Sentenza n. 1233/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 14844 del 7 Luglio 2025 della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Reti di Collaborazione Europee, Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa, avente ad oggetto “Bando attuativo della sottomisura 6.1. Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Annualità 2024”. Esclusione dal finanziamento della domanda di aiuto relativa al progetto identificato con CUP ARTEA 1258362”, comunicato via pec dalla Regione Toscana mediante nota del 9 luglio 2025; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento allo stesso comunque preordinato, connesso e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal finanziamento della domanda di aiuto presentata nell'ambito del bando per l'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di aiuto nell'ambito del bando regionale attuativo della sottomisura 6.1, risultando inizialmente tra le domande potenzialmente finanziabili. La Regione le contestava il mancato possesso del requisito dell'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola, poiché in precedenza era stata socia amministratrice di una società agricola che aveva ottenuto una partita IVA con codice ATECO 01. La ricorrente deduceva che la precedente società non aveva mai esercitato concretamente attività agricola, non aveva condotto terreni, prodotto redditi né percepito aiuti pubblici, sicché la precedente apertura della partita IVA avrebbe avuto rilievo meramente formale. Con il primo motivo lamentava violazione del bando ed eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettivo esercizio dell'attività agricola e non arrestarsi al dato formale dell'attribuzione della partita IVA. Con il secondo motivo deduceva il difetto di motivazione, poiché il provvedimento avrebbe dato atto delle controdeduzioni procedimentali senza esaminarne nel merito il contenuto, limitandosi a riprodurre il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifico che la ricorrente fosse stata socia amministratrice di una società agricola, costituita con attribuzione della partita IVA agricola il 10 settembre 2015 e cessata il 23 gennaio 2017. Il bando, non impugnato, definiva in modo univoco il primo insediamento facendolo coincidere con la data di attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01. Pertanto, era irrilevante accertare se la precedente società avesse svolto in concreto attività agricola, poiché il requisito previsto dalla lex specialis era ancorato a un dato formale certo. Il precedente del TAR Toscana n. 1466/2018 è stato ritenuto inconferente, riguardando un diverso bando che definiva l'insediamento come un processo comprendente anche l'attuazione del piano aziendale. È stato ritenuto non pertinente anche il precedente del Consiglio di Stato n. 9986/2023, relativo a una partita IVA aperta e chiusa nello stesso giorno, in una situazione verosimilmente determinata da errore e caratterizzata dall'assenza di attività. Nel caso concreto, invece, la partita IVA era rimasta aperta per un periodo significativo. Anche il motivo relativo alla motivazione è stato respinto: il provvedimento dava atto delle controdeduzioni e, in presenza di un requisito vincolante e di una previsione chiara del bando, le osservazioni non erano idonee a superare il dato ostativo. Il TAR ha quindi qualificato l'atto come vincolato, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
§ 2.1, punto 6, del bando attuativo della sottomisura 6.1
I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: ... si insediano per la prima volta in un’azienda agricola ... La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01 ...
La lex specialis identifica in modo univoco il primo insediamento con l'attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01; non è quindi necessario verificare l'effettivo esercizio dell'attività agricola, salvo ipotesi peculiari non ricorrenti nel caso deciso.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando un bando definisce espressamente il requisito del primo insediamento mediante un dato oggettivo e formale, quale la data di attribuzione della partita IVA agricola con specifico codice ATECO, l'amministrazione e il giudice devono applicare tale definizione della lex specialis senza sostituirla con una verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, salvo che ricorrano circostanze eccezionali incompatibili con la riferibilità del dato formale all'attività prevista dal bando.
- La mancata impugnazione della lex specialis rende vincolante la definizione in essa contenuta dei requisiti di ammissibilità e impedisce al partecipante di contestarla successivamente attraverso l'impugnazione del provvedimento applicativo.
- Il precedente giurisprudenziale fondato su una diversa formulazione della clausola del bando non è automaticamente applicabile: la soluzione dipende dal concreto contenuto della lex specialis e dalla definizione che essa attribuisce al requisito controverso.
- L'obbligo di esaminare le controdeduzioni procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni argomento quando le osservazioni non possono superare una prescrizione chiara e vincolante del bando e il provvedimento dà comunque atto della loro presentazione e della ragione ostativa decisiva.
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