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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-129/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2021. — XI contro Caisse pour l'avenir des enfants. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione di occupazione di un impiego e all’iscrizione obbligatoria a tale titolo del lavoratore al regime previdenziale pertinente alla data della nascita del figlio. — Causa C-129/20

Giurisprudenza europea62020CJ0129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la disciplina applicabile era quella della direttiva 2010/18/UE, e non della precedente direttiva 96/34/CE, perché la domanda di congedo era stata presentata quando la nuova direttiva era già in vigore. Ha quindi ritenuto legittimo il requisito nazionale di 12 mesi di anzianità lavorativa continuativa immediatamente precedente il congedo. È invece incompatibile con il diritto UE subordinare il congedo parentale al fatto che il genitore fosse lavoratore al momento della nascita del figlio.

Congedo parentale: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che richiede 12 mesi continuativi di impiego prima del congedo e lo status di lavoratore al momento della nascita del figlio

La questione giuridica

Se le clausole dell’accordo quadro sul congedo parentale, come attuato dalla direttiva 96/34 e, in ragione della data dei fatti, dall’accordo quadro riveduto allegato alla direttiva 2010/18/UE, ostino a una normativa nazionale che subordina il diritto al congedo parentale: 1) a una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi consecutivi immediatamente precedenti l’inizio del congedo; 2) allo status di lavoratore e alla relativa iscrizione previdenziale al momento della nascita o dell’adozione del figlio.

Principio di diritto

L’accordo quadro riveduto sul congedo parentale non osta a una disciplina nazionale che richieda al genitore una anzianità lavorativa ininterrotta di almeno dodici mesi immediatamente prima dell’inizio del congedo parentale, perché tale requisito rientra nella facoltà degli Stati membri di subordinare il diritto a una determinata anzianità non superiore a un anno. Invece, esso osta a una norma nazionale che pretenda anche che il genitore sia lavoratore al momento della nascita o dell’adozione del figlio, poiché tale condizione restringe indebitamente un diritto sociale dell’Unione che mira a consentire la conciliazione tra vita professionale e familiare e non può essere interpretato restrittivamente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 96/34/CE
  • Direttiva 2010/18/UE
  • Accordo quadro sul congedo parentale (1995)
  • Accordo quadro riveduto sul congedo parentale (18 giugno 2009)
  • Articolo 153 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 23 e 33

Congedo parentale e requisito di occupazione al momento della nascita del figlio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg in una controversia tra una lavoratrice e la Caisse pour l’avenir des enfants in merito al diniego del congedo parentale. La Corte è chiamata a verificare se una normativa lussemburghese, che richiede sia 12 mesi continuativi di impiego immediatamente anteriori al congedo sia lo status di lavoratore al momento della nascita del figlio, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

XI aveva lavorato con contratto a tempo determinato per il Lussemburgo fino al 26 gennaio 2012; dopo la cessazione del rapporto risultò senza occupazione e i suoi gemelli nacquero il 4 marzo 2012. Successivamente, dopo aver ripreso attività lavorativa e poi ottenuto un contratto a tempo indeterminato, presentò domanda di congedo parentale l’11 marzo 2015 con decorrenza 15 settembre 2015. L’amministrazione respinse la domanda perché, al momento della nascita dei figli, XI non occupava un impiego né era iscritta al regime previdenziale come lavoratrice.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama innanzitutto l’accordo quadro originario sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34/CE, in particolare le clausole 1.1, 1.2, 2.1 e 2.3, lettera b). Tuttavia, osserva che la direttiva 2010/18/UE ha abrogato la direttiva 96/34/CE a decorrere dall’8 marzo 2012 e che la domanda di XI, presentata nel 2015, ricade quindi sotto il regime della direttiva 2010/18/UE e dell’accordo quadro riveduto del 18 giugno 2009, in particolare le clausole 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1, lettera b).

Ragionamento della Corte: disciplina applicabile

La Corte precisa che le condizioni per la concessione del congedo parentale hanno natura sostanziale e si applicano a partire dall’entrata in vigore della normativa che le introduce. Poiché la domanda di congedo è posteriore all’8 marzo 2012, la controversia deve essere esaminata alla luce della direttiva 2010/18/UE. La questione è quindi riformulata con riferimento all’accordo quadro riveduto allegato a tale direttiva.

Ragionamento della Corte: anzianità lavorativa di 12 mesi

La Corte osserva che la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto consente agli Stati membri di subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno. Da ciò deriva che uno Stato membro può esigere che l’anzianità sia continuativa e che sia riferita al periodo immediatamente precedente l’inizio del congedo. Pertanto, un requisito nazionale che imponga 12 mesi consecutivi di lavoro immediatamente prima del congedo è conforme al diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte: divieto di richiedere lo status di lavoratore alla nascita del figlio

Diversa è la valutazione del requisito che impone al genitore di essere lavoratore al momento della nascita o dell’adozione del figlio. La Corte richiama la funzione del congedo parentale, che è un diritto individuale dei lavoratori volto a facilitare la conciliazione tra vita professionale e familiare e a promuovere la parità tra uomini e donne, come emerge anche dall’articolo 153 TFUE e dagli articoli 23 e 33 della Carta. Da ciò deriva che il diritto non può essere interpretato restrittivamente.

La Corte afferma che la nascita o l’adozione del bambino e lo status di lavoratore dei genitori sono condizioni costitutive del diritto al congedo parentale, ma non implica che il genitore debba essere lavoratore proprio nel momento della nascita o dell’adozione. Una simile lettura finirebbe per escludere chi riprende l’attività lavorativa solo successivamente, limitando indebitamente un diritto sociale dell’Unione e, in pratica, prolungando oltre il limite massimo consentito la condizione di anzianità lavorativa.

Esito e dispositivo

La Corte conclude che le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto non ostano a una normativa nazionale che richiede un impiego continuativo di almeno dodici mesi immediatamente prima del congedo parentale. Tuttavia, ostano a una normativa nazionale che subordina il diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio.

Principio affermato

Il congedo parentale può essere subordinato a un requisito di anzianità lavorativa non superiore a un anno, purché esso resti entro i limiti fissati dall’accordo quadro riveduto; non è invece consentito esigere che il genitore sia occupato proprio alla nascita o all’adozione del figlio, perché tale condizione restringe illegittimamente il diritto individuale al congedo parentale riconosciuto dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecongedo parentalepolitica socialeparità tra uomini e donnediritto del lavorosicurezza sociale

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