Direttiva 2020/262
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2020/262 rifonde la disciplina generale delle accise, sostituendo la direttiva 2008/118/CE e mantenendo un quadro armonizzato per la tassazione di specifici prodotti nel mercato interno. Regola in modo dettagliato quando l’accisa diventa esigibile, chi ne è debitore, come si svolgono i movimenti in sospensione d’accisa e i movimenti di prodotti già immessi in consumo, nonché le esenzioni e le deroghe ammissibili. Introduce e consolida l’uso del sistema informatizzato per la tracciabilità dei movimenti, con regole transitorie fino al completamento della migrazione al nuovo regime elettronico. Il recepimento è fissato al 31 dicembre 2021, con applicazione generale dal 13 febbraio 2023 per le disposizioni sostanziali.
Regime generale armonizzato delle accise nell’Unione europea per prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati e relative regole di circolazione, esigibilità, controlli e esenzioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 1, paragrafo 1: prodotti energetici ed elettricità, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati. Riguarda la fabbricazione, trasformazione, detenzione, magazzinaggio, circolazione, importazione, esportazione, immissione in consumo, acquisto da privati, vendite a distanza, consegne commerciali e talune esenzioni. Si applica al territorio dell’Unione, con esclusioni territoriali specifiche previste dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e con regole particolari per alcuni territori e situazioni speciali (Canarie, territori francesi ultraperiferici, Åland, isole Anglo-normanne, Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Monaco, San Marino, Akrotiri e Dhekelia, Isola di Man, Jungholz e Mittelberg).
Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio – regime generale delle accise
La direttiva rifonde la disciplina europea delle accise, sostituendo la direttiva 2008/118/CE per fornire un quadro unico e aggiornato sui prodotti soggetti ad accisa, sulla loro circolazione e sulle condizioni di esigibilità dell’imposta. Il legislatore unionale ribadisce l’esigenza di armonizzazione per il corretto funzionamento del mercato interno, lasciando agli Stati membri margini di disciplina soprattutto su modalità applicative, procedure semplificate, deroghe limitate ed esenzioni di dettaglio.
Obiettivo e impianto generale
La direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise sui prodotti energetici ed elettricità, sull’alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati. La logica di fondo è duplice: assicurare regole uniformi sul momento impositivo, sul debitore e sulle circolazioni transfrontaliere, ma consentire agli Stati membri di adattare l’organizzazione amministrativa, i controlli e talune esenzioni purché compatibili con il diritto dell’Unione.
Ambito di applicazione territoriale e materiale
L’ambito materiale comprende la fabbricazione, trasformazione, detenzione, magazzinaggio, circolazione, importazione, esportazione, immissione in consumo, acquisti da privati, vendite a distanza e movimenti commerciali di prodotti già immessi in consumo. Sul piano territoriale, la direttiva si applica al territorio dell’Unione, ma esclude territori specifici elencati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3. Sono inoltre previste discipline territoriali speciali per Monaco, San Marino, Akrotiri e Dhekelia, Isola di Man, Jungholz e Mittelberg, nonché per il trattamento dei movimenti con taluni territori ultraperiferici o particolari.
Definizioni essenziali
Le definizioni dell’articolo 3 sono centrali per la corretta applicazione del regime. In particolare, assumono rilievo: depositario autorizzato, deposito fiscale, regime di sospensione dall’accisa, destinatario registrato, speditore registrato, speditore certificato e destinatario certificato. La direttiva chiarisce anche cosa debba intendersi per importazione, ingresso irregolare, Stato membro di destinazione, rimborso e sgravio.
Evento imponibile, esigibilità e debito d’imposta
L’accisa sorge alla fabbricazione nell’Unione, all’importazione o all’ingresso irregolare. L’esigibilità si colloca, in linea di principio, nel momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. Quest’ultima include lo svincolo dal regime sospensivo, la detenzione o il magazzinaggio fuori dal regime, la fabbricazione irregolare fuori dal regime e l’importazione, salvo immediato vincolo a sospensione. Il debitore varia a seconda della fattispecie: possono essere obbligati il depositario autorizzato, il destinatario registrato, il fabbricante, il dichiarante, altri soggetti coinvolti o chi abbia prestato garanzia, con responsabilità solidale quando più soggetti siano tenuti al medesimo debito.
Distruzione, perdite e soglie comuni
La direttiva distingue fra distruzione totale o perdita irrimediabile e perdite parziali dovute alla natura dei prodotti. Se la distruzione o la perdita è causata da caso fortuito, forza maggiore o autorizzazione dell’autorità competente, essa non costituisce immissione in consumo. Per le perdite parziali durante movimenti in sospensione, l’esclusione dall’imposizione opera entro soglie comuni da fissare con atti delegati della Commissione, tenendo conto delle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, della temperatura, della distanza e del tempo di trasporto. In assenza di tali soglie, continuano ad applicarsi le regole nazionali.
Circolazione in sospensione d’accisa
I prodotti possono circolare in sospensione d’accisa tra depositi fiscali, verso destinatari registrati, verso luoghi di uscita dall’Unione, verso destinatari esenti o verso uffici doganali di uscita, nonché dal luogo di importazione verso tali destinazioni tramite speditore registrato. La regola generale è l’uso del documento amministrativo elettronico, elaborato tramite il sistema informatizzato collegato alla decisione (UE) 2020/263. Il sistema disciplina anche l’annullamento del documento, la modifica della destinazione e le verifiche da parte delle autorità competenti.
Garanzie e controllo dei movimenti
Per i movimenti in sospensione d’accisa gli Stati membri richiedono, di regola, una garanzia a copertura del rischio fiscale. La garanzia è normalmente prestata dallo speditore o dal depositario autorizzato, ma può essere prestata anche da trasportatore, proprietario, destinatario o più soggetti insieme, secondo le condizioni nazionali. La garanzia è valida in tutta l’Unione. Non è richiesta per i prodotti energetici movimentati attraverso condutture fisse, salvo casi giustificati. La direttiva consente inoltre alcune esenzioni o semplificazioni per movimenti interni o marittimi, se gli Stati membri interessati concordano.
Formalità elettroniche, esportazioni e indisponibilità del sistema
Il movimento in sospensione è subordinato alla presentazione di una bozza di documento amministrativo elettronico e alla verifica elettronica da parte dell’autorità di spedizione. Analoghe regole valgono per l’esportazione, con coordinamento tra documento amministrativo elettronico e dichiarazione doganale. Se il sistema informatizzato non è disponibile, la direttiva ammette l’uso di documenti di riserva e prevede la successiva sostituzione con il documento elettronico, nonché l’uso di prove alternative di ricevimento o uscita, come visti doganali e altra documentazione idonea.
Movimenti di prodotti già immessi in consumo
Per i prodotti già immessi in consumo, la direttiva distingue tre fattispecie principali. Primo, gli acquisti da privati per uso personale: l’accisa è dovuta solo nello Stato membro di acquisto, salvo alcuni prodotti energetici trasportati con modalità atipiche. Gli Stati membri possono utilizzare livelli indicativi minimi per valutare l’uso personale. Secondo, i prodotti inviati per scopi commerciali da uno Stato membro a un altro: l’accisa è dovuta nello Stato membro di destinazione, con uso obbligatorio di speditore certificato e destinatario certificato, documento amministrativo elettronico semplificato e garanzia. Terzo, le vendite a distanza a favore di privati: il venditore o il suo rappresentante fiscale è debitore dell’accisa nello Stato membro di destinazione, con obblighi di registrazione, garanzia, pagamento e contabilità.
Esenzioni e certificato di esenzione
Le esenzioni riguardano relazioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali, talune forze armate e determinati accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali. I movimenti in sospensione destinati a beneficiari esenti devono essere accompagnati da un certificato di esenzione, il cui modello è adottato dalla Commissione con atto di esecuzione. Sono previste regole specifiche per le forze armate NATO e per i movimenti interni o bilaterali, nonché per le vendite esenti ai viaggiatori diretti verso paesi o territori terzi per via aerea o marittima.
Contrassegni fiscali, piccoli produttori di vino e regimi speciali
Gli Stati membri possono imporre contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento sui prodotti immessi in consumo, purché ciò non ostacoli la libera circolazione. Gli importi versati per ottenerli devono essere rimborsati, sgravati o svincolati quando l’accisa è riscossa in un altro Stato membro, con possibile condizione della rimozione o distruzione dei contrassegni. Gli Stati membri possono esentare i piccoli produttori di vino dagli obblighi procedurali della direttiva, mentre per i rifornimenti di navi e aeromobili resta possibile mantenere le norme nazionali fino all’adozione di una disciplina UE. È inoltre consentito un regime speciale per i ponti di confine costruiti o mantenuti sulla base di accordi tra Stati membri.
Recepimento, applicazione e abrogazione della direttiva precedente
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2021 le misure di recepimento delle disposizioni sostanziali indicate dall’articolo 55; tali disposizioni si applicano dal 13 febbraio 2023, salvo la disciplina transitoria. La direttiva 2008/118/CE è abrogata con effetto da tale data. In via transitoria, il ricevimento dei prodotti può continuare secondo le formalità della direttiva abrogata fino al 31 dicembre 2023, mentre alcune notifiche sul regime esportativo possono essere effettuate al di fuori del sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.
Delega alla Commissione e comitologia
La direttiva attribuisce alla Commissione poteri delegati, in particolare per le soglie comuni di perdita parziale e per la struttura e il contenuto dei documenti elettronici e dei documenti di riserva. La delega è a tempo indeterminato, ma revocabile dal Consiglio, con meccanismo di obiezione entro due mesi. Per le competenze di esecuzione, la Commissione opera assistita dal comitato delle accise secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Profili di interesse pratico per gli operatori
Per avvocati, fiscalisti e commercialisti, i punti operativi più rilevanti sono: individuazione del momento in cui l’accisa diventa esigibile; corretta qualificazione del debitore; gestione di garanzie e documentazione elettronica; trattamento delle irregolarità e delle prove alternative; verifica della territorialità applicabile; e corretta distinzione tra movimenti in sospensione, vendite a distanza, consegne commerciali e acquisti privati. La direttiva lascia agli Stati membri un margine significativo nelle modalità applicative, ma impone un risultato armonizzato su circolazione, controllo e imposizione delle accise nell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e prodotti soggetti ad accisa
L’articolo 1 stabilisce il regime generale delle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di prodotti energetici ed elettricità, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati. Gli Stati membri possono applicare altre imposte indirette aventi finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa, purché conformi alle regole UE su base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo. Restano inoltre ammissibili imposte su prodotti diversi o su servizi non aventi carattere di imposte sul volume d’affari, senza formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra Stati membri.
Ambito territoriale e rapporti con il codice doganale
Gli articoli 2, 4 e 5 coordinano la direttiva con il codice doganale dell’Unione e delimitano il territorio di applicazione, escludendo specifici territori del territorio doganale e alcuni territori speciali. Sono previste disposizioni specifiche per la Finlandia, nonché regimi particolari per Canarie, territori francesi ultraperiferici e altri territori elencati. Monaco, San Marino, Akrotiri e Dhekelia e Isola di Man non sono considerati paesi terzi ai fini della direttiva, con obbligo per gli Stati membri di trattare i relativi movimenti come movimenti con gli Stati membri di riferimento indicati.
Definizioni chiave
L’articolo 3 introduce le definizioni operative centrali: depositario autorizzato, regime di sospensione dall’accisa, deposito fiscale, destinatario registrato, speditore registrato, speditore certificato, destinatario certificato, Stato membro di destinazione, importazione, ingresso irregolare, rimborso e sgravio. Tali definizioni sono essenziali per la ripartizione delle responsabilità e per l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria.
Immissione in consumo, esigibilità e distruzione/perdite
L’articolo 6 definisce il momento impositivo e l’esigibilità: l’accisa sorge alla fabbricazione nell’Unione, all’importazione o all’ingresso irregolare, ed è esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo. Sono elencati i casi di immissione in consumo, incluse le fuoriuscite irregolari dal regime sospensivo. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, anche parziale in casi di forza maggiore o autorizzati, non costituisce immissione in consumo; per le perdite parziali dovute alla natura dei prodotti, l’esenzione opera entro soglie comuni, da determinarsi con atti delegati della Commissione. Se tali soglie non sono ancora fissate, restano applicabili le norme nazionali.
Debitore dell’accisa e aliquote applicabili
L’articolo 7 individua il debitore dell’accisa in base alla fattispecie: depositario autorizzato, destinatario registrato o altra persona che svincola i prodotti dal regime sospensivo; soggetti coinvolti in irregolarità; detentore o magazziniere; fabbricante; dichiarante o altra persona responsabile nell’importazione o ingresso irregolare. Se vi sono più debitori, rispondono in solido. L’articolo 8 stabilisce che si applicano le condizioni e le aliquote vigenti nel momento in cui l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di immissione in consumo, con possibilità di adeguare le giacenze già immesse in consumo in caso di variazione delle aliquote.
Irregolarità nei movimenti in sospensione e rimborso/sgravio
L’articolo 9 disciplina le irregolarità durante i movimenti in sospensione: l’immissione in consumo si considera avvenuta nello Stato membro dell’irregolarità, o se non determinabile nello Stato membro in cui è rilevata; se i beni non giungono a destinazione senza irregolarità accertate, l’irregolarità si presume nello Stato membro di spedizione. Sono previsti termini di quattro mesi e, in taluni casi, di un mese per la prova contraria, nonché un termine di tre anni per individuare lo Stato membro effettivamente competente. L’articolo 10 consente rimborso o sgravio su richiesta nei casi stabiliti dagli Stati membri, nei limiti necessari a prevenire evasione e abuso.
Esenzioni, certificato di esenzione e duty free
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano le esenzioni per relazioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, forze armate UE e NATO, forze armate britanniche a Cipro e accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché le vendite esenti a viaggiatori diretti verso paesi o territori terzi per via aerea o marittima. Le consegne esenti in sospensione d’accisa verso altri Stati membri devono essere accompagnate da certificato di esenzione, il cui modello è adottato dalla Commissione con atto di esecuzione. Le vendite esenti alle frontiere terrestri non sono ammesse, mentre gli Stati membri devono prevenire evasione, elusione e abuso.
Fabbricazione, trasformazione, deposito fiscale e obblighi del depositario autorizzato
Gli articoli 14 e 15 prevedono che, salvo la direttiva, ciascuno Stato membro disciplini fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio; tali attività in sospensione d’accisa devono avvenire in un deposito fiscale. L’apertura ed esercizio del deposito richiedono autorizzazione e possono essere subordinati a condizioni antifrode. Il depositario autorizzato deve, tra l’altro, prestare garanzia se necessario, tenere la contabilità delle scorte e dei movimenti, registrare i prodotti a conclusione della circolazione e consentire controlli e verifiche.
Circolazione in sospensione d’accisa: luoghi, garanzie e destinatari
L’articolo 16 elenca le destinazioni possibili dei movimenti in sospensione: da deposito fiscale a altro deposito, destinatario registrato, luogo di uscita dall’Unione, destinatario esente, ufficio doganale di uscita, nonché dal luogo di importazione verso tali destinazioni tramite speditore registrato. Sono richieste, in alcuni casi, informazioni preventive all’importazione. L’articolo 17 impone una garanzia prestata di regola dallo speditore o depositario autorizzato, valida in tutta l’Unione; la garanzia non è richiesta, salvo casi giustificati, per i prodotti energetici via condutture fisse, e gli Stati membri possono escluderla per movimenti interamente interni o, con accordo, per via marittima. L’articolo 18 definisce obblighi del destinatario registrato, che non può fabbricare o detenere e deve garantire il pagamento prima della spedizione, registrare i prodotti e consentire verifiche; può essere limitato occasionalmente a quantità, speditore e periodo determinati.
Inizio e conclusione del movimento in sospensione
L’articolo 19 stabilisce che il movimento inizia quando i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o, in caso di importazione, quando sono immessi in libera pratica. Il movimento si conclude al ricevimento da parte del destinatario, all’uscita dall’Unione o, nel caso di vincolo al regime di transito esterno, al momento di tale vincolo.
Documento amministrativo elettronico, esportazioni e controlli elettronici
Gli articoli 20 e 21 prevedono che il movimento in sospensione avvenga solo con documento amministrativo elettronico, predisposto tramite il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263. Le autorità competenti verificano i dati, attribuiscono un codice unico di riferimento amministrativo e trasmettono il documento al destinatario competente. Sono disciplinati annullamento, modifica della destinazione, coordinamento con la dichiarazione di esportazione, informazione sul codice amministrativo e gestione delle incoerenze o del fatto che i prodotti non debbano più uscire dall’Unione. L’articolo 22 introduce un regime speciale per i prodotti energetici via mare o navigazione interna quando il destinatario non è noto all’inizio del movimento; l’articolo 23 consente, per i prodotti energetici, il frazionamento delle spedizioni in più movimenti alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
Formalità a destinazione e formalità all’uscita
L’articolo 24 impone al destinatario la presentazione della nota di ricevimento entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del movimento, tramite sistema informatizzato, con verifica elettronica da parte delle autorità. L’articolo 25 disciplina la nota di esportazione basata sui dati doganali, compresa la trasmissione allo Stato membro di spedizione, quando i prodotti escono dal territorio dell’Unione o sono vincolati al transito esterno.
Indisponibilità del sistema e documenti di riserva
Gli articoli 26, 27 e 28 disciplinano le ipotesi di indisponibilità del sistema informatizzato: il movimento può iniziare con documento di riserva contenente gli stessi dati, previa informazione alle autorità; analoghi documenti di riserva sono previsti per la destinazione o l’esportazione se la nota elettronica non può essere presentata nei termini. Sono previste regole per la conservazione delle copie, la successiva sostituzione del documento di riserva e la presentazione di prove alternative di ricevimento o uscita, compresi visti doganali e altri elementi probatori. L’articolo 29 attribuisce alla Commissione poteri delegati e di esecuzione sulla struttura e sul contenuto dei documenti e sulle procedure del sistema e dei documenti di riserva.
Procedure semplificate
Gli articoli 30 e 31 consentono agli Stati membri di istituire procedure semplificate per movimenti interni al proprio territorio e, di comune accordo, per movimenti frequenti e periodici tra due o più Stati membri, incluse le circolazioni tramite condutture fisse.
Movimenti di prodotti già immessi in consumo: acquisti da privati e consegne commerciali
L’articolo 32 prevede che i prodotti acquistati da privati per uso personale e trasportati personalmente siano tassati solo nello Stato membro di acquisto; per accertare l’uso personale gli Stati membri possono considerare una serie di indici e livelli indicativi minimi, tra cui 800 sigarette, 400 sigaretti, 200 sigari, 1 kg di tabacco da fumo, 10 l di bevande spiritose, 20 l di prodotti intermedi, 90 l di vino e 110 l di birra. L’articolo 33 disciplina i prodotti già immessi in consumo e trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali: l’accisa è dovuta nello Stato membro di destinazione, il trasporto è riservato a speditore certificato e destinatario certificato, e il movimento inizia e si conclude in momenti definiti. L’articolo 34 identifica il destinatario certificato come debitore dell’accisa, con responsabilità ulteriori in caso di mancata registrazione/certificazione; l’articolo 35 impone documento amministrativo elettronico semplificato, garanzia, pagamento all’arrivo e verifiche. Gli articoli 36-40 regolano le modalità elettroniche, i documenti di riserva, le prove alternative di ricevimento e i rimborsi nello Stato membro di spedizione.
Vendite a distanza
L’articolo 44 si applica ai prodotti già immessi in consumo acquistati da una persona non operatore economico stabilita in un altro Stato membro e spediti dal venditore o per suo conto: l’accisa è dovuta nello Stato membro di destinazione al momento della consegna. Il debitore è lo speditore, salva la facoltà di nominare un rappresentante fiscale; speditore o rappresentante devono registrarsi, prestare garanzia, pagare l’accisa e tenere contabilità. È previsto il rimborso dell’accisa pagata nel primo Stato membro se sono rispettate le procedure, nonché la possibilità di regole speciali per specifiche reti distributive nazionali.
Distruzione, perdita e irregolarità nei movimenti di prodotti già immessi in consumo
L’articolo 45 esclude l’esigibilità nello Stato membro di transito in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, anche parziale entro la soglia comune, con prova soddisfacente e conseguente svincolo della garanzia. L’articolo 46 disciplina le irregolarità durante i movimenti di cui agli articoli 33 e 44: l’accisa è esigibile nello Stato membro in cui l’irregolarità si verifica o, se non determinabile, in quello in cui è rilevata, salvo successiva individuazione entro tre anni. Il debitore è chi ha prestato garanzia e chi abbia partecipato all’irregolarità, in solido; sono previsti rimborso/sgravio nello Stato membro di immissione in consumo e svincolo della garanzia nello Stato membro di destinazione.
Contrassegni fiscali, piccoli produttori di vino, rifornimenti e regimi speciali
L’articolo 47 consente agli Stati membri di imporre contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento, imponendo che non ostacolino la libera circolazione e prevedendo rimborso/sgravio o svincolo degli importi pagati, con possibile condizione della rimozione o distruzione dei contrassegni. L’articolo 48 consente l’esonero dei piccoli produttori di vino dagli obblighi procedurali, definendo piccolo produttore chi produce in media meno di 1.000 hl l’anno. L’articolo 49 consente il mantenimento delle disposizioni nazionali sui rifornimenti di navi e aeromobili fino a futura normativa UE; l’articolo 50 ammette misure speciali per ponti di confine sulla base di accordi tra Stati membri.
Delega, comitologia, rapporto e disposizioni finali
L’articolo 51 conferisce alla Commissione deleghe a tempo indeterminato per gli atti delegati su soglie di perdita parziale e documentazione dei movimenti, con possibilità di revoca da parte del Consiglio e con scrutinio di due mesi prorogabile. L’articolo 52 rinvia alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011 tramite il comitato delle accise. L’articolo 53 impone una relazione quinquennale della Commissione, la prima entro tre anni dalla data di applicazione, con attenzione specifica alle norme nazionali sulle vendite a distanza; gli Stati membri devono fornire le informazioni necessarie. L’articolo 54 reca disposizioni transitorie, consentendo il ricevimento secondo la direttiva 2008/118/CE fino al 31 dicembre 2023 e notifiche alternative al sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.
Recepimento, abrogazione e data di applicazione
L’articolo 55 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2021 le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni sostanziali indicate, con applicazione dal 13 febbraio 2023, salvo la disciplina transitoria dell’articolo 54. La direttiva 2008/118/CE è abrogata dal 13 febbraio 2023 dall’articolo 56. L’articolo 57 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e che varie disposizioni si applicano dal 13 febbraio 2023. L’articolo 58 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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