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Direttiva 2019/2177

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L2177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica tre atti UE con finalità principalmente di rafforzamento della vigilanza e di migliore cooperazione tra autorità nazionali e autorità europee di vigilanza. Nel settore dei mercati finanziari sposta all’ESMA funzioni relative ai data reporting services providers e adegua la disciplina sugli APA e ARM in deroga, oltre a rivedere vari profili procedurali e sanzionatori di MiFID II. In ambito assicurativo introduce regole su notifiche e piattaforme di collaborazione per attività transfrontaliere rilevanti e interviene su alcuni aspetti tecnici di Solvibilità II. In materia antiriciclaggio rafforza il ruolo dell’ABE nello scambio di informazioni, nelle linee guida e nella pubblicazione delle sanzioni.

Direttiva modificativa che rafforza la vigilanza UE su servizi di comunicazione dati nei mercati finanziari, taluni profili di Solvibilità II e la cooperazione in materia antiriciclaggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e incide, per modifica, sulla direttiva 2014/65/UE (MiFID II), sulla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e sulla direttiva (UE) 2015/849 (antiriciclaggio). Sul versante MiFID II riguarda imprese di investimento, gestori del mercato, imprese di paesi terzi con succursale nell’Unione e, in relazione ad APA e ARM in deroga al regolamento (UE) n. 600/2014, la vigilanza nazionale residua. Sul versante assicurativo incide su imprese e gruppi di assicurazione e riassicurazione, in particolare nelle attività transfrontaliere e nell’uso di modelli interni. Sul versante antiriciclaggio concerne enti creditizi e istituti finanziari, autorità competenti, ABE e soggetti obbligati.

Direttiva (UE) 2019/2177: modifiche a MiFID II, Solvibilità II e antiriciclaggio

La direttiva interviene in modo mirato su tre discipline settoriali del mercato finanziario dell’Unione, con l’obiettivo comune di rafforzare la coerenza della vigilanza, la qualità delle informazioni e la cooperazione tra autorità nazionali ed europee. Il testo si inserisce in un contesto di crescente dimensione transfrontaliera delle attività finanziarie e assicurative e di maggiore centralizzazione dei compiti di supervisione presso ESMA ed EIOPA, con un ruolo accresciuto anche per l’ABE sul fronte antiriciclaggio.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva è di natura modificativa e non disciplina ex novo i settori toccati, ma adegua tre direttive esistenti per allinearle a un modello di vigilanza più integrato.

  • Nel settore MiFID II, sposta verso ESMA funzioni connesse ai data reporting services providers, in ragione della rilevanza transfrontaliera della raccolta e qualità dei dati di negoziazione.
  • In ambito assicurativo, introduce un presidio più strutturato sulle attività transfrontaliere significative, con notifiche preventive e piattaforme di collaborazione coordinate da EIOPA.
  • In materia antiriciclaggio, rafforza il circuito informativo tra Commissione, ABE, Stati membri e soggetti obbligati.

Modifiche alla direttiva 2014/65/UE (MiFID II)

L’articolo 1 riscrive e coordina diverse disposizioni della direttiva 2014/65/UE.

Ambito soggettivo e definizioni

L’articolo 1, paragrafo 1, viene sostituito per chiarire che la direttiva si applica:

  • alle imprese di investimento;
  • ai gestori del mercato;
  • alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite succursale nell’Unione.

L’articolo 4, paragrafo 1, aggiorna le definizioni di:

  • "organo di gestione", includendo anche il fornitore di servizi di comunicazione dati come definito nel regolamento (UE) n. 600/2014;
  • "alta dirigenza", riferita alle persone fisiche con funzioni esecutive e responsabilità sulla gestione quotidiana.

Sono inoltre soppressi alcuni punti definitori non più coerenti con il nuovo assetto normativo.

Vigilanza su APA e ARM in deroga

È inserito all’articolo 22 un nuovo comma che impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti vigilino sulle attività di:

  • APA, dispositivo di pubblicazione autorizzato;
  • ARM, meccanismo di segnalazione autorizzato, quando operano con una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Le autorità devono poter ottenere le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di esercizio previste da tale regolamento.

Soppressioni e coordinamento con il regolamento (UE) n. 600/2014

Il titolo V della direttiva 2014/65/UE è soppresso, perché i profili sui DRSP vengono trasferiti al regolamento (UE) n. 600/2014. Sono conseguentemente adeguati:

  • l’articolo 70, in materia di sanzioni e misure amministrative;
  • l’articolo 71, con obbligo per ESMA di aggiungere nel registro pertinente il riferimento alle sanzioni pubblicate che riguardino anche APA o ARM in deroga;
  • l’articolo 77, che estende gli obblighi di segnalazione dei revisori e altri soggetti autorizzati anche ai casi relativi ad APA e ARM;
  • l’articolo 89, sulle deleghe di potere alla Commissione, con disciplina più precisa di durata, revoca e opposizione;
  • l’articolo 90, con soppressione dei paragrafi 2 e 3;
  • l’articolo 93, che dispone l’applicazione di alcune misure dal 3 gennaio 2018;
  • l’allegato I, sezione D, che viene soppressa.

Modifiche alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II)

L’articolo 2 interviene su tre profili principali: aggiustamento per la volatilità, modelli interni e vigilanza sulle attività assicurative transfrontaliere.

Aggiustamento per la volatilità

L’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, è riscritto introducendo una regola più tecnica per il calcolo dell’aggiustamento per la volatilità. In particolare, per ciascun paese interessato l’aggiustamento viene aumentato, prima dell’applicazione del fattore del 65%, della differenza tra:

  • lo spread nazionale corretto per il rischio;
  • il doppio dello spread valutario corretto per il rischio, solo quando tale differenza è positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio supera gli 85 punti base.

Modelli interni e assistenza EIOPA

Viene inserito l’articolo 112, paragrafo 3 bis, secondo cui:

  • le autorità di vigilanza informano EIOPA della domanda di utilizzo o di modifica di un modello interno;
  • su richiesta di una o più autorità interessate, EIOPA può fornire assistenza tecnica nella valutazione della domanda.

Notifica e piattaforme di collaborazione per attività transfrontaliere

È inserita la nuova sezione 2 bis del capo VIII, titolo I, composta dagli articoli 152 bis e 152 ter.

L’articolo 152 bis prevede che l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informi EIOPA e l’autorità dello Stato membro ospitante quando:

  • intende autorizzare un’impresa di assicurazione o riassicurazione il cui programma di attività indica operazioni in libera prestazione di servizi o stabilimento in altro Stato membro, e tali attività possono essere rilevanti per il mercato ospitante;
  • rileva un deterioramento della situazione finanziaria o altri rischi emergenti con possibile effetto transfrontaliero.

L’autorità dello Stato ospitante può a sua volta informare l’autorità dello Stato di origine in presenza di gravi e giustificate preoccupazioni per la tutela dei consumatori. Le autorità possono rimettere la questione a EIOPA se non riescono a raggiungere una soluzione bilaterale. Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate e non incidono sul mandato di vigilanza delle autorità di origine e ospitante.

L’articolo 152 ter attribuisce a EIOPA il potere di creare e coordinare una piattaforma di collaborazione, d’iniziativa o su richiesta delle autorità interessate, quando vi siano fondate preoccupazioni per effetti negativi sui contraenti e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • le attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;
  • l’autorità dello Stato di origine ha trasmesso una notifica ai sensi dell’articolo 152 bis, paragrafo 2;
  • la questione è stata rinviata a EIOPA.

La piattaforma non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità nazionali. Su richiesta di EIOPA, le autorità devono fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento.

Collegi di vigilanza e ruolo di EIOPA

Sono inoltre modificati gli articoli 231, 237 e 248 per rafforzare la partecipazione di EIOPA nei collegi di vigilanza e chiarire che, se EIOPA non adotta la decisione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.

Modifiche alla direttiva (UE) 2015/849

L’articolo 3 rafforza il ruolo dell’ABE e aggiorna numerosi meccanismi di cooperazione e trasparenza.

Relazioni sui rischi e diffusione delle informazioni

L’articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che la Commissione renda la relazione sui rischi disponibile a Stati membri e soggetti obbligati per agevolare l’individuazione, la comprensione, la gestione e la mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La relazione deve essere resa pubblica entro sei mesi dalla messa a disposizione, salvo le parti classificate.

L’ABE deve inoltre esprimere un parere ogni due anni.

Valutazioni del rischio e punti di contatto

All’articolo 7 si prevede che:

  • l’identità dell’autorità o il meccanismo nazionale competente sia notificato a Commissione, ABE e altri Stati membri;
  • i risultati delle valutazioni del rischio, compresi gli aggiornamenti, siano messi a disposizione della Commissione, dell’ABE e degli altri Stati membri.

Linee guida e adeguata verifica della clientela

Gli articoli 17, 18 e 48 sono coordinati per prevedere che le linee guida sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica e sull’approccio di vigilanza basato sul rischio siano emanate dall’ABE, ove opportuno, dal 1° gennaio 2020, in sostituzione delle precedenti AEV.

Protezione dei dati e paesi terzi

L’articolo 41 richiama espressamente i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali. L’articolo 45 rafforza il coordinamento con l’ABE quando l’ordinamento di un paese terzo impedisca l’attuazione delle politiche e procedure AML:

  • gli Stati membri e l’ABE si scambiano informazioni sui casi rilevanti;
  • possono essere intraprese azioni coordinate;
  • nella valutazione si devono considerare vincoli giuridici come segreto professionale, protezione dei dati e altri limiti allo scambio informativo.

L’ABE deve predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione sul tipo di misure supplementari e sull’azione minima richiesta agli enti creditizi e finanziari, nonché sui criteri per la nomina di un punto di contatto centrale.

Cooperazione con l’ABE e sanzioni

Il titolo della sottosezione è sostituito con "Cooperazione con l’ABE" e l’articolo 50 è riscritto: le autorità competenti devono fornire all’ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

L’articolo 62, infine, impone agli Stati membri di informare l’ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative irrogate agli enti creditizi e agli istituti finanziari, inclusi eventuali ricorsi e l’esito degli stessi. L’ABE deve gestire un sito internet con collegamenti alla pubblicazione nazionale delle sanzioni e indicarne la durata di pubblicazione per ciascuno Stato membro.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 4 disciplina il recepimento con tempistiche differenziate.

  • Termine generale di recepimento: entro il 30 giugno 2021.
  • Termine anticipato per l’articolo 2, punto 1) relativo all’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE: entro il 30 giugno 2020.
  • Applicazione delle misure dell’articolo 1: dal 1° gennaio 2022.
  • Applicazione delle misure degli articoli 2 e 3: dal 30 giugno 2021.
  • Applicazione della misura di cui all’articolo 2, punto 1): dal 1° luglio 2020.

Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche a MiFID II e ai servizi di comunicazione dati

L’articolo 1 modifica la direttiva 2014/65/UE, ridefinendo l’ambito soggettivo dell’articolo 1, aggiornando le definizioni di "organo di gestione" e "alta dirigenza" e sopprimendo varie definizioni non più coerenti con il nuovo assetto. Viene aggiunto all’articolo 22 un obbligo per gli Stati membri di assicurare la vigilanza delle autorità competenti su APA e ARM in deroga al regolamento (UE) n. 600/2014. È soppresso il titolo V e sono adeguate le disposizioni su sanzioni, registri ESMA, segnalazioni obbligatorie da parte di revisori, deleghe alla Commissione e allegato I. L’articolo 93 è modificato prevedendo l’applicazione delle misure dal 3 gennaio 2018 per le disposizioni richiamate.

Modifiche a Solvibilità II: volatilità, modelli interni e cooperazione transfrontaliera

L’articolo 2 interviene sulla direttiva 2009/138/CE: modifica l’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, introducendo una soglia di 85 punti base per lo spread nazionale corretto per il rischio; inserisce l’articolo 112, paragrafo 3 bis, che impone alle autorità di vigilanza di informare l’EIOPA sulle domande di utilizzo o modifica di modelli interni e consente assistenza tecnica dell’EIOPA. Vengono inseriti gli articoli 152 bis e 152 ter, che disciplinano notifiche all’EIOPA e alle autorità ospitanti in caso di attività transfrontaliere significative o di rischi emergenti e la creazione/coordinamento di piattaforme di collaborazione. Sono inoltre modificati gli articoli 231, 237 e 248 sul ruolo dell’EIOPA nei collegi di vigilanza.

Modifiche alla direttiva antiriciclaggio e ruolo dell’ABE

L’articolo 3 modifica la direttiva (UE) 2015/849 rafforzando la cooperazione con l’ABE: la Commissione deve rendere pubblica entro sei mesi la relazione sui rischi; gli Stati membri devono notificare Commissione, ABE e altri Stati membri sull’identità dell’autorità competente o sul meccanismo di coordinamento; devono condividere con ABE i risultati delle valutazioni del rischio. Si aggiornano le scadenze e il riferimento alle linee guida ABE/AEV in materia di adeguata verifica semplificata e rafforzata, si chiarisce il regime di protezione dei dati, si rafforza la cooperazione su paesi terzi che impediscano l’attuazione delle politiche AML e si riformulano le norme su cooperazione con l’ABE, informazioni sulle sanzioni e sito web di pubblicazione.

Termini di recepimento e applicazione

L’articolo 4 prevede il recepimento entro il 30 giugno 2021, con termine anticipato al 30 giugno 2020 per l’articolo 2, punto 1) (modifica dell’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE). Le misure dell’articolo 1 si applicano dal 1° gennaio 2022, quelle degli articoli 2 e 3 dal 30 giugno 2021 e quelle dell’articolo 2, punto 1), dal 1° luglio 2020. È richiesto un espresso rinvio alla direttiva negli atti nazionali di recepimento.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariassicurazioniantiriciclaggiovigilanza finanziariaprotezione dei consumatori

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