Cassazione Civile, Ordinanza n. 13251/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre operazioni di investimento eseguite nel marzo 2000 nell'ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria. I clienti avevano chiesto la condanna della banca originaria al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Dopo la cessione di ramo d'azienda e il subentro di altra banca nella posizione processuale, la Corte d'appello ha ritenuto carente la legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio, sul presupposto che il rapporto fosse stato trasferito a un diverso istituto ai sensi dell'art. 58 t.u.b. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto tardiva la contestazione della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e per avere applicato impropriamente il principio di non contestazione; 2) violazione dell'art. 58 t.u.b. per avere attribuito rilievo alla conoscenza della cessione desunta dall'estratto conto invece che alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 3) violazione degli artt. 58 t.u.b. e 345 c.p.c. per avere esaminato un motivo di appello relativo all'esistenza di una cessione di ramo d'azienda o di rapporti in blocco, in presenza della produzione in appello del documento di pubblicazione; 4) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per avere ammesso tale documento senza valutarne l'indispensabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fondato la decisione sulla mancata specifica contestazione, in primo grado, della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, sull'avvenuto perfezionamento della fattispecie di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. La contestazione svolta solo in appello ha comportato l'onere per i ricorrenti di provare il fondamento della loro diversa prospettazione. La Corte ha inoltre precisato che il richiamo all'estratto conto era argomentazione aggiuntiva e non ratio decidendi, così come il riferimento al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale era solo confermativo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Nel regime anteriore alla riforma del 2009, permane l'onere della parte di prendere posizione in modo specifico sui fatti allegati dalla controparte; la mancata contestazione tempestiva di un fatto rilevante può consolidarne l'acquisizione processuale.
art. 2697 c.c.
Chi contesta per la prima volta in appello un fatto non contestato in primo grado deve provare il fondamento del proprio assunto.
art. 58 t.u.b.
La cessione in blocco di rapporti giuridici produce effetti secondo il meccanismo pubblicitario previsto dalla norma; nel caso concreto la Corte ha valorizzato la mancata contestazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 345 c.p.c.
Non possono essere introdotte in appello nuove contestazioni o nuovi documenti in violazione dei limiti del devoluto, salvo i casi consentiti dalla norma; tuttavia, nella decisione impugnata, i riferimenti ulteriori erano solo argomentazioni rafforzative e non base decisoria autonoma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria è stata depositata nel procedimento camerale, senza che ciò mutasse l'esito della valutazione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Quando la titolarità del rapporto controverso o un fatto decisivo non sia stata specificamente contestata in primo grado, la parte che lo contesti solo in appello ha l'onere di dimostrarne l'inesattezza o l'inesistenza.
- Il principio di non contestazione opera anche quando il fatto storico allegato dalla controparte riguardi la pubblicazione di una cessione in blocco prescritta dalla disciplina speciale, purché il fatto sia stato specificamente allegato e non contestato.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente censurare argomentazioni meramente aggiuntive o rafforzative della sentenza impugnata: occorre colpire la ratio decidendi effettiva.
- La deduzione di un documento prodotto in appello non assume rilievo decisivo se la sentenza è fondata su una diversa e autonoma ragione non attinta dal motivo di impugnazione.
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