Stati membri di beneficiare della franchigia.
Nuove definizioni e criteri di calcolo del volume d’affari
Inserisce nell’articolo 280 bis le definizioni di "volume d’affari annuo nello Stato membro" e "volume d’affari annuo nell’Unione". Riformula l’articolo 288 per precisare quali operazioni concorrono al volume d’affari rilevante ai fini della franchigia e stabilisce che non si considerano le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali.
Franchigia nazionale e franchigia transfrontaliera
L’articolo 284 consente agli Stati membri di esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi ivi stabiliti con volume d’affari annuo nello Stato membro non superiore a 85 000 EUR. Gli Stati possono prevedere soglie differenziate per settori, con criteri oggettivi, ma senza distinzione tra soggetti stabiliti e non stabiliti. Gli Stati che introducono la franchigia devono concederla anche a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, purché il volume d’affari annuo nell’Unione non superi 100 000 EUR e il volume d’affari nello Stato membro di esenzione non superi la soglia locale applicabile.
Notifica preventiva, numero individuale e aggiornamenti
Per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo deve effettuare una previa notifica allo Stato membro di stabilimento ed essere identificato con un numero individuale valido solo in tale Stato membro, contraddistinto dal suffisso "EX". Ogni modifica delle informazioni, inclusa l’intenzione di estendere la franchigia ad altri Stati membri o di cessarla in uno o più Stati, deve essere comunicata con aggiornamento della notifica.
Termini per l’attivazione della franchigia e per i controlli
La franchigia si applica nello Stato membro di esenzione dalla data di comunicazione del numero individuale o della conferma del numero a seguito dell’aggiornamento, entro un termine massimo di 35 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica, salvo casi specifici di prevenzione di evasione o elusione fiscale che richiedano più tempo. La cessazione della franchigia in caso di aggiornamento decorre, in linea generale, dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione dell’informazione, o dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo se la comunicazione avviene nell’ultimo mese del trimestre.
Comunicazioni trimestrali e perdita del beneficio
Il soggetto passivo che usa la franchigia in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento deve comunicare trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, il valore delle operazioni effettuate nel proprio Stato membro e in ciascuno degli altri Stati membri, anche indicando "0" se non vi sono operazioni. Se supera la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione, deve informare lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi e comunicare i valori dall’inizio del trimestre fino al superamento della soglia.
Semplificazioni per le piccole imprese in franchigia nello Stato membro di stabilimento
Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia e la usano solo nello Stato membro di stabilimento dall’obbligo di dichiarare l’inizio attività e di essere identificate con numero individuale, salvo talune operazioni elencate nell’articolo 214. Possono inoltre dispensarle dalla dichiarazione IVA o consentire una dichiarazione semplificata annuale, nonché esonerarle da alcuni o tutti gli obblighi di registrazione e documentazione di cui agli articoli da 217 a 271.
Abrogazioni e soppressione della riduzione decrescente dell’imposta
Sono soppressi gli articoli 285, 286, 287, 291 e 292 della direttiva 2006/112/CE, oltre alla sezione 3 del capo 1 del titolo XII. Viene eliminata la riduzione decrescente dell’imposta, considerata complessa e poco utile alla riduzione degli oneri di conformità.
Opzione per il regime generale IVA
Gli Stati membri possono consentire ai soggetti passivi di scegliere tra il regime generale IVA e il regime speciale per le piccole imprese. Restano agli Stati membri le modalità e le condizioni di esercizio dell’opzione, ora espressamente rinviate alla disciplina nazionale.
Cooperazione amministrativa e accesso alle informazioni
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è modificato per consentire alle autorità competenti accesso automatizzato alle informazioni raccolte ai fini della franchigia. La Commissione deve adottare atti di esecuzione per i dettagli tecnici della ricerca automatizzata e della trasmissione dei dati. È previsto un set minimo di dati accessibili, incluse le informazioni identificative, gli Stati membri interessati, le date di decorrenza e cessazione della franchigia e i valori trimestrali delle operazioni.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento dell’articolo 1 entro il 31 dicembre 2024 e applicarle dal 1º gennaio 2025. L’articolo 2, relativo alle modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010, si applica dal 1º gennaio 2025. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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