Direttiva 2019/2177
Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica tre atti UE con finalità principalmente di rafforzamento della vigilanza e di migliore cooperazione tra autorità nazionali e autorità europee di vigilanza. Nel settore dei mercati finanziari sposta all’ESMA funzioni relative ai data reporting services providers e adegua la disciplina sugli APA e ARM in deroga, oltre a rivedere vari profili procedurali e sanzionatori di MiFID II. In ambito assicurativo introduce regole su notifiche e piattaforme di collaborazione per attività transfrontaliere rilevanti e interviene su alcuni aspetti tecnici di Solvibilità II. In materia antiriciclaggio rafforza il ruolo dell’ABE nello scambio di informazioni, nelle linee guida e nella pubblicazione delle sanzioni.
Direttiva modificativa che rafforza la vigilanza UE su servizi di comunicazione dati nei mercati finanziari, taluni profili di Solvibilità II e la cooperazione in materia antiriciclaggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e incide, per modifica, sulla direttiva 2014/65/UE (MiFID II), sulla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e sulla direttiva (UE) 2015/849 (antiriciclaggio). Sul versante MiFID II riguarda imprese di investimento, gestori del mercato, imprese di paesi terzi con succursale nell’Unione e, in relazione ad APA e ARM in deroga al regolamento (UE) n. 600/2014, la vigilanza nazionale residua. Sul versante assicurativo incide su imprese e gruppi di assicurazione e riassicurazione, in particolare nelle attività transfrontaliere e nell’uso di modelli interni. Sul versante antiriciclaggio concerne enti creditizi e istituti finanziari, autorità competenti, ABE e soggetti obbligati.
Direttiva (UE) 2019/2177: modifiche a MiFID II, Solvibilità II e antiriciclaggio
La direttiva interviene in modo mirato su tre discipline settoriali del mercato finanziario dell’Unione, con l’obiettivo comune di rafforzare la coerenza della vigilanza, la qualità delle informazioni e la cooperazione tra autorità nazionali ed europee. Il testo si inserisce in un contesto di crescente dimensione transfrontaliera delle attività finanziarie e assicurative e di maggiore centralizzazione dei compiti di supervisione presso ESMA ed EIOPA, con un ruolo accresciuto anche per l’ABE sul fronte antiriciclaggio.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva è di natura modificativa e non disciplina ex novo i settori toccati, ma adegua tre direttive esistenti per allinearle a un modello di vigilanza più integrato.
- Nel settore MiFID II, sposta verso ESMA funzioni connesse ai data reporting services providers, in ragione della rilevanza transfrontaliera della raccolta e qualità dei dati di negoziazione.
- In ambito assicurativo, introduce un presidio più strutturato sulle attività transfrontaliere significative, con notifiche preventive e piattaforme di collaborazione coordinate da EIOPA.
- In materia antiriciclaggio, rafforza il circuito informativo tra Commissione, ABE, Stati membri e soggetti obbligati.
Modifiche alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
L’articolo 1 riscrive e coordina diverse disposizioni della direttiva 2014/65/UE.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito per chiarire che la direttiva si applica:
- alle imprese di investimento;
- ai gestori del mercato;
- alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite succursale nell’Unione.
L’articolo 4, paragrafo 1, aggiorna le definizioni di:
- "organo di gestione", includendo anche il fornitore di servizi di comunicazione dati come definito nel regolamento (UE) n. 600/2014;
- "alta dirigenza", riferita alle persone fisiche con funzioni esecutive e responsabilità sulla gestione quotidiana.
Sono inoltre soppressi alcuni punti definitori non più coerenti con il nuovo assetto normativo.
Vigilanza su APA e ARM in deroga
È inserito all’articolo 22 un nuovo comma che impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti vigilino sulle attività di:
- APA, dispositivo di pubblicazione autorizzato;
- ARM, meccanismo di segnalazione autorizzato, quando operano con una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Le autorità devono poter ottenere le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di esercizio previste da tale regolamento.
Soppressioni e coordinamento con il regolamento (UE) n. 600/2014
Il titolo V della direttiva 2014/65/UE è soppresso, perché i profili sui DRSP vengono trasferiti al regolamento (UE) n. 600/2014. Sono conseguentemente adeguati:
- l’articolo 70, in materia di sanzioni e misure amministrative;
- l’articolo 71, con obbligo per ESMA di aggiungere nel registro pertinente il riferimento alle sanzioni pubblicate che riguardino anche APA o ARM in deroga;
- l’articolo 77, che estende gli obblighi di segnalazione dei revisori e altri soggetti autorizzati anche ai casi relativi ad APA e ARM;
- l’articolo 89, sulle deleghe di potere alla Commissione, con disciplina più precisa di durata, revoca e opposizione;
- l’articolo 90, con soppressione dei paragrafi 2 e 3;
- l’articolo 93, che dispone l’applicazione di alcune misure dal 3 gennaio 2018;
- l’allegato I, sezione D, che viene soppressa.
Modifiche alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II)
L’articolo 2 interviene su tre profili principali: aggiustamento per la volatilità, modelli interni e vigilanza sulle attività assicurative transfrontaliere.
Aggiustamento per la volatilità
L’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, è riscritto introducendo una regola più tecnica per il calcolo dell’aggiustamento per la volatilità. In particolare, per ciascun paese interessato l’aggiustamento viene aumentato, prima dell’applicazione del fattore del 65%, della differenza tra:
- lo spread nazionale corretto per il rischio;
- il doppio dello spread valutario corretto per il rischio, solo quando tale differenza è positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio supera gli 85 punti base.
Modelli interni e assistenza EIOPA
Viene inserito l’articolo 112, paragrafo 3 bis, secondo cui:
- le autorità di vigilanza informano EIOPA della domanda di utilizzo o di modifica di un modello interno;
- su richiesta di una o più autorità interessate, EIOPA può fornire assistenza tecnica nella valutazione della domanda.
Notifica e piattaforme di collaborazione per attività transfrontaliere
È inserita la nuova sezione 2 bis del capo VIII, titolo I, composta dagli articoli 152 bis e 152 ter.
L’articolo 152 bis prevede che l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informi EIOPA e l’autorità dello Stato membro ospitante quando:
- intende autorizzare un’impresa di assicurazione o riassicurazione il cui programma di attività indica operazioni in libera prestazione di servizi o stabilimento in altro Stato membro, e tali attività possono essere rilevanti per il mercato ospitante;
- rileva un deterioramento della situazione finanziaria o altri rischi emergenti con possibile effetto transfrontaliero.
L’autorità dello Stato ospitante può a sua volta informare l’autorità dello Stato di origine in presenza di gravi e giustificate preoccupazioni per la tutela dei consumatori. Le autorità possono rimettere la questione a EIOPA se non riescono a raggiungere una soluzione bilaterale. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate e non incidono sul mandato di vigilanza delle autorità di origine e ospitante.
L’articolo 152 ter attribuisce a EIOPA il potere di creare e coordinare una piattaforma di collaborazione, d’iniziativa o su richiesta delle autorità interessate, quando vi siano fondate preoccupazioni per effetti negativi sui contraenti e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- le attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;
- l’autorità dello Stato di origine ha trasmesso una notifica ai sensi dell’articolo 152 bis, paragrafo 2;
- la questione è stata rinviata a EIOPA.
La piattaforma non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità nazionali. Su richiesta di EIOPA, le autorità devono fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento.
Collegi di vigilanza e ruolo di EIOPA
Sono inoltre modificati gli articoli 231, 237 e 248 per rafforzare la partecipazione di EIOPA nei collegi di vigilanza e chiarire che, se EIOPA non adotta la decisione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.
Modifiche alla direttiva (UE) 2015/849
L’articolo 3 rafforza il ruolo dell’ABE e aggiorna numerosi meccanismi di cooperazione e trasparenza.
Relazioni sui rischi e diffusione delle informazioni
L’articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che la Commissione renda la relazione sui rischi disponibile a Stati membri e soggetti obbligati per agevolare l’individuazione, la comprensione, la gestione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La relazione deve essere resa pubblica entro sei mesi dalla messa a disposizione, salvo le parti classificate.
L’ABE deve inoltre esprimere un parere ogni due anni.
Valutazioni del rischio e punti di contatto
All’articolo 7 si prevede che:
- l’identità dell’autorità o il meccanismo nazionale competente sia notificato a Commissione, ABE e altri Stati membri;
- i risultati delle valutazioni del rischio, compresi gli aggiornamenti, siano messi a disposizione della Commissione, dell’ABE e degli altri Stati membri.
Linee guida e adeguata verifica della clientela
Gli articoli 17, 18 e 48 sono coordinati per prevedere che le linee guida sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica e sull’approccio di vigilanza basato sul rischio siano emanate dall’ABE, ove opportuno, dal 1° gennaio 2020, in sostituzione delle precedenti AEV.
Protezione dei dati e paesi terzi
L’articolo 41 richiama espressamente i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali. L’articolo 45 rafforza il coordinamento con l’ABE quando l’ordinamento di un paese terzo impedisca l’attuazione delle politiche e procedure AML:
- gli Stati membri e l’ABE si scambiano informazioni sui casi rilevanti;
- possono essere intraprese azioni coordinate;
- nella valutazione si devono considerare vincoli giuridici come segreto professionale, protezione dei dati e altri limiti allo scambio informativo.
L’ABE deve predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione sul tipo di misure supplementari e sull’azione minima richiesta agli enti creditizi e finanziari, nonché sui criteri per la nomina di un punto di contatto centrale.
Cooperazione con l’ABE e sanzioni
Il titolo della sottosezione è sostituito con "Cooperazione con l’ABE" e l’articolo 50 è riscritto: le autorità competenti devono fornire all’ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
L’articolo 62, infine, impone agli Stati membri di informare l’ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative irrogate agli enti creditizi e agli istituti finanziari, inclusi eventuali ricorsi e l’esito degli stessi. L’ABE deve gestire un sito internet con collegamenti alla pubblicazione nazionale delle sanzioni e indicarne la durata di pubblicazione per ciascuno Stato membro.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 4 disciplina il recepimento con tempistiche differenziate.
- Termine generale di recepimento: entro il 30 giugno 2021.
- Termine anticipato per l’articolo 2, punto 1) relativo all’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE: entro il 30 giugno 2020.
- Applicazione delle misure dell’articolo 1: dal 1° gennaio 2022.
- Applicazione delle misure degli articoli 2 e 3: dal 30 giugno 2021.
- Applicazione della misura di cui all’articolo 2, punto 1): dal 1° luglio 2020.
Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche a MiFID II e ai servizi di comunicazione dati
L’articolo 1 modifica la direttiva 2014/65/UE, ridefinendo l’ambito soggettivo dell’articolo 1, aggiornando le definizioni di "organo di gestione" e "alta dirigenza" e sopprimendo varie definizioni non più coerenti con il nuovo assetto. Viene aggiunto all’articolo 22 un obbligo per gli Stati membri di assicurare la vigilanza delle autorità competenti su APA e ARM in deroga al regolamento (UE) n. 600/2014. È soppresso il titolo V e sono adeguate le disposizioni su sanzioni, registri ESMA, segnalazioni obbligatorie da parte di revisori, deleghe alla Commissione e allegato I. L’articolo 93 è modificato prevedendo l’applicazione delle misure dal 3 gennaio 2018 per le disposizioni richiamate.
Modifiche a Solvibilità II: volatilità, modelli interni e cooperazione transfrontaliera
L’articolo 2 interviene sulla direttiva 2009/138/CE: modifica l’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, introducendo una soglia di 85 punti base per lo spread nazionale corretto per il rischio; inserisce l’articolo 112, paragrafo 3 bis, che impone alle autorità di vigilanza di informare l’EIOPA sulle domande di utilizzo o modifica di modelli interni e consente assistenza tecnica dell’EIOPA. Vengono inseriti gli articoli 152 bis e 152 ter, che disciplinano notifiche all’EIOPA e alle autorità ospitanti in caso di attività transfrontaliere significative o di rischi emergenti e la creazione/coordinamento di piattaforme di collaborazione. Sono inoltre modificati gli articoli 231, 237 e 248 sul ruolo dell’EIOPA nei collegi di vigilanza.
Modifiche alla direttiva antiriciclaggio e ruolo dell’ABE
L’articolo 3 modifica la direttiva (UE) 2015/849 rafforzando la cooperazione con l’ABE: la Commissione deve rendere pubblica entro sei mesi la relazione sui rischi; gli Stati membri devono notificare Commissione, ABE e altri Stati membri sull’identità dell’autorità competente o sul meccanismo di coordinamento; devono condividere con ABE i risultati delle valutazioni del rischio. Si aggiornano le scadenze e il riferimento alle linee guida ABE/AEV in materia di adeguata verifica semplificata e rafforzata, si chiarisce il regime di protezione dei dati, si rafforza la cooperazione su paesi terzi che impediscano l’attuazione delle politiche AML e si riformulano le norme su cooperazione con l’ABE, informazioni sulle sanzioni e sito web di pubblicazione.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 4 prevede il recepimento entro il 30 giugno 2021, con termine anticipato al 30 giugno 2020 per l’articolo 2, punto 1) (modifica dell’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE). Le misure dell’articolo 1 si applicano dal 1° gennaio 2022, quelle degli articoli 2 e 3 dal 30 giugno 2021 e quelle dell’articolo 2, punto 1), dal 1° luglio 2020. È richiesto un espresso rinvio alla direttiva negli atti nazionali di recepimento.
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