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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00948/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una gara bandita da un ente per la fornitura di sigilli per contatori idrici. Una società che distribuiva da anni in Italia il sigillo denominato Fastlock, prodotto da terza impresa titolare di brevetto e modello registrato, ha convenuto un concorrente sostenendo che questi avesse proposto all'ente un sigillo identico, così da imitare servilmente la forma del prodotto e creare confusione sul mercato. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato l'an della responsabilità, riducendo però il risarcimento. La società condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione delle norme sulla concorrenza sleale e sulla tutela delle forme, per avere la corte protetto una forma non distintiva e, per giunta, funzionale; nullità della sentenza per motivazione apparente; nullità per erronea percezione di documenti; omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla concorrenza parassitaria. La società vittoriosa in appello ha proposto ricorso incidentale censurando la mancata riconduzione del calo di fatturato al comportamento illecito del concorrente e, quindi, la quantificazione del danno. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale e inammissibile quello incidentale, confermando il rigetto dell'impugnazione principale e la statuizione sull'an della concorrenza sleale per imitazione servile, ma lasciando ferma la riduzione del risarcimento operata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società condannata e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società attrice. Ha quindi confermato la decisione della corte d'appello che aveva riconosciuto la concorrenza sleale per imitazione servile e ridotto il risarcimento a euro 64.454,10, escludendo il maggior danno da lucro cessante riconosciuto in primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La concorrenza sleale confusoria tutela la funzione distintiva dell'impresa e, per l'imitazione servile, richiede la riproduzione di forme esteriori dotate di efficacia individualizzante e non necessitate da funzioni tecniche o strutturali.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla distintività e sulla funzionalità della forma e sul danno lamentato.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante o apparente in senso costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o difformità rispetto alle aspettative della parte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per delimitare il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove o in una diversa lettura dei documenti da parte del ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento è configurabile solo nei casi di reale omissione di pronuncia o di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione sia stata assorbita dalla decisione su altra ragione più liquida o la reiezione sia implicita nella statuizione adottata.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese possono essere compensate integralmente in presenza di reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 700 c.p.c.

    Il giudizio di merito trae origine dal previo esperimento vittorioso di un procedimento cautelare d'urgenza.

  • art. 7 Regolamento (CE) n. 207/2009

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela delle forme e dei segni distintivi.

  • artt. 9, 31 e ss. c.p.i.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla protezione della forma e della registrazione dei diritti di proprietà industriale.

  • artt. 45 e ss. c.p.i.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla registrazione del disegno o modello.

Massime di principio

  • Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile, non basta la mera identità o somiglianza del prodotto: occorre che la forma esteriore riprodotta abbia efficacia individualizzante e sia idonea a creare confusione presso il consumatore di riferimento.
  • La tutela contro l'imitazione servile non copre le forme imposte da esigenze funzionali o strutturali; sono invece protette le forme arbitrarie, superflue o comunque distintive.
  • La verifica della confondibilità va compiuta in modo sintetico e globale, dal punto di vista del consumatore medio e del mercato rilevante, non mediante un esame atomistico dei singoli elementi del prodotto.
  • La registrazione di un modello o l'esistenza di una privativa industriale non esauriscono, da sole, il giudizio sulla distintività ai fini della concorrenza sleale, ma costituiscono un elemento di fatto che può concorrere alla valutazione complessiva.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove; analogamente, il vizio motivazionale è configurabile solo nei ristretti casi di omessa o apparente motivazione o di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Non integra omessa pronuncia la mancata trattazione di una questione assorbita dalla decisione su altra ratio autonoma e sufficiente.
  • Il danno da concorrenza sleale deve essere provato anche nel nesso causale e nella sua quantificazione; il ricorso alla consulenza tecnica non è sufficiente se gli elementi presuntivi utilizzati non hanno gravità, precisione e concordanza.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioniProve
RamiCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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